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Stefano Giovagnini

Cumulabilità massimali sismabonus parti comuni e ristrutturazione porzioni private

Secondo voi cambia qualcosa se l' intervento con il sismabonus ex art 110- solo sulle parti condominiali-   se lo intesta il proprietario , mentre la ristrutturazione al 50 delle parti interne al singolo appartamento se lo intesta una diversa persona , magari attraverso un contratto di comodato e una cila autonoma e distinta ? 

maxdem dice:

Secondo voi cambia qualcosa se l' intervento con il sismabonus ex art 110- solo sulle parti condominiali-   se lo intesta il proprietario , mentre la ristrutturazione al 50 delle parti interne al singolo appartamento se lo intesta una diversa persona , magari attraverso un contratto di comodato e una cila autonoma e distinta ? 

🙄 la detrazione è fruibile da chi sostiene i costi ed è proprietario, o familiare convivente con il proprietario, o usufruttuario. Se la persona che intende detrarre per i costi nelle parti interne ne sostiene i costi, ed è uno dei soggetti indicati, puo' senz'altro essere diversa dal proprietario dell'unità che sosterrà i costi per le parti comuni

Danielabi dice:

🙄 la detrazione è fruibile da chi sostiene i costi ed è proprietario, o familiare convivente con il proprietario, o usufruttuario. Se la persona che intende detrarre per i costi nelle parti interne ne sostiene i costi, ed è uno dei soggetti indicati, puo' senz'altro essere diversa dal proprietario dell'unità che sosterrà i costi per le parti comuni

Grazie per la risposta ma il mio dubbio non sulla fattibilità della diversa intestazione dei due tipi di intervento, bensì se tale espediente possa consentire di ovviare al cumulo dei 96.000 euro per i due interventi, che a ben vedere è il tema centrare di questo post .

maxdem dice:

Grazie per la risposta ma il mio dubbio non sulla fattibilità della diversa intestazione dei due tipi di intervento, bensì se tale espediente possa consentire di ovviare al cumulo dei 96.000 euro per i due interventi, che a ben vedere è il tema centrare di questo post .

Ah, no! I massimali non sono personali "a testa", ma ad unità immobiliare.

Pertanto, se è possibile raddoppiare il massimale perchè riconosciuto sia sulle parti comuni che quelle private, indipendentemente da chi sostenga il costo, si sommano 96.000,00 + 96.000,00

Se il massimale è unico (comuni+private) si tratta di soli € 96.000,00, sempre indipendentemente da chi sostiene il costo.

Per mera cronaca... ho chiesto mele, mi hanno dato pere!
 

Ho domandato ad ADE attraverso il servizio webmail (na fatica a rimanere nel numero di caratteri previsti!):

 

Quesito riguardante il Superbonus
Unico edificio, composto da 4 UI distintamente accatastate(F/2), possedute in comproprietà da più persone fisiche
Permesso di costruire per ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
Zona sismica 3 - Superbonus per interventi antisismici
Al termine dei lavori, si verrà a creare un'unica unità abitativa
Ho letto un articolo del Sole24Ore, il quale recita: Per i condomìni/proprietari unici di edifici costituiti da più unità, diverse dalle pertinenze(solo per il 110%, costituiti da due a quattro unità residenziali),il limite per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni, pari a 96mila euro moltiplicati per il numero di unità è unico, solo rispetto ai limiti del bonus casa previsto per le parti comuni. Per i lavori sulle singole unità residenziali del condominio, invece, il bonus casa,ad esempio per spostare le pareti interne o per rifare il bagno(che non sia una semplice manutenzione ordinaria)spetta con un ulteriore limite di 96mila euro,per singola unità residenziale.
In pratica, il limite per i lavori sulle parti comuni dell edificio è autonomo e non è influenzato dagli altri interventi realizzati nella singola unità del condominio
Vorrei avere conferma di quanto scritto dal giornalista.
Ossia, la possibilità di usufruire di un tetto di spesa per gli interventi antisismici sulle parti comuni(pareti perimetrali, tetto, ecc.)e oltre a ciò, del bonus casa per i lavori interni, con un ulteriore tetto di spesa indipendente.

