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Chiusura gas per riscaldamento centralizzato per morosità

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Buongiorno, vi sottopongo la seguente situazione trovata in un condominio appena preso:

L'azienda che eroga il gas per il riscaldamento CENTRALIZZATO ha bloccato l'erogazione per un debito pregresso che supera i 10000 euro. Tale debito è dovuto al fatto che SOLO ALCUNI condomini da anni non versano le rate condominiali. Alla richiesta del precedente amministratore di riaprire il rubinetto (visto che tutti sono ora al freddo) l'azienda ha risposto che prima si deve provvedere al saldo integrale delle morosità.

 

Le mie domande sono:

1) il gas da riscaldamento non è tra i beni "indispensabili" che non possono essere bloccati anche se per morosità (se non erro l'acqua lo è e non può essere completamente staccata);

2) in base al novellato art.67 delle disp. att. l'azienda erogante non dovrebbe prima agire legalmente nei confronti dei condomini morosi (anche chiedendone eventualmente i nominativi all'amministratore)? Ve lo chiedo perché il legale dell'azienda ha scritto al precedente amministratore via mail quanto segue (cito testualmente):

"la riforma introdotta dalla legge 220/12 ed in particolare l’art. 63 delle disp. att. così come novellato si occupa esclusivamente della fase recuperatoria delle somme dovute da un Condominio, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità sussidiaria tra condòmini quale declinazione di una responsabilità pur sempre solidale e non parziaria; pur in tale contesto è tuttavia rimasta invariata la facoltà di autotutela del somministrante di sospendere le forniture per morosità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1565 cod. civ. quale specifica di eccezione di inadempimento tipica del contratto di somministrazione."

 

Grazie mille.

1) il gas da riscaldamento non è tra i beni "indispensabili" che non possono essere bloccati anche se per morosità (se non erro l'acqua lo è e non può essere completamente staccata);

Beato lei ...

non esistono servizi indispensabili, ma esiste per tutti i distributori di servizi (ed andrebbe letto attentamente) un "regolamento di somministrazione" nella quale vengono specificate le condizioni e tempistiche inerenti ai solleciti e distacchi (con relative onerose sanzioni per la riattivazione)

 

A mia madre ottantenne hanno chiuso la fornitura di acqua e gas dopo pochissimi gg dalla scadenza dell'ultimatum scritto su bolletta recapitata con normale posta (arrivata in ritardo grazie all'"eccellente" servizio di poste italiane), senza manco citofonare

 

 

2) in base al novellato art.67 delle disp. att. l'azienda erogante non dovrebbe prima agire legalmente nei confronti dei condomini morosi (anche chiedendone eventualmente i nominativi all'amministratore)?

L'azienda erogante agisce esclusivamente verso il soggetto che ha stipulato il contratto, nè legalmente può farlo nei confronti di terzi che non hanno sottoscritto personalmente alcun rapporto.

 

Saluti

Buongiorno, vi sottopongo la seguente situazione trovata in un condominio appena preso:

L'azienda che eroga il gas per il riscaldamento CENTRALIZZATO ha bloccato l'erogazione per un debito pregresso che supera i 10000 euro. Tale debito è dovuto al fatto che SOLO ALCUNI condomini da anni non versano le rate condominiali. Alla richiesta del precedente amministratore di riaprire il rubinetto (visto che tutti sono ora al freddo) l'azienda ha risposto che prima si deve provvedere al saldo integrale delle morosità.

 

Le mie domande sono:

1) il gas da riscaldamento non è tra i beni "indispensabili" che non possono essere bloccati anche se per morosità (se non erro l'acqua lo è e non può essere completamente staccata);

2) in base al novellato art.67 delle disp. att. l'azienda erogante non dovrebbe prima agire legalmente nei confronti dei condomini morosi (anche chiedendone eventualmente i nominativi all'amministratore)? Ve lo chiedo perché il legale dell'azienda ha scritto al precedente amministratore via mail quanto segue (cito testualmente):

"la riforma introdotta dalla legge 220/12 ed in particolare l’art. 63 delle disp. att. così come novellato si occupa esclusivamente della fase recuperatoria delle somme dovute da un Condominio, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità sussidiaria tra condòmini quale declinazione di una responsabilità pur sempre solidale e non parziaria; pur in tale contesto è tuttavia rimasta invariata la facoltà di autotutela del somministrante di sospendere le forniture per morosità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1565 cod. civ. quale specifica di eccezione di inadempimento tipica del contratto di somministrazione."

 

Grazie mille.

