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L'amministratore è libero di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea. La convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa

Lo svolgimento dell'assemblea: la scelta dell'orario. Le indicazioni contenute nel regolamento di condominio ed il ruolo dell'amministratore e della prassi.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il codice civile nel disciplinare le modalità di convocazione dell’assemblea di condominio si limita a specificare che “ l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza” (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.) a tutti i condomini, nessuno escluso (art. 1136, sesto comma, c.c.).

Quanto al contenuto dell’avviso, la giurisprudenza ha specificato che “ è opinione dominante che l'avviso di convocazione è inefficace se non contiene il giorno, l'ora ed il luogo della riunione” (Cass.. 22 dicembre 1999 n. 14461).

Per il resto nulla più. Nessuna norma, ad esempio, sui limiti di fissazione dell’orario. Ciò vuol dire che, salvo particolari indicazioni contenute nel regolamento di condominio, l’amministratore, pur essendo tenuto ad indicarlo pena l’invalidità della deliberazione, avrà ampia discrezionalità nella scelta dell’ora di svolgimento dell’assemblea.

Quest’affermazione ha carattere assoluto, ossia è da ritenersi che il mandatario dei condomini possa decidere di tenere l’assemblea anche in orari notturni?

La risposta al quesito, stando quantomeno alle indicazioni della giurisprudenza, è positiva.

In un caso risolto dalla Cassazione nel gennaio del 2000, si ritenne legittima la condotta dell’amministratore che, per la prima convocazione, aveva indetto l’assemblea per le 2 di notte.

Un condomino, a seguito di ciò, impugnava la deliberazione – adottata in seconda convocazione che invece era stata convocata e tenuta ad un orario accessibile – per invalidità della stessa sotto il profilo dei quorum costitutivi e deliberativi.

A dire del comproprietario, infatti, tali quorum dovevano esse quelli previste per la prima convocazione e non quelli della seconda, stante l’impossibilità di riunirsi realmente in prima convocazione visto l’orario.

Sia in primo grado che nel giudizio d’appello il condomino vide respinte le sue istanze.

In particolare secondo i giudici del gravame “ è prassi generale, fondata su una tacita intesa tra i condomini, dettata da evidenti ragioni pratiche, quale la scarsa partecipazione alle assemblee condominiali e la conseguente notevole difficoltà nel raggiungimento delle maggioranze numeriche e di valore prescritte dal primo e dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., fissare le assemblee di prima convocazione in orari impossibili, che non consentano l'effettivo svolgimento delle riunioni, e così sostanzialmente tenere le sole assemblee di seconda convocazione, che pertanto rimangono tali ai fini del computo delle relative maggioranze.

D'altra parte, il codice, pur prevedendo e disciplinando diversamente i due tipi di assemblee, non prescrive che l'assemblea di prima convocazione sia necessariamente tenuta, quale condizione per l'esistenza e la regolarità dell'assemblea di seconda convocazione, nè detta norme che ne facilitino lo svolgimento.

Il codice rimette alla volontà dei partecipanti al condominio la relativa regolamentazione e il singolo condomino non può pretendere, contro la volontà della maggioranza dei partecipanti stessi, quindi fino a quando una diversa disciplina non sia recepita dal regolamento condominiale, che l'assemblea di prima convocazione abbia effettivo svolgimento, sia pure al solo fine della verifica della mancanza del numero legale, e che per il suo inizio venga fissata una determinata ora anziché un'altra” (Corte di appello di Roma 22 gennaio 1997 in Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).

Ne seguiva il giudizio di Cassazione al termine del quale, nel dare ragione alla compagine condominiale, i giudici di legittimità hanno specificato che “ in mancanza di una norma che disponga il contrario, l'amministratore è libero di fissare l'ora di convocazione dell'assemblea e che la convocazione in ora notturna non rende impossibile la partecipazione alla stessa”(Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).

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