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Stufe o caldaie a pellet. Quale aliquota IVA per la fornitura?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è applicabile l'aliquota Iva ridotta.
Dott.ssa Maria Adele Venneri 

Il quesito. La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, ha richiesto una consulenza giuridica, n. 954-3112014, il 18 marzo scorso, all'Agenzia dell'Entrate per ottenere un chiarimento in materia di Iva relativamente all'aliquota applicabile nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, mediante la fornitura di stufe a pellet.

In particolare si chiedeva di precisare se i suddetti beni siano assimilabili alle “caldaie”, consentendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste ex art. 7, comma 1, lett. b), della L. n.488/1999, per i “beni significativi”, individuati nell'elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.

L'art. 7, disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile della L. n. 488/1999, dispone, infatti al comma 1: “…sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:…” [ lettera b ] “…le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a ), b ), c ) e d ) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.

Ed infatti, nell'elenco fornito dal D.M. 29 dicembre 1999 rinveniamo, tra gli altri beni, le caldaie.

Appare chiaro, dunque, la difficoltà di fornire una rigorosa definizione del bene “caldaia” e del bene “stufa” in virtù dei prodotti odiernamente offerti dal mercato.

Orbene con nota del 22 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il diverso utilizzo della stufa a pellet, sotto il profilo funzionale, determina l'inquadramento ai fini IVA.

Il differente impiego della stufa a pellet. Occorre infatti verificare se la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido o se questa sia riconducibile all'impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell'ambiente.

Orbene, nella ipotesi in cui la stufa a pellet sia utilizzata come impianto generatore di calore, in quanto realizza un passaggio di calore verso un fluido, deve essere assimilata alle caldaie con conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10% con le limitazioni previste per i “beni significativi”.

Invero, l'Amministrazione scrive che: “si può ritenere che rientrano tra le caldaie, e di conseguenza tra i beni significativi di cui al D.M. 29 dicembre 1999, quegli impianti, nel caso specifico alimentati a pellet, che utilizzano l'acqua come fluido vettore, a prescindere dalla denominazione commerciale utilizzata”.

Allorché, invece, la stufa a pellet sia utilizzato per il solo riscaldamento dell'ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento, questa non dovrà essere ricompresa tra i “beni significativi” elencati nel D.M. suindicato.

Sul punto l'Agenzia dell'Entrate ritiene che: “non possano essere considerate caldaie, e quindi beni significativi ai sensi del suddetto D.M., gli impianti finalizzati a riscaldare solo l'ambiente in cui si trovano, non avendo canalizzazioni per il trasporto del calore prodotto in altri locali”.

Conclude l'Agenzia che relativamente a quest'ultima tipologia di caldaia, questa dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi come chiarito dalla Circolare 7 aprile 2000, n.71/E del Ministero delle Finanze, qualora la prestazione venga realizzata nell'ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un fabbricato a prevalente destinazione abitava, dunque, interamente assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10%.

Allegato -> Parere Agenzia delle Entrate - 22 maggio 2014

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