Il periodo conclusivo del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. specifica che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

 

Innanzitutto la comunicazione ai creditori dev’essere fatta solamente a seguito di loro sollecitazione: nella norma infatti si specifica che dev’esserci stato un interpello.

 

I fornitori non potranno sospendere il proprio servizio: tale sospensione risulterebbe contraria alla buona fede e, dunque, illegittima (Art. 1460, c. 2, c.p.c.), perché colpirebbe i condomini adempienti al pari dei condomini inadempienti, a differenza di quanto imposto dalla legge.

Qualora ciò dovesse avvenire, il condomino adempiente potrà rivolgere istanza al Tribunale competente, anche in via d’urgenza, per ottenere l’immediata riattivazione della fornitura (Tribunale di Bari ord. del 9/09/2004).

 

Il fornitore, invece, dovrà continuare a fornire il proprio servizio in favore del condominio, attivandosi per il recupero dei crediti esclusivamente nei confronti dei morosi, potendo rivolgere le proprie istanze nei confronti degli altri condomini soltanto successivamente, nella residuale ipotesi in cui non riuscisse a soddisfarsi interamente con le azioni esecutive esperibili nei confronti dei morosi (Art. 63, c. 2, disp. att. c.c.).

 

Una recente ordinanza (Trib. Milano ord. su ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.: procedimento R.G. n. 72656/13, sexione XIII civile.), ha precisato che la privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale per esempio il riscaldamento in periodo invernale, finisce per ledere il diritto costituzionale alla salute (Art. 32 Costituzione), pertanto, essa, in ogni caso, è vietata.

fornitori non potranno sospendere il proprio servizio: tale sospensione risulterebbe contraria alla buona fede e, dunque, illegittima (Art. 1460, c. 2, c.p.c.), perché colpirebbe i condomini adempienti al pari dei condomini inadempienti, a differenza di quanto imposto dalla legge.

Qualora ciò dovesse avvenire, il condomino adempiente potrà rivolgere istanza al Tribunale competente, anche in via d’urgenza, per ottenere l’immediata riattivazione della fornitura (Tribunale di Bari ord. del 9/09/2004).

 

Il fornitore, invece, dovrà continuare a fornire il proprio servizio in favore del condominio, attivandosi per il recupero dei crediti esclusivamente nei confronti dei morosi, potendo rivolgere le proprie istanze nei confronti degli altri condomini soltanto successivamente, nella residuale ipotesi in cui non riuscisse a soddisfarsi interamente con le azioni esecutive esperibili nei confronti dei morosi (Art. 63, c. 2, disp. att. c.c.).

 

Una recente ordinanza (Trib. Milano ord. su ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.: procedimento R.G. n. 72656/13, sexione XIII civile.), ha precisato che la privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale per esempio il riscaldamento in periodo invernale, finisce per ledere il diritto costituzionale alla salute (Art. 32 Costituzione), pertanto, essa, in ogni caso, è vietata.

Quello che scrivi dimostra che conosci le leggi ma poco di distributori: a mia madre la sospensione del gas è avvenuta il 22 febbraio scorso, e l'avvocato (uno dei tanti di cui mi sono dovuto servire per la mia attività imprenditoriale passata) mi ha fatto capire che il costo minore, ma soprattutto la tempistica di riattivazione, sarebbero state di molto inferiori saldando il debito

In italia puoi sempre fare causa, e magari dopo diversi anni potresti addirittura concluderla con una vittoria . . .

 

Saluti

Una recente ordinanza (Trib. Milano ord. su ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.: procedimento R.G. n. 72656/13, sexione XIII civile.), ha precisato che la privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale per esempio il riscaldamento in periodo invernale, finisce per ledere il diritto costituzionale alla salute (Art. 32 Costituzione), pertanto, essa, in ogni caso, è vietata.

Scusami ma leggendo una nota riguardante questa sentenza ho notato che si riferisce a ciò che L'AMMINISTRATORE può e non può fare. Sei sicuro che si riferisca anche all'ente erogatore?

Grazie mille.

Quello che scrivi dimostra che conosci le leggi ma poco di distributori: a mia madre la sospensione del gas è avvenuta il 22 febbraio scorso, e l'avvocato (uno dei tanti di cui mi sono dovuto servire per la mia attività imprenditoriale passata) mi ha fatto capire che il costo minore, ma soprattutto la tempistica di riattivazione, sarebbero state di molto inferiori saldando il debito

In italia puoi sempre fare causa, e magari dopo diversi anni potresti addirittura concluderla con una vittoria . . .

 

Saluti

Infatti quello che ho scritto è solo teoria, ma ben so che nella pratica le cosa vanno diversamente e intraprendere un'azione legale per la riattivazione, non conviene.

Anch'io per la mia attività ho a che fare con avvocati, ma non uno, tantissimi e tutti mi cantano la stessa canzone.

 

P.S.: I gestori li conosco molto bene.

Quello che esprimi va bene per le utenze domestiche ,qui si parla di contratto di somministrazione gas al condominio,quindi in caso di morosità c'è il distacco dell'erogazione.Sarebbe opportuno che l'amministratore si faccia carico del problema,cercando una soluzione che potrebbe essere quella di una rateizzazione del debito,se no i condomini soffriranno il freddo.

Una domanda : il riscaldamento NON PUO' ESSERE CONSIDERATO ESSENZIALE ED INSOSTITUIBILE , visto che uno può scaldarsi con la stufa elettrica !

Se non paga l'elettricità.....poi sarà un problema fra debitore e ente erogatore !!!

Grazie

Perla

L'amministratore è "responsabile" di questo incidente che ha privato i condomini in regola di un servizio essenziale.

Egli, a fronte di persistenti morosità e, addirittura, di sollecitazioni e minacce di distacco da parte della società fornitrice del gas, avrebbe dovuto attuare le procedure per la riscossione coattiva delle quote insolute. Ma siccome ciò comporta impegno, complicazioni, rotture di equilibri e crisi di rapporti con condomini "amici e/o sostenitori", egli preferisce astenersi, divenendo così non più un "pater familias" ma un "padre padrone" che agisce secondo criteri personali che non tengono conto degli interessi collettivi, ed alla fine i risultati sono di tutta evidenza. Deve essere immediatamente mandato via anche solo da uno di voi, con la procedura della revoca individuale ex art. 1129.

Allego bozza del ricorso:

AL TRIBUNALE DI .........- VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorso per la revoca di amministratore ex artt. 1129 e 1131 C.C.

********

Il sottoscritto , residente a

PREMESSO CHE

- il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare del fabbricato in condominio in via ................................., amministrato in forza di delibera di nomina assunta nel corso dell’assemblea……………….. dal sig..........................con attuale studio in via ......................................;

- il ricorrente lamenta gravi irregolarità nella gestione e amministrazione del condominio da parte del sig ……………..poichè (esporre la storia della messa in mora della ditta fornitrice del gas ed ogni altra notizia utile a far comprendere al Collegio la portata degli eventi) con ciò producendo il distacco della fornitura del gas ed il gravissimo disagio del’intera comunità condominiale, incorrendo nella fattispecie prevista dall’art. 1129 C.C.

Ciò premesso l’istante

RICORRE

All’ill.mo Tribunale di ......, riunito in Camera di Consiglio, affinché in contraddittorio con le parti, ai sensi e per l’effetto degli artt. 1129 e 1131 C.C., voglia disporre la revoca del sig……………. dalla carica di amministratore pro-tempore del fabbricato....................sito in.................... via ……………………. stante la grave irregolarità commessa dal medesimo.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia carta d’identità del ricorrente e stralcio del titolo di proprietà;

2) verbale 19/02/2001 di nomina del sig. ……………… ad amministratore del fabbricato;

3) verbale................

4) .................

............, li

Buonasera a tutti,

scusate se mi intrometto con un quesito, mi trovo nella medesima situazione (anche se i conti da me sono molto più salati, siamo in debito di circa 115.000€) e l'amministratrice ha già effettuato tutte le azioni del caso (ingiunzioni, aste etc...) ma senza alcun esito (per il momento), ora per pagare il creditore (il quale ci ha mandato una ingiunzione di pagamento) ci ha chiesto (ed è stato deliberato in assemblea) una rata straordinaria (senza specificarne l'importo); il quesito è il seguente:

Essendo io condomino che ha sempre pagato le rate ordinarie del condominio e anche gli eventuali (sempre presenti) conguagli di fine anno ed avendo già versato una rata straordinaria lo scorso anno di € 300 (ma come detto sopra non è servito a nulla), posso non pagare questa rata straordinaria (che comunque non servirà a nulla visto che non raggiungeremo mai la somma richiesta dal creditore) tra l'altro di € 1800 senza incorrere in ingiunzioni pignoramenti etc?

Grazie anticipatamente per le risposte

Saluti

 

Alfonso Bosco (condomino disperato)

Grazie Kurt (che bello sapere che sei ancora vivo :-),

ma cosa intendi per conseguenze? il distacco del riscaldamento (che a questo punto sarebbe il male minore) o un ingiunzione, pignoramento etc del mio appartamento?

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