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I crediti dell'amministratore uscente e riconoscimento della loro esistenza

Amministratore uscente e recupero credito anticipato. Chi ne riconosce la loro esistenza?
Avv. Alessandro Gallucci 

Un amministratore di condominio viene sollevato dal proprio incarico; fatto di per sé comunissimo. Egli vanta un credito per anticipazioni verso la compagine; anche questa è una circostanza usuale.

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Al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, quello uscente dichiara di non avere "null'altro a pretendere" anche se non ha materialmente ricevuto i soldi. Il collega subentrante, invece, dichiara, con una postilla a margine, che il condominio deve dare all'ex mandatario una determinata somma, proprio quella che quest'ultimo vantava.
Insomma il creditore afferma d'essere soddisfatto ed il rappresentante legale del debitore di dovere ancora pagare il proprio debito.
La domanda sorge spontanea: come uscire da questa situazione che manca poco per essere definita paradossale?

Il fatto, si badi, è accaduto veramente tant'è che condominio ed ex amministratore hanno litigato fino a giungere davanti alla Corte di Cassazione.

In buona sostanza secondo la compagine la dichiarazione dell'ex amministratore doveva essere considerata alla stregua di una confessione stragiudiziale.

L'art. 2730 c.c., che fornisce la nozione di confessione, recita:

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

L'art. 2735 c.c., specificamente riguardante la confessione stragiudiziale, afferma:

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, e liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Nel caso di specie alla confessione, rintracciabile nella formula "dichiara di non avere null'altro a pretendere", si accompagnava una dichiarazione di segno opposto.

Secondo la Corte d'appello, la cui sentenza è stata poi impugnata in Cassazione, la questione andava risolta ai sensi dell'art. 2734 c.c.:

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte.

In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Insomma secondo la Corte d'appello la confessione non era chiara ma tutta da interpretare ed i risultati erano i seguenti: l'amministratore uscente ha diritto ad essere pagato nella misura indicata dall'amministratore subentrante.

Il condominio non ci stava e proponeva ricorso per Cassazione. A suo dire l'art. 2734 c.c. riguarda un caso diverso, ossia quello in cui le dichiarazioni contraddittorie provengono tutte dalla stessa parte.

Nomina di un nuovo amministratore e revoca del precedente

Nel di specie, invece, l'ex amministratore affermava una cosa ed il nuovo il suo opposto (tra l'altro il condominio contestava la legittimazione del nuovo mandatario a farlo senza esplicito mandato assembleare).

La Cassazione con l'ordinanza n. 16119, resa il 26 giugno 2013, ha accolto le ragioni del condominio e rimandato la causa alla corte d'appello competente.

Questo il cuore della decisione: l'art. 2734 c.c. è inapplicabile perché la dichiarazione dell'esistenza del credito non è dell'ex amministratore, che si dichiarava soddisfatto, ma del nuovo legale rappresentante. Essa doveva essere considerata come ricognizione di debito.

In questo contesto la Corte d'appello dovrà risolvere la controversia ed in sostanza rispondere al seguente quesito: può l'amministratore subentrante riconoscere un credito dell'amministratore uscente?

La risposta, a nostro modo di vedere, è: si, se tale riconoscimento sia in realtà il semplice ribadimento di quanto affermato dall'assemblea (es. approvazione del rendiconto con riconoscimento del credito per anticipazioni).

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