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Il condomino non deve sfiatare le valvole dei termosifoni per far uscire le bolle d'aria

Non si può obbligare il condomino a sfiatare i termosifoni.
Avv. Alessandro Gallucci 

In condominio è ingiusto costringere il condomino a vivere d'espedienti.

L'espediente, secondo il vocabolario della lingua italiana, è " qualsiasi atto e mezzo che torni utile, in determinati momenti, a togliere un ostacolo, a superare una situazione imbarazzante, a vincere una difficoltà" (https://www.treccani.it/vocabolario/espediente/).

E questo è proprio il caso di cui tratteremo qui di seguito.

In breve: una condomina lamenta il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento condominiale.

L'assemblea, sollecitata a prendere posizione su eventuali interventi, nega tale accusa e afferma che il problema sta nella parte d'impianto di proprietà esclusiva.v Secondo l'assise, infatti, per un corretto funzionamento dell'impianto della comproprietaria è sufficiente far sfiatare le valvole dei termosifoni per far uscire le bolle che si creano all'interno dell'impianto.

La signora non ci sta e impugna la deliberazione.

Il Tribunale, nel giudizio di primo grado le dà ragione e impone al condominio di sistemare l'impianto comune secondo quanto stabilito nella CTU; nel giudizio d'appello promosso dal condominio l'esito della causa è opposto.

Secondo la Corte del gravame, infatti, dato che è sufficiente una piccola operazione di "sfiato" dei termosifoni, non ha senso condannare il condominio ad opere che possono essere sostituite da piccole operazioni facilmente effettuabili dal condomino.

La condomina, però, non ci sta e propone ricorso per Cassazione; gli ermellini le danno ragione. Si legge in una sentenza, depositata in cancelleria lo scorso 12 novembre, che " a ben vedere, la Corte genovese, pur avendo accertato che nei radiatori dell'appartamento dell'attrice (sito al piano attico) a causa della tipologia dell'impianto si accumulava una notevole quantità di gas che impediva la circolazione dell'acqua calda, ha egualmente ritenuto che l'impianto di riscaldamento, di cui si dice, fosse perfettamente funzionante.

Non solo, ma la Corte genovese pur avendo accertato che per un perfetto funzionamento, era necessario sfiatare i radiatori ovvero intervenire sui radiatori per procedere allo spurgo del gas che si era formato, ha, comunque, ritenuto che tale intervento manuale e da effettuare con manovra semplicissima poteva e doveva essere eseguito dalla stessa G.

Epperò, la Corte di merito non si è avveduta che gli impianti ed i servizi in un condominio per essere perfettamente funzionali, cioè, idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini.

Né è pensabile che un condomino possa o debba assumersi l'onere, ben poco conta se impegnativo o sopportabile, di effettuare uno o più interventi per rendere perfettamente funzionale un impianto condominiale, soprattutto, quando esistono tecniche - e, per il caso in esame il CTU le ha indicate - che consentono di escludere, per la loro funzionalità, definitivamente la necessità di un intervento umano" (Cass. 12 novembre 2012, n. 19616).

Insomma non si può gravare il condomino di comportamenti che possono essere evitati alla radice attraverso opere sulle parti comuni.

Il principio, ad avviso di chi scrive, vale per ogni impianto comune a fronte del cattivo funzionamento del quale sia possibile individuare con certezza una soluzione radicale e non solamente un fastidio costante sia pur lieve per il condomino: si pensi all'antenna tv (con la ri-sintonizzazione continua), all'impianto idrico (per la poca pressione), ecc.

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