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Equo compenso anche per gli amministratori di condominio. Alcune considerazioni tra minimi tariffari e potere di controllo delle associazioni di categoria

Equo compenso per tutte le professioni intellettuali.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Tanto tuonò che piovve. Alla fine, la Commissione Bilancio del Senato ha inserito e approvato un emendamento al testo Decreto fiscale (148/2017) - che dovrà essere, a sua volta,ratificato dalla Camera entro il prossimo mese di dicembre - per mettere al riparo e sotto l' "ombrello" dell'equo compenso tutte le professioni intellettuali.

Una nuova opportunità per le Associazioni di categoria e le relative Confederazioni.

La misura, originariamente prevista per i soli avvocati, è stata estesa, dunque, a tutti i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, e, più in particolare, alla parte più debole di essa, ovvero a quei lavoratori non rientranti in alcun ordine o albo di sorta.

Tra di essi dovrebbero rientrare, a pieno regime, anche gli amministratori di condominio degli edifici, in quanto lavoratori facenti capo ad una professione non organizzata in ordini o albi di cui alla legge 4 del 2013.

Equo compenso anche all'amministratore di condominio. Da sogno a realtà?

Ma quali sono le altre professioni non ordinistiche? I «professionisti non ordinistici», di cui alla anzidetta previsione normativa, sono coloro i quali svolgono un'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi.

Essi esercitano tale attività abitualmente e prevalentemente, mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

L'esercizio della professione è e rimane libero; esso risulta fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Ma cosa è l'equo compenso? Per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

Per come concepito, l'equo compenso non è, tuttavia, solo espressione di un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità.

Quale sarà il meccanismo di funzionamento operativo? Si suppone che la modalità per l'applicazione dell' "equo compenso" per le professioni non organizzate in consigli od ordini sarà analogo a quello previsto per quest'ultime.

Lo stringato testo normativo editato dalla Commissione Senato discorre che i parametri economici dovranno essere definiti dai decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

In altri termini, dovrebbe essere il Ministero della Giustizia di concerto con quello dello della Economia e delle Finanze a predisporre i decreti contenenti i "tariffari minimi" (in che termini e modo non si è in grado di comprenderlo ancora).

Il rispetto per l'applicazione dell'equo compenso nel campo dell'amministrazione condominiale - ma anche qui l'utilizzo condizionale è sempre d'obbligo - dovrebbe essere demandato alle varie Associazioni di amministratore già operanti, e, in quanto tali, riconosciute dall'Autorità Statale. Non si è in grado di prevedere con quali poteri e, se del caso, sanzioni.

D'altronde, la stessa Legge 4/2013 prevede che le anzidette Associazioni debbano promuovere e garantire, da una parte, la trasparenza delle attività degli amministratori, la dialettica democratica tra costoro (associati),adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), e, dall'altra parte,forme di garanzia atuteladell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimentoper il cittadino consumatore.

Sugli eventuali minimi tariffari. I minimi tariffari avrebbero il pregio di mettere al servizio del cittadino un ulteriore strumento informativo da poter utilizzare per la scelta di un amministratore qualificato.Il tariffario potrebbe essere articolato in due tabelle: una per le attività ordinaria e l'altra per quelle straordinarie. In ogni tabella potrebbero essere convogliate, in apposito elenco, il novero delle singole attività che contribuiscono a caratterizzarla, e, in corrispondenza di ciascuna voce, la specifica degli importi tariffari applicabili (possibilmente con una variazione collegata alla dimensione del complesso immobiliare gestito).

Ma discutere di "minimi tariffari", a tutt'oggi, appare ancora prematuro… forse è meglio aspettare l'approvazione definitiva del "Decreto Fiscale" e/o, meglio, dell'emendamento in commento.

Nel frattempo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata…

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