 

RISPOSTA:

in merito al suo quesito , confermiamo, anche in base alla risposta ad interpello n.15 del 07/01/2021,che per i lavori di ristrutturazione e risparmio energetico su unità abitative, che alla fine dei lavori vengono accorpati in unica unità abitativa, il limite di spesa è parametrato, per tipologia di lavoro, al numero di unità abitative presenti e accatastate prima dei lavori ossia nel suo caso 4. Si conferma altresì che il tetto di spesa per i lavori antisismici è quello previsto per condominio.

😄.......  be', puoi replicare. Ti spiacerebbe impostare la replica così?:

 

Grazie per la risposta, ma vorrei sapere se il massimale per fruire del sismabonus, per un proprietario di  appartamento in condomìnio è di € 96.000,00 (per gli interventi sulle parti comuni) a cui si sommano € 96.000,00 per il singolo appartamento. Grazie.

Purtroppo ho già replicato... ma ho scritto qualcosa di simile, mi pare!

Galma dice:

Purtroppo ho già replicato... ma ho scritto qualcosa di simile, mi pare!

ah ok, bene, allora attendiamo la risposta alla replica. Grazie.

Io ho proposto un interpello formale sulla non cumulabilità  dei limiti di spesa dei lavori sismabonus fatti da un condominio esclusivamente sulle parti condominiali e i lavori di ristrutturazione al 50 fatti da un singolo condomino esclusivamente sulle parti interne del proprio appartamento. 

maxdem dice:

Io ho proposto un interpello formale sulla non cumulabilità  dei limiti di spesa dei lavori sismabonus fatti da un condominio esclusivamente sulle parti condominiali e i lavori di ristrutturazione al 50 fatti da un singolo condomino esclusivamente sulle parti interne del proprio appartamento. 

Bene, dovremo attendere qualche mesetto in piu', ma se posterai la risposta, grazie in anticipo. 🙂

😎

 

Domanda ad Ade (tramite Webmail):

Buongiorno, non sono sicuro di aver ottenuto la risposta al quesito che ho posto.
Secondo l'articolo del Sole24Ore "Superbonus, l'antisismica su parti comuni non riduce le
agevolazioni sulla casa" del 19/10/2021, in caso di interventi antisismici su parti comuni, spetta un tetto di spesa (96.000 x ui) per le sole parti comuni.
Oltre a ciò, per gli interventi nelle singole unità abitative, spetta un ulteriore tetto di spesa per il normale bonus casa.
In soldoni, euro 96.000 x 4 al 110% per le parti comuni
ed ulteriori euro 96.000 x 4 al 50% per interventi all'interno della singola unità immobiliare.

Potreste confermare o smentire? Grazie!

 

Risposta Ade:

Le confermiamo che le due agevolazioni hanno limiti di spesa separati.
Di conseguenza nel suo caso avrà diritto al bonus per gli interventi antisismici sulle parti comuni pari ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità di cui si compone l'edificio (nel suo caso 96.000 x 4).
Inoltre per gli interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria sulle singole unità abitative, avrà diritto ad ulteriori 96.000.
Nel caso di lavori su immobili che a fine lavori verranno accorpati, per l’individuazione del limite di spesa si fa riferimento al numero di immobili esistenti all’inizio dei lavori.
Nel suo caso quindi, per i lavori di ristrutturazione avrà diritto a 96.000 euro x 4.

 

E ora?

Modificato da Galma
  • Grazie 2

Bene, direi problema risolto: 96 + 96 💃

Grazie. 🙂

Galma dice:

😎

 

Domanda ad Ade (tramite Webmail):

Buongiorno, non sono sicuro di aver ottenuto la risposta al quesito che ho posto.
Secondo l'articolo del Sole24Ore "Superbonus, l'antisismica su parti comuni non riduce le
agevolazioni sulla casa" del 19/10/2021, in caso di interventi antisismici su parti comuni, spetta un tetto di spesa (96.000 x ui) per le sole parti comuni.
Oltre a ciò, per gli interventi nelle singole unità abitative, spetta un ulteriore tetto di spesa per il normale bonus casa.
In soldoni, euro 96.000 x 4 al 110% per le parti comuni
ed ulteriori euro 96.000 x 4 al 50% per interventi all'interno della singola unità immobiliare.

Potreste confermare o smentire? Grazie!

