L'amministratore di condominio per recuperare il suo compenso deve accertarsi che nel rendiconto, il credito sia specificatamente classificato come posta passiva e come debito del condominio per il compenso maturato dall'amministratore, e prima di agire, dovrà ottenere l'approvazione di tale documento contabile da parte dell'assemblea.
La vicenda. Il condominio Zeta si oppone al decreto ingiuntivo che impone il pagamento del compenso maturato dall'ex amministratore di condominio. A fondamento dell'opposizione il condominio, in via preliminare, contesta la prescrizione del diritto ex art. 2956 c.c., mentre nel merito eccepisce la l'idoneità della documentazione prodotta dall'amministratore a fondamento del decreto ingiuntivo, negando che il condominio avesse mai effettuato una ricognizione del debito e puntualizzando, inoltre, che il rendiconto di gestione approvato dall'assemblea non corrispondeva a quello prodotto per ottenere il decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali circostanze, quindi, il condominio Zeta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
La sentenza. Per quanto riguarda la questione preliminare sollevata dal condominio, e cioè l'applicazione della prescrizione breve di tre anni al compenso maturato dall'amministratore, la sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli ha stabilito che non può trovare accoglimento.
A tal proposito, il provvedimento puntualizza, che al compenso maturato dall'amministratore si applica la prescrizione decennale, pertanto dato che nel caso di specie l'ex amministratore del condominio Zeta il primo compenso che rivendica è quello maturato nel 2006, " il termine decennale deve farsi decorrere dal 31.12.2006.
Ne discende che, avendo il ricorrente notificato il ricorso monitorio in data 16.6.2014, il termine di prescrizione deve considerarsi … tempestivamente interrotto" [1]
Dopo aver chiarito primo punto il Giudicante si sofferma sull'idoneità della documentazione prodotta dall'amministratore per ottenere il decreto ingiuntivo che impone al condominio il pagamento del suo compenso. Sotto tale aspetto si precisa che rendiconto di gestione non approvato dall'assemblea non può considerarsi idoneo a giustificare il compenso maturato dall'ex amministratore anche perché non contiene uno specifico riferimento a tale debito gravante sul condominio.
Continua [...]