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Non si può usucapire la servitù di parcheggio

Perchè non si può usucapire la servitù di parcheggio?
Avv. Alessandro Gallucci 

L’art. 1027 c.c. recita:

La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

In sostanza per potersi parlare di servitù è necessaria la presenza di due fondi, non per forza confinanti, appartenenti a diversi proprietari, e di un’utilità che dev’essere strettamente connessa la fondo. Sul punto è utile leggere che cosa dice la Corte di Cassazione.

Secondo gli ermellini “ il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e "reale" dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto) (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).

Spesso accade che, per lunghi periodi e per mera tolleranza, il proprietario di un fondo lasci parcheggiare il proprio vicino sulla sua proprietà. Una volta sorta l’esigenza, da parte del primo, di modificare le abitudini, chi ha usufruito del diritto di parcheggio vanta l’acquisto per usucapione di una servitù di parcheggio. Niente di più sbagliato!

E’ costante la Cassazione nell’affermare che " il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari" (così, ex multis, Cass. n 20409/09).

In sostanza chi parcheggia per lungo tempo su fondo altrui può sicuramente provare ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà su quell’area per intervenuta usucapione ma certamente non di quello di servitù.

Quest’ultimo, infatti, è dir itto strettamente connesso al fondo mentre il diritto di parcheggio che si vanta acquisito riguarda soprattutto e sostanzialmente la mag giore comodità personale di chi ne vanta l’acquisizione.

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