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L'assemblea non può deliberare di occupare un terrazzo individuale con antenne di altri condomini

Non importa che il terrazzo o lastrico solare sia in proprietà o in uso esclusivo di un condomino, perché il suo utilizzo da parte di altri condomini è illegittimo.
Avv. Adriana Nicoletti 

Quando la terrazza a livello funge da copertura ai piani sottostanti rappresenta una prosecuzione dell'appartamento dal quale ad essa si accede, indipendentemente dal fatto che su di essa vi sia un titolo di proprietà o di utilizzo esclusivo.

La stessa ripartizione delle spese, prevista dall'art. 1126 c.c., è la prova che il condomino, sia esso proprietario o utilizzatore della superficie, pagando una quota differenziata per contributi ordinari o straordinari, è titolare di un diritto che esclude altri, salvo particolari eccezioni, dall'uso del bene stesso.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 672 in data 10 aprile 2024 ha risolto, in senso positivo per chi aveva impugnato la delibera assembleare, la questione inerente all'occupazione di un terrazzo individuale con antenne appartenenti ad altri condomini.

Nulla la delibera che autorizza i condomini ad utilizzare il terrazzo altrui. Fatto e decisione

Respinta in primo grado l'impugnazione di una delibera con la quale l'assemblea aveva deciso di ripristinare la collocazione delle antenne televisive dei singoli condomini nel terrazzo in uso esclusivo al condomino/attore, questi proponeva appello avverso la sentenza.

L'appellante lamentava che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto all'assemblea la competenza ad autorizzare e imporre la collocazione delle antenne de quibus sulla terrazza in questione.

La Corte di appello ha ritenuto fondata l'impugnazione, dichiarando la nullità della delibera oggetto di giudizio, con conseguente condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite.

Sulla questione la Corte si è espressa con il seguente principio: "l'esclusività del diritto sulla superficie esterna posta al livello dell'appartamento, si tratti di diritto di proprietà o di diritto personale, esclude che il Condominio possa intervenire per comprimerlo o conformarlo alle esigenze comuni o di singoli condomini, se non nei soli casi in cui sia in gioco la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti.

Invero, quando il lastrico solare è nell'uso esclusivo di un condomino i poteri dell'assemblea sono limitati alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, elementi connessi con la funzione di copertura degli appartamenti sottostanti, essendo esclusa, al di fuori di tale funzione e salvi i limiti dettati dall'art. 1122 c.c., la possibilità di interferire sull'esercizio del diritto individuale".

La Corte ha, poi, proseguito osservando che per quanto l'art. 1122 bis, c.c. preveda la possibilità di installare antenne radiotelevisive sulla terrazza o sul lastrico solare, ciò può avvenire allorché sia stato dimostrato che l'utente del servizio radiotelevisivo non possa utilizzare gli spazi di sua proprietà.

In ogni caso, quando lo spazio non sia di natura comune - come nella fattispecie in esame - è escluso che l'assemblea sia competente a decidere se e come installare l'antenna televisiva in un'area privata, assumendo una delibera illegittima in quanto coinvolgente diritti individuali.

Brevi osservazioni

Il diritto di installazione di antenne è stato inquadrato nell'alveo dei principi costituzionali, trovando il suo naturale fondamento nell'art. 21 della Costituzione. Esso, infatti, rappresenta un corollario del diritto di manifestazione del pensiero per il quale può essere utilizzato qualsiasi mezzo, tra i quali si deve annoverare la trasmissione di suoni ed immagini.

È stato, a questo proposito, acutamente affermato che la necessità di ricevere il pensiero altrui si esplica nel senso che "al diritto di informazione corrisponde il diritto di essere informati".

Ciò premesso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo ha trattato una questione che spesso interessa gli immobili condominiali nel momento in cui le antenne televisive (di natura comune od esclusiva) vengano installate su parti non condominiali.

Il problema che si pone è, pertanto, quello di stabilire se questo sia possibile, sia aprioristicamente vietato oppure, ancora, se sussistano dei limiti a quello che potrebbe essere un esproprio nei confronti del proprietario esclusivo del terrazzo o lastrico sul quale l'antenna stessa sia collocata.

Un primo dato di fatto è che la giurisprudenza è compatta nel ritenere che "con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della l. n. 554 del 1940 nonché 231 del d.P.R. n. 156 del 1973, è subordinato all'impossibilità per l'utente, onerato della corrispondente dimostrazione, di utilizzare spazi propri o condominiali, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari" (Cass. 7 luglio 2017, n. 16865) Parimenti aveva deciso in precedenza Cass. 21 aprile 2009, n. 9427 che, evidenziando che il D.P.R. n. 156/1973 è attualmente disciplinato dagli artt. 91 e 209 del D.lgs. n. 259/2003, aveva posto in evidenza che "….il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna".

Tanto è vero che la Suprema corte aveva confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda di installazione dell'antenna sul lastrico solare di proprietà di un altro condominio, in quanto era possibile collocarla sul torrino scala condominiale.

Il mancato accertamento che l'antenna non possa essere installata nella proprietà esclusiva del singolo condomino fruitore della stessa preclude alla possibilità di sconfinare nella proprietà del vicino.

Nel 2012, poi, il legislatore è intervenuto in materia con l'introduzione dell'art. 1122 bis c.c. che ha disciplinato le modalità di installazione degli "impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili" fissando, sia per l'utilizzo delle parti comuni che quelle di proprietà individuali, due limiti che sono invalicabili: recare minor pregiudizio ad entrambe e salvaguardare il decoro architettonico.

La norma, tuttavia, non può incidere né sul principio della inviolabilità dei diritti che ciascun condomino vanta sulla proprietà individuale, né può tanto meno consentire che i condomini, con una delibera assembleare, comprimano gli stessi diritti.

A tale conclusione si approda anche tenendo conto dell'insegnamento della Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2021, n. 9839; Cass. Sez. Un. 7 marzo 2005, n. 4806) la quale nella ripartizione tra delibere annullabili e nulle ha espressamente previsto che rientrano, tra le altre, nella seconda categoria quelle che il cui oggetto non rientra nella competenza dell'assemblea, ovvero quelle delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini.

E, quindi, è di tutta evidenza che l'assemblea non potrebbe mai decidere di autorizzare i condomini ad installare le proprie antenne televisive sul terrazzo di proprietà o di uso esclusivo di un singolo partecipante al condominio.

Sentenza
Scarica App. Palermo 10 aprile 2024 n. 672
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