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Cartellone pubblicitario. Il condominio può gestire il suo spazio aereo

Se il cartellone pubblicitario sporge sul tetto condominiale, invadendo l'area sovrastante, deve essere rimosso.
Avv. Isabella Vulcano 

Lo spazio aereo sovrastante il tetto può essere utilizzato ma non deve compromette la destinazione naturale dell'area condominiale

I fatti Con atto di citazione il Condominio di Viale Montenero n. 73 in Milano evocava in giudizio il Condominio di Piazza Cinque Giornate n. 6 Milano per l'installazione di un cartellone pubblicitario sulla parte più alta del muro divisorio tra i due condomini, il quale sporgendo nell'area soprastante il tetto del condominio attoreo, determinava un limite all'utilizzo di tale area.

Il Condominio di Piazza Cinque Giornate si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva da parte dell'amministratore del condominio di Viale Montenero qualificando l'azione intrapresa quale “rivendica della comproprietà del muro”; nel merito richiedeva il rigetto delle domande attoree.

Venivano concessi i termini ex art 183 6 comma cpc per le memorie istruttorie ma non venivano ammesse le prove di parte attrice ritenendosi la domanda provata documentalmente, pertanto venivano precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e la causa trattenuta in decisione.

La sentenza. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9292/2016, accoglieva la domanda attorea perché provata e fondata. In primo luogo il Giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto relativa alla mancanza di legittimazione attiva in capo al Condominio di Viale Montenero nella proposizione dell'azione.

Il condominio attoreo, infatti, non esperiva azione di rivendica della comproprietà del muro divisorio bensì – cosa diversa – assumeva di subire una lesione data dalla sporgenza del cartellone pubblicitario nell'area soprastante al proprio edificio.

Tale tipologia di azione rientra nelle attribuzioni dell'amministratore di condominio ex art. 1130 cod. civ. pertanto è da considerarsi legittima.

Si richiama, in proposito, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 5551/2016) “ lo spazio aereo sovrastante il tetto, non utilizzato ma utilizzabile, può essere oggetto di tutela sia petitoria che possessoria verso i terzi, purchè si dimostri che esso si presenta come ambito di esplicazione – effettiva o virtuale – di un potere legittimo o di fatto sulla sottostante superficie e che il manufatto realizzato dal terzo (…) compromette la destinazione naturale dell'area condominiale”.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Milano n. 9292 del 18 luglio 2016
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