Le domanda di condono, nel rispetto delle varie normative che si sono succedute, sono state presentate solo da coloro che erano a conoscenza delle difformità della propria unità immobiliare rispetto alla planimetria allegata alla licenza edilizia a suo tempo rilasciata dal Comune. Coloro che invece abitano tranquillamente casa propria ignari , per vari motivi, delle irregolarità della sagoma, non hanno aderito alla sanatoria nei vari periodi cui era possibile condonare.
Il risultato di tale dimenticanza non voluta è che si potrebbero trovare nella situazione di non poter più vendere l’unità immobiliare . “ E sono sempre di più- secondo i notai- i proprietari che stanno scoprendo amaramente , via via che decidono di cedere l' immobile di proprietà , che avrebbero potuto a suo tempo mettersi in regola; e ora non lo possono fare”
Molti proprietari nell ’atto in cui decideranno di vendere, perderanno la tranquillità, ma anche per gli aspiranti acquirenti le cose si sono fatte complicate . Per questi soggetti è d' obbligo un esame accurato della situazione ancor prima di firmare il contratto preliminare.
Ma vediamo quali casi si possono in realtà presentare. 1-La domanda di condono è stata presentata e a prima vista sembra tutto regolare; in fatto potrebbe risultare errata : all' acquirente non si può che consigliare di fare controllare la pratica da un tecnico di fiducia.
2- La domanda di condono non è stata presentata: si presentano due sub condizioni:
sub.a- L ' immobile è stato iniziato anteriormente al 2/9/1967 : il bene può essere venduto anche se all' atto non viene allegata la licenza di costruzione. Secondo l' articolo 40 della legge 47/1985 sul condono edilizio, in queste eventualità basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il proprietario attesta che l' opera è stata iniziata prima del 2/9/67. Ma questa dichiarazione, se rende l' immobile vendibile, non tranquillizza del tutto l' acquirente. Infatti la casa potrebbe essere ugualmente irregolare e potrebbero ancora arrivare dal Comune sanzioni amministrative . Per questo i notai in genere consigliano agli acquirenti di mandare un tecnico ad accertarsi in Comune che non vi siano irregolarità urbanistiche che possano dar fastidio. E la ricerca non è sempre facile.
sub.b- Nel caso in cui la costruzione dell' immobile sia cominciata dopo il 2/9/67 occorre allegare all' atto di compravendita la licenza di costruzione. Se questa non esiste, è evidente che siamo in presenza di un immobile abusivo, e per giunta non condonato. Ma anche se esiste ci sono dei problemi: bisogna infatti verificare che ci sia corrispondenza tra la planimetria allegata alla licenza originaria, eventuali varianti autorizzate e quel che effettivamente risulta all' atto della compravendita. Cosa che può delegata soltanto ad un esperto. Se ci sono delle difformità e queste rientravano nel condono, l' atto dal punto di vista legale non si può stipulare.
La questione come si è visto è delicata e come tale và preventivamente ed opportunamente ponderata
Di Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia
Esperto della compravendita immobiliare