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Per la Cassazione la tracciabilità online delle raccomandate non ha valore legale come l'avviso di ricevimento

Non ha valore legale come l'avviso di ricevimento la tracciabilità online delle raccomandate.
Avv. Alessandro Gallucci 

Una sentenza resa dalla Cassazione ci offre lo spunto per parlare del famoso servizio online poste dove quando di Poste Italiane e di tutti quelli simili offerti da vettori concorrenti.

Si tratta di servizi utilissimi poiché consentono di conoscere, in tempo reale, lo stato di lavorazione delle raccomandate che inviamo

Ebbene secondo i giudici di piazza Cavour questa modalità di conoscenza della consegna non è paragonabile, ai fini legali, alla consegna vera e propria dell’avviso di ricevimento siglato dal destinatario o ad un suo addetto.

Ecco il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo la quale l’avviso on-line “ non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l'avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane in data 27 gennaio 2012 ed allegato al ricorso: l'indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall'avviso di ricevimento - come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio” (Cass. 8 novembre 2012, n. 19387).

Giacché in questo sito ci occupiamo di immobili e condominio, vediamo in che modo questo principio trova applicazione nell’ambito di queste materia.

In primis le cause condominiali: in virtù di quanto affermato, se non riesce ad effettuarsi la notifica a mani, l’atto introduttivo del giudizio non può dirsi effettivamente ricevuto se manca la prova della ricezione nella forma di avviso di ricevimento cartaceo.

Ciò tanto se il convenuto è la compagine, tanto se ad essere chiamato a difendersi è il condomino o un terzo.

Ad ogni buon conto vale la pena ricordare che alla giacenza del plico per più di dieci giorni si dà per compiuta la notificazione dell’atto sicché segue la riconsegna del medesimo al mittente avviso poiché la legge, ai fini legali, da per effettuata la notificazione trascorso tale periodo di tempo (art. 8 legge n. 890/82).

Come dire: l’avviso di ricevimento controfirmato può essere sostituito da quello appena indicato.

Questo per quanto riguarda le questioni giudiziali.

E per quanto concerne i fatti stragiudiziali? Che cosa fare dell’esito della ricerca postale on-line?

Ad avviso di chi scrive il suo valore è diverso dal caso della notificazione in sede giudiziale.

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., infatti, tutte le comunicazioni dirette ad una persona “ si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.

Insomma, poiché la raccomandata viene inviata all’indirizzo indicato dal mittente e dato che è semplice verificare la residenza anagrafica di una persona, il servizio del sito delle poste è da ritenersi utile ai fini della verifica dello stato di fatto (es. giacenza, ritiro del piego, ecc.) ma ai fini della validità della comunicazione è sufficiente inviare presso l’indirizzo indicato dal destinatario o presso quello di sua residenza.

In definitiva: nella vita di tutti i giorni, fuori dalla aule di Tribunale, questa sentenza non dovrebbe incidere più di tanto sull’indiscussa utilità pratica di questo servizio.

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