#1 Inviato 13 Gennaio, 2014 Buongiorno, espongo un caso di cui non ho trovato riferimenti sul forum; mi perdonerete l'eventuale duplicazione. In un condominio in cui la fornitura dell'acqua è fatturata al condominio dall'ente gestore e successivamente contabilizzata ai condomini dall'amministratore mediante lettura di contatori parziali per ciascuna unità immobiliare, in caso di morosità del conduttore (a cui già è stato staccato il gas, che è in arratrato di mesi con il pagamento dei canoni di locazione, che non paga il condominio, etc.) chi deve pagare i consumi idrici, il proprietario? E se si, può il proprietario rifiutarsi di farlo in quanto trattasi di consumo di persona fisica non appartenente al suo nucleo familiare (e non di spesa approvata e deliberata)? L'amministratore ha facoltà di sospendere il servizio di erogazione dell'acqua? Grazie a chi sarà di aiuto.
#2 Inviato 13 Gennaio, 2014 Da quanto dici il condominio è fornito di un solo contatore generale dove viene conteggiata la fatturazione del fornitore, e successivamente ci sono dei sottocontatori per ogni unità immobiliare cui l'amministratore suddivide la spesa, per cui se non paga il conduttore deve assumersi l'onere il proprietario poichè la spesa in questo caso è condominiale; In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)
#3 Inviato 13 Gennaio, 2014 Grazie mille Tuxx! Ma il prioprietario come può difendersi da un conduttore moroso che oltre al danno arrecatogli dal mancato pagamento dei canoni di locazione gli causa un danno da consumo di servizi "ad libitum"? Non si può chiedere la sospensione del servizio analogamente a quanto già attuato dagli altri fornitori (luce, gas) per evitare un maggior danno al proprietario? Grazie ancora!
#4 Inviato 13 Gennaio, 2014 Il proprietario può mettere in mora il conduttore se non paga quanto stabilito dal contratto di locazione, magari inviando un sollecito con lettera raccomandata, dopo di che, non ottenendo il pagamento, sarà bene sentire un Legale per la procedura per la richiesta del Decreto Ingiuntivo e magari terminando con lo sfratto.
#5 Inviato 13 Gennaio, 2014 Si, si, questo tutto fatto: messa in mora con raccomandata non ritirata dal conduttore-bandito, sfratto già avviato ma il conduttore non apre neanche all'ufficiale giudiziario, poi c'è la nullatenenza, gli errori di notifica, tutto il possibile di italica furberia e inefficienza... Ma il nocciolo della mia domanda è: il proprietario può chiedere all'amministratore di sospendere l'erogazione idrica dato che lo sperpero del conduttore non gli potrà mai essere risarcito? E' possibile che lo disponga il giudice?
#6 Inviato 13 Gennaio, 2014 Da quanto ho letto in questo Forum i servizi possono essere sospesi, ma non si può eliminare del tutto la fornitura dell'acqua bene essenziale alla vita, però si può ridurlo al lumicino, ossia secondo me che riesca almeno a bere.