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Disabilitazione del contatore del gas e morosità. Ecco come difendersi.

Il distributore del gas non può disalimentare il contatore,nonostante la morosità, se non allega il contratto di fornitura.
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La società distributrice del gas non ha un rapporto diretto con l'utente finale, a cui il gas viene erogato da un altro soggetto, la società di vendita, con la quale il cliente ha sottoscritto il contratto di fornitura.

Pertanto, per ottenere la disabilitazione del contatore del gas, la concessionaria deve provare la legittimazione passiva del cliente, producendo in giudizio il contratto di fornitura concluso con la società di vendita del gas e l'utente stesso.

Inoltre, occorre dimostrarela morosità del cliente nei confronti della società di vendita (Tribunale di Verona, ordinanza del 5 marzo 2017).

La vicenda. La società distributrice del gas del Comune di Cerea agiva in giudizio chiedendo, con un provvedimento d'urgenza (art. 700 c.p.c.),di accedere all'immobile del fruitore per procedere alla disalimentazione del contatore del gas. Il giudice adito pronunciava il diniego alla concessione del provvedimento. Veniva proposto reclamo.

La pronuncia. L'ordinanza in commento (Tribunale di Verona 7 marzo 2017) si inserisce nel corposo filone della giurisprudenza di merito in materia di contratto di somministrazione del gas.

Tuttavia, diverge dalle altre, in quanto rigetta il reclamo per la mancata allegazione del contratto di fornitura.

Nel caso di specie, l'impresa distributrice del gas, su richiesta della società di vendita, a causa della morosità del cliente finale, doveva provvedere alla disattivazione del contatore.

In caso contrario, sarebbe stata destinataria di pesanti sanzioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGI).
Per comprenderele ragioni sottese alla decisione, occorre illustrare preliminarmente la struttura del contratto in oggetto.

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Il contratto di somministrazione del gas.Tra le parti sussiste un contratto trilaterale: società di distribuzione (1), società di vendita (2) e cliente finale (3).

Nel succitato contratto, dunque, rientra anchela società distributrice(1) come si nota dallo schema. Il venditore del gas (2) non è colui che esegue materialmente la prestazione di fornitura e distribuzione, poiché di essa si occupa il distributore (1), «si ha dunque una connessione soggettiva tra due contratti, il contratto a monte (distributore/venditore) e quello a valle (venditore/cliente), ma anche una derivazione di questo da quello» (Trib. Cremona. sez. civ. speciale, ord. 10 ottobre 2014).

Pertanto, stante la citata connessione soggettiva tra i due contratti, spetta alla società distributrice (1), che agisce in giudizio per la disalimentazione del contatore, allegare la prova della morosità del debitore (3),nonché della sua entità.

Infatti, trovano applicazione le ordinarie regole sul contratto di somministrazione, vale a dire il negozio con cui una parte si obbliga dietro corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra delle prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).

La fornitura di gas è considerata un servizio essenziale e può essere "interrotto" solo con modalità conformi a buona fede (Cass. n. 5462/1993).

In particolare,per sospenderlo (art. 1565 c.c.), occorre la dimostrazione della morosità di lieve entità -previa diffida- e, per risolvere il contratto (art. 1564 c.c.), la prova di un inadempimento di notevole importanza (Trib. Cremona 10 ottobre 2014).

Pertanto, il distributore del gas, pur non avendo concluso formalmente un contratto con l'utente finale, vi è collegato negozialmente, quindi per disalimentare il contatore - e conseguentemente risolvere il contratto - deve dimostrare la morosità di notevole importanza (art. 1564 c.c.).
Il giudice veronese ribadisce che il distributore del gas non è un terzo estraneo al rapporto intercorrente tra il venditore ed il cliente. Tale ricostruzione è confermata dall'art. 5, all.

A, del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) ove, in relazione alla chiusura del punto di riconsegna, si citano l'utente (società) del servizio di distribuzione, l'impresa di distribuzione ed il cliente finale. Tra questi tre soggetti è sorto un contratto di fornitura (rectius: somministrazione).

Secondo il giudice di merito, solo in questo modo trova spiegazione il diritto dell'impresa di distribuzione di accedere all'abitazione del cliente, in ottemperanza all'obbligo assunto nei confronti della società di vendita.

Il tribunale veneto ritiene che solo una simile lettura dei rapporti tra le parti possa considerarsi costituzionalmente legittima.

Infatti, un'interpretazione frammentata (il giudice la definisce "atomistica") e non unitaria della fattispecie contrattuale condurrebbe a conseguenze paradossali.

I contratti tra le parti - impresa di distribuzione e società venditrice da una parte e società venditrice e cliente dall'altra - non sono separati, ma interconnessi.

Una volta stabilito il legame contrattuale tra i soggetti coinvolti, in virtù del basilare principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta a chi agisce (la società di distribuzione) dimostrare che il debitore (cliente finale) sia la controparte, allegando il contratto di somministrazione.

Grava,infatti, sull'impresa di distribuzione provare la legittimazione passiva del debitore rispetto ad una pretesa che, seppur stimolata dalla società venditrice, resta della concessionaria del servizio di distribuzione.

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Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).Il TIMG detta una serie di regole a cui le imprese di distribuzione del gas devono attenersi. In particolare, in caso di morosità del cliente finale, il venditore del gas può sospenderne la fornitura.

La suddetta sospensione viene richiesta dalla società venditrice(2) all'impresa di distribuzione (1).

Quest'ultima interviene presso l'immobile del debitore e chiude il "punto di riconsegna" (PDR).

Naturalmente, prima di provvedere in tal senso, si rende necessaria una messa in mora del cliente.

Qualora il PDR non sia accessibile (ad esempio, se il contatore non èesterno), viene attivato il servizio di default.

Conclusioni. In caso di morosità del cliente, è possibile agire in giudizio per sospendere la fornitura del gas.

Tuttavia la società distributrice,che si attiva per disalimentare il contatore, pur non avendo con il cliente moroso un rapporto diretto, deve provare la legittimazione passiva dell'utente, producendo in giudizio il contratto di fornitura concluso tra la società di vendita del gas e l'utente.

La mancata allegazione del suddetto contratto e l'omessa dimostrazione della morosità comportano il rigetto del ricorso, con l'impossibilità di accedere all'immobile del debitore per chiudere il punto di riconsegna (PDR).

Avvocato del Foro di Savona

Sentenza
Scarica Tribunale di Verona, 5 marzo 2017
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