 

Risposta Ade:

Le confermiamo che le due agevolazioni hanno limiti di spesa separati.
Di conseguenza nel suo caso avrà diritto al bonus per gli interventi antisismici sulle parti comuni pari ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità di cui si compone l'edificio (nel suo caso 96.000 x 4).
Inoltre per gli interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria sulle singole unità abitative, avrà diritto ad ulteriori 96.000.
Nel caso di lavori su immobili che a fine lavori verranno accorpati, per l’individuazione del limite di spesa si fa riferimento al numero di immobili esistenti all’inizio dei lavori.
Nel suo caso quindi, per i lavori di ristrutturazione avrà diritto a 96.000 euro x 4.

 

E ora?

Ma nella risposta di ADE non è specificato al 50%, è sottinteso, o manca parte della risposta?

Gentilissimi, ho letto con attenzione il vostro documentato scambio e vi chiedo gentilmente conferma di quanto segue:

 

Premessa: edificio composto unicamente da 2 unità immobiliari separatamente accatastate. Marito e moglie sono proprietari al 50% di entrambe le unità immobiliari (quindi posseggono l'intero edificio). Impianti in comune e accesso all'esterno tramite vano di ingresso in comune. Vorrebbero ristrutturare l'intero edificio e quindi fondere le due unità immobiliari, con interventi antisismici, di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia.

 

Mi date conferma della correttezza dell'interpretazione dei seguenti massimali?

 

1) Massimale unico di Euro 96k x u.i. (x2) per interventi antisismici (al 110%) e per interventi di ristrutturazione su parti comuni (al 50%)

2) Massimali da superbonus per edificio da 2 a 4 u.i. per super ecobonus 110% efficientamento energetico

3) Massimali da 96k x u.i. (x2) per interventi di ristrutturazione interne alle singole unità abitative al 50% (confermando quindi che le spese per gli interventi al punto 1 non decurtano il massimale per gli interventi di ristrutturazione edilizia interni alle singole unità abitative).

 

Mille grazie! 

Galma dice:

😎

 

Domanda ad Ade (tramite Webmail):

Buongiorno, non sono sicuro di aver ottenuto la risposta al quesito che ho posto.
Secondo l'articolo del Sole24Ore "Superbonus, l'antisismica su parti comuni non riduce le
agevolazioni sulla casa" del 19/10/2021, in caso di interventi antisismici su parti comuni, spetta un tetto di spesa (96.000 x ui) per le sole parti comuni.
Oltre a ciò, per gli interventi nelle singole unità abitative, spetta un ulteriore tetto di spesa per il normale bonus casa.
In soldoni, euro 96.000 x 4 al 110% per le parti comuni
ed ulteriori euro 96.000 x 4 al 50% per interventi all'interno della singola unità immobiliare.

Potreste confermare o smentire? Grazie!

 

Risposta Ade:

Le confermiamo che le due agevolazioni hanno limiti di spesa separati.
Di conseguenza nel suo caso avrà diritto al bonus per gli interventi antisismici sulle parti comuni pari ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità di cui si compone l'edificio (nel suo caso 96.000 x 4).
Inoltre per gli interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria sulle singole unità abitative, avrà diritto ad ulteriori 96.000.
Nel caso di lavori su immobili che a fine lavori verranno accorpati, per l’individuazione del limite di spesa si fa riferimento al numero di immobili esistenti all’inizio dei lavori.
Nel suo caso quindi, per i lavori di ristrutturazione avrà diritto a 96.000 euro x 4.

 

E ora?

Non vorrei tagliare le ali dell'entusiasmo, ma consiglio di andarci con cautela

 

ricordo che già gli interpelli avrebbero validità solo per l'interpellante, figuriamoci queste risposte da webmail....alcuni commercialisti mi hanno detto che non hanno molto valore

 

lo so è assurdo: purtroppo siamo in Italia e nessuno si prende le responsabilità di quel che dice o scrive!

 

per quanto riguarda la tesi del doppio massimale, sarebbe bellissimo che fosse così ed esattamente quello che ho sempre sostenuto da almeno un anno e mezzo a questa parte, ma tale tesi (che risale almeno al 2007 con la risposta 207 o ancora più chiaro nella 442/2008) si scontra con la risposta al famoso interpello 175

 

Esso ha però una variabile in +, ovvero la totale demolizione e ricostruzione.
Non vorrei che fosse questa particolare casistica che crea dubbi ad AdE.

 

Manca ad oggi una posizione chiara in merito, e questa interrogazione lo dimostra:

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-09499&ramo=C&leg=18

 

Non credo risponderanno mai..

 

consiglio quindi a tutti di andarci con cautela....ricordo che basta un minimo sgarro per dover restituire l'importo di tutti i lavori, non solo quello della detrazione percepita senza averne diritto!

BEGULIN dice:

ricordo che già gli interpelli avrebbero validità solo per l'interpellante, figuriamoci queste risposte da webmail....alcuni commercialisti mi hanno detto che non hanno molto valore

 

E' vero che non sono vincolanti (in calce alle risposte è anche scritto), tuttavia non dimentichiamo che sono date dagli stessi funzionari che rispondono agli interpelli e, in ogni caso, le risposte non sono carta straccia perchè formano prassi. Spesso sono richiamate sulla rivista di AdE FiscoOggi, pertanto rappresentano un riferimento.

E' vero che l'interpello 175 ha creato dubbi, ma probabilmente è solo scritto in modo non sufficientemente chiaro, perchè, come hai giustamente ricordato e come anch'io ricordavo, la questione del doppio massimale è già stata affrontata da AdE nel 2007.

La risposta data via webmail penso rappresenti l'attuale orientamento di AdE, che doveva essere tale anche con la risposta 175; orientamento confermato dalla stampa specializzata.

Sono anch'io dell'idea che serva prudenza, ma penso si possa essere abbastanza tranquilli nell'applicare il doppio massimale.

Inoltre: per restituire "l'intera" detrazione è necessario toppare tutti i requisiti richiesti; in particolare per il superecobonus non passare le due classi significa sicuramente dover restituire tutto, altrimenti si restituisce solo cio' che non si poteva detrarre (sforamenti camuffati, interventi non in ecobonus passati per eco.....). Certo, se partiamo dal presupposto che non c'è la doppia detrazione si dovranno restituire 96.000,00 euro, non certamente poco, ma mi sembra che tale eventualità si sia di molto "allontanata", se non addirittura "estinta".

Danielabi dice:

E' vero che non sono vincolanti (in calce alle risposte è anche scritto), tuttavia non dimentichiamo che sono date dagli stessi funzionari che rispondono agli interpelli e, in ogni caso, le risposte non sono carta straccia perchè formano prassi. Spesso sono richiamate sulla rivista di AdE FiscoOggi, pertanto rappresentano un riferimento.

E' vero che l'interpello 175 ha creato dubbi, ma probabilmente è solo scritto in modo non sufficientemente chiaro, perchè, come hai giustamente ricordato e come anch'io ricordavo, la questione del doppio massimale è già stata affrontata da AdE nel 2007.

La risposta data via webmail penso rappresenti l'attuale orientamento di AdE, che doveva essere tale anche con la risposta 175; orientamento confermato dalla stampa specializzata.

Sono anch'io dell'idea che serva prudenza, ma penso si possa essere abbastanza tranquilli nell'applicare il doppio massimale.

Inoltre: per restituire "l'intera" detrazione è necessario toppare tutti i requisiti richiesti; in particolare per il superecobonus non passare le due classi significa sicuramente dover restituire tutto, altrimenti si restituisce solo cio' che non si poteva detrarre (sforamenti camuffati, interventi non in ecobonus passati per eco.....). Certo, se partiamo dal presupposto che non c'è la doppia detrazione si dovranno restituire 96.000,00 euro, non certamente poco, ma mi sembra che tale eventualità si sia di molto "allontanata", se non addirittura "estinta".

daniela a me non risulta sia così....molte fonti, tra cui molti commercialisti, per quanto sembri paradossale, mi confermano che se tu fai un corretto intervento di 500k euro, e per esempio il termotecnico ha sbagliato a calcolarti i massimali a cui avevi diritto, magari 20 invece che 30k x unità, o magari x 3 unità invece che per 2, cose anche abbastanza banali dettate vuoi dall'ignoranza del tecnico, o dalla malafede, o anche sia dalla norma poco chiara, l'importo da restituire sono i 500k per intero, probabilmente anche con maggiorazione e sanzione. e li chiedono per prima cosa al committente. che poi esso possa rivalersi sui tecnici e sulla