Secondo un recente orientamento, espresso dal Tribunale di Napoli, l'incompletezza del documento configura solo un'irregolarità che potrà essere impugnata nel termine di trenta giorni.
La sentenza in commento va letta e coordinata anche alla luce della legge di riforma sul condominio (n. 220/2012) che, in merito al contenuto dell'avviso di convocazione, dispone che quest'ultimo deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, nonché la "specifica indicazione dell'ordine del giorno".
Principio ampiamente confermato dalla giurisprudenza sulla base anche della applicazione dell'art. 1105 comma 3° del codice civile.
Il Giudice coglie l'occasione di distinguere, con precisione, i casi di nullità assoluta da quelli di annullabilità.