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Spostare i mobili la mattina presto si può. Non arreca fastidio alla maggior parte dei residenti

Disturbare il riposo dei vicini di casa spostando mobili la mattina presto.
Daniela Sibilio 

Le immissioni rumorose inidonee a disturbare la maggior parte degli occupanti lo stabile condominiale non integrano la contravvenzione di cui all'articolo 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'11 febbraio 2013, n. 6546.

Il Tribunale di Oristano condannava nel 2011 due condomini giudicandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 659 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, disturbato il riposo dei loro vicini di casa mediante rumori provocati spostando mobili nella loro abitazione, sita al primo piano dello stabile condominiale.

Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ricordato che perché possa dirsi configurata la contravvenzione ex art. 659 cod. pen. è fondamentale che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano l'attitudine a propagarsi e diffondersi in modo da essere idonei a infastidire una pluralità indeterminata di persone, sebbene poi soltanto taluna se ne possa lamentare.

Si è affermato a tal riguardo che "occorre la prova della diffusività del rumore", da valutarsi con riferimento all'ambito spaziale di propagazione delle emissioni sonore, prescindendo dal novero delle persone occasionalmente o potenzialmente presenti nel luogo interessato dalle emissioni stesse.

Pertanto, ove detto luogo risulti circoscritto ad una singola unità di un complesso condominiale, senza attitudine ad ulteriore propagazione verso altre unità abitative dello stesso condominio o verso ambiti ad esso esterni, irrilevante deve ritenersi il numero dei soggetti contingentemente convenuti in detto luogo e disturbati dalla condotta del soggetto agente" (Cass. Pen., sez. I, 14 febbraio 2002, n. 18351).

Tanto viene dedotto dalla natura giuridica del bene giuridico protetto, identificato nella "quiete pubblica" e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denunciano la rumorosità altrui (Cass. Pen., sez. I, 29 novembre 2011, n. 47298).

Per le suddette motivazioni, nell'eventualità in cui l'attività disturbante si verifichi nell'ambito di un edificio condominiale, perché possa ravvisarsi la responsabilità penale per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non è sufficiente che i rumori siano capaci di disturbare la quiete e le occupazioni esclusivamente dei condomini che risiedono presso gli appartamenti inferiori o superiori rispetto la fonte di propagazione - ai quali è riconosciuta la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato - ma è necessario che sussista una situazione fattuale di "oggettiva e concreta" capacità delle immissioni rumorose di arrecare disturbo alla maggior parte degli occupanti l'immobile, oppure a quelli degli stabili prossimi.

Unicamente in tali circostanze si potrà parlare di "turbamento della quiete pubblica".

Nel caso in analisi non sono stati ravvisati gli estremi della fattispecie penale contestata e i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Oristano per insussistenza del fatto.

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