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Bollette. Dopo 5 anni è illegittima la richiesta di conguaglio

Il cliente deve sempre sapere quanto paga per il servizio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il Giudice di Pace di Teramo con la sentenza n. 305 del 19 maggio 2017 ha dichiarato “inadempiente e illegittima la condotta tenuta dalla società di somministrazione di energia elettrica nei confronti del cliente, ricordando che deve sottostare a precise regole di trasparenza e correttezza, al fine di consentire all'utente il controllo dell'esecuzione del contratto e di rendersi conto delle modalità e della tempistica dello stesso”.

Si ringrazia l'Avv. Lorena Di Giambattista per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.

Delibera dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica n. 200 del 28.12.1999. In base all'art. 3 della delibera in esame gli esercenti sono tenuti ad effettuare almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW; almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

Ed ancora, gli esercenti, relativamente ai clienti con periodicità di lettura annuale, sono tenuti a rendere disponibile ai clienti medesimi una modalità di autolettura dei consumi; mentre, gli esercenti che non rendano disponibile al cliente una modalità di autolettura dei consumi sono tenuti ad effettuare il tentativo di lettura del gruppo di misura almeno due volte l'anno.

Sono esclusi dall'osservanza di tale obbligo gli esercenti che ricorrano alla telelettura del gruppo di misura, limitatamente ai clienti per i quali la telelettura viene utilizzata.

L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente rispetto ai consumi storici del cliente stesso.

Bollette di acqua contestate? Il fornitore deve provare il funzionamento del contatore

La vicenda. Nel caso di specie l'attore aveva un contratto di somministrazione per l'energia elettrica con l'Enel Energia, società convenuta, e che, dopo anni di regolare adempimento tramite il pagamento periodico delle bollette emesse dall'Enel, l'attore si è visto recapitare la richiesta di pagamento della fattura per asserito conguaglio del periodo di riferimento 31/12/11-12/02/16, per la somma di complessivi€ 4.168,08.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Giudice di Pace Teramo n. 305 del 19 maggio 2017
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