L'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile è stato introdotto dalla legge 220/2012 e stabilisce i requisiti soggettivi per essere nominati amministratori, facendovi rientrare, tra le diverse fattispecie, quello dell'"onorabilità".
Eppure - per come si apprende - la condanna penale di un amministratore per il più "antipatico" dei reati, vale a dire per quello relativo al delitto della "appropriazione indebita" (di cui all'articolo 646 codice penale), sembrerebbe in sé non sufficiente a farlo decadere dal mandato, né a legittimarne la revoca giudiziaria.
Nel solco di un acceso confronto tra un "giustizialismo" spinto (svolto da un condomino) e un dotto "garantismo" (spiegato dall'amministratore), si pone Sentenza la Corte di Appello di Torino pubblicata in data 05 dicembre 2017 che trova una soluzione mediana e di rito. Esaminiamola nel dettaglio.
Il caso. Tizia, quale condòmina, ha chiesto al Tribunale di Asti di procedere alla revoca dell'amministratore - Caia, d'ora in poi -, evidenziando che costei era stata condannata per appropriazione indebita con Sentenza di primo grado.
Caia si è costituita in giudizio e ha dedotto, a modo contrario, di aver compiutamente informato i condòmini della condanna penale e di essere stata, ciò nonostante, dagli stessi nominata amministratore, con conferma del proprio mandato.
Il Tribunale piemontese, a tal punto, ha respinto il ricorso alla revoca spiegato dal condòmino affermandone l'improcedibilità.
Tizia ha così impugnato il provvedimento decisionale dinanzi alla Corte di Appello di Torino, affermandone l'illegittimità alla luce della previsione dell'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile.
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