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Dell'intossicazione da monossido di carbonio degli inquilini risponde il proprietario, anche se ereditario

Ecco perchè dell'intossicazione da monossido di carbonio ne risponde il proprietario.
Avv. Mauro Blonda 

Sancita la responsabilità penale del proprietario che non controlla l'efficienza degli impianti, anche se ne diventa proprietario per successione ereditaria

Il proprietario è sempre responsabile

A distanza di pochissimi giorni dalla recentissima pronuncia sulla responsabilità dei proprietari per i vizi degli impianti degli immobili venduti (Responsabile della mortale fuga di gas il venditore che non si accerta della funzionalità dell'impianto) la Cassazione torna ad occuparsi di questo argomento, sancendo, o dovremmo forse dire ribadendo, l'obbligo per i proprietari di verificare l'efficienza delle apparecchiature che arredano le loro abitazioni, specie ove queste vengano poi trasferite (in proprietà o locazione) a terze persone.

E così la IV Sezione Penale del Supremo Collegio ha confermato la condanna per lesioni personali colpose inflitta in primo e secondo grado ad un soggetto che, divenuto proprietario per successione ereditaria di un'abitazione già da tempo condotta in locazione, non aveva verificato l'efficienza degli impianti esistenti nell'immobile: in particolare egli non si era avveduto della mancanza di un sistema di evacuazione dei fumi di uno scalda-acqua, le cui emissioni hanno intossicato gli inquilini.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti sancito che "il subingresso, anche nel contratto di locazione in corso (con la conseguente assunzione degli obblighi di manutenzione posti per legge a carico dei locatore), costituisce di per sé ragione sufficiente per rendere attuale ed esigibile l'obbligo di verifica delle condizioni dell'immobile e dell'adeguatezza degli impianti ivi esistenti", in quanto il nuovo proprietario ha "l'onere di prendere cognizione dei beni caduti in successione" (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 36924 del 04/09/2014).

La legge non ammette ignoranza: chi acquista ha l'obbligo di manutenzione

A nulla sono valse le scusanti addotte dal nuovo proprietario, il quale si è difeso evidenziando come, poiché al momento del subentro (per successione ereditaria) nella proprietà dell'immobile questo era già occupato, egli non poteva essere a conoscenza dello stato manutentivo dell'abitazione né poteva verificarlo (essendo appunto l'immobile occupato dagli inquilini).

Ma la Cassazione, rigettando queste doglianze, ha ricordato come i locatori abbiano un preciso "obbligo di manutenzione dell'immobile ", il quale "deriva direttamente dall'art. 1576 nn. 1 e 2 cod. civ. per cui la sua ignoranza si risolve in errore sulla legge extrapenale Integratrice del precetto penale, come tale irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen.".

In forza di tale norma il proprietario ha infatti "l'obbligo non solo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione ma anche di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; obbligo che, con riferimento ad impianti tecnologici potenzialmente pericolosi, specie se collocati all'interno dell'abitazione, si declina anche nel senso della necessaria verifica della loro funzionalità e rispondenza a norme tecniche di sicurezza."

Non impedire un evento equivale a cagionarlo.

L'obbligo di manutenzione corrisponde né più né meno all'obbligo di evitare che un evento dannoso si verifichi: ove tale dovere venga disatteso e l'evento lesivo per questa omissione si verifichi, di esso ne risponderà il proprietario negligente: è il tipico caso di reato omissivo, ossia di quel reato di cui si è responsabili non per averlo cagionato in maniera diretta ma per non averne impedito il verificarsi, a differenza di quanto invece si aveva l'obbligo di fare.

Tale obbligo (corrispondente alla cd. posizione di garanzia) ha due elementi peculiari: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (v. ex multis Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 8217 del 09/07/1998).

Esattamente come nel caso in esame, in cui sussistono sia l'obbligo giuridico per il negligente proprietario-locatore di manutenzione dell'immobile al fine di prevenire eventi dannosi sia la possibilità concreta che questi aveva di verificare lo stato degli impianti, evitando così l'evento poi verificatosi.

Una negligenza che può costar caro, non solo a chi la fa.

Ove il nuovo proprietario avesse esercitato il proprio potere-dovere di verifica degli impianti avrebbe agevolmente riscontrato la mancata funzionalità dell'apparecchio scalda-acqua, mancando nella stanza in cui era allocato, non solo una canna per l'evacuazione dei fumi ma addirittura un'apertura di ventilazione.

Una tale situazione rendeva l'intossicazione un evento tutt'altro che imprevedibile ed anzi solo una questione di tempo, stante la negligenza del proprietario che invece era tenuto ad accertare tale difetto strutturale e porvi rimedio per consentire agli inquilini normale uso anche di tale stanza e soprattutto evitare loro i danni poi patiti.

In termini giuridici tale negligenza assume tutti i connotati della condotta omissiva su cui si fonda la responsabilità ex art. 40 co. 2 cod. pen. del reato di cui all'art. 590 cod. pen., punito nei casi meno gravi con la reclusione sino a 3 mesi.

Peggio però è andata nel caso specifico agli sfortunati inquilini, avvelenati (pur in maniera per fortuna non grave) dal monossido di carbonio e per questo costrette alle cure sanitarie. Tutto evitabile con un semplice e doveroso controllo dell'immobile e degli apparecchi (specie quelli potenzialmente pericolosi) che lo arredano.

Se l'inquilino subisce danni fisici o muore per cause dovute all'appartamento

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 4 settembre 2014, n. 36924
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