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Bolletta acqua stratosferica. Quando l'amministratore di condominio se ne lava le mani

Consumi idrici esosi. Ma l'amministratore di condominio deve prontamente darne notizia ai condomini?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Una fattura di circa sessantacinquemila euro per consumi idrici. L'amministratore di condominio può ritenersi ritenersi responsabile per non aver comunicato prontamente ai condomini l'accaduto? Vediamo come risolve la questione il Tribunale di Livorno, con sentenza del 11.1.2018, n. 40

La vicenda. Un condominio cita in giudizio l'amministratore per vederlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, ad un danno di oltre ottantanovemila euro. Deduce il condominio che l'amministratore sarebbe responsabile per aver avvisato, con un ritardo di circa due anni dell'esistenza di una fattura, emessa dalla società che eroga l'acqua, dell'importo di circa sessantacinquemila euro attestante i consumi idrici del complesso condominiale a conguaglio per il periodo 2003-2010.

A parere del condominio attore, quindi, l'amministratore era responsabile dei danni patiti per aver informato l'ente di gestione non solo in netto ritardo, ma anche per aver provveduto, senza esserne autorizzato, a riconoscere il debito del condominio sottoscrivendo un'istanza di rateizzazione omettendo, in tal modo, di attivare la procedura di consumo anomalo previsto dalla Carta del servizio idrico integrato.

Secondo il condominio tale omissione avrebbe precluso la possibilità di verificare il corretto funzionamento del contatore comune nonché l'entità della somma contestata per il consumo d'acqua riportato.

Secondo l'attore, quindi, il comportamento omissivo adottato dall'amministratore che ha addirittura suggerito ai condomini di non attivarsi per il pagamento della fattura, ha esposto il condominio alla necessità di intraprendere un'azione cautelare per scongiurare da parte della società la sospensione della fornitura d'acqua.

Proprio tale azione giudiziaria, a fronte del riconoscimento del debito da parte dell'amministratore, aveva avuto esito negativo ed il Condominio era giunto a conoscenza del riconoscimento del debito operato dal proprio mandatario (amministratore) e dell'istanza di rateizzazione solo in questo momento.

A fronte dell'accaduto, quindi, il condominio ha chiesto la condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni sopportati che includono non solo l'importo dei consumi idrici (pari a circa sessantacinquemila euro) ma anche le spese legali liquidate in favore della società fornitrice a conclusione del citato procedimento cautelare.

Acqua. Se il depuratore non funziona è legittimo lo sconto sulla bolletta

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Livorno, del 11.1.2018, n. 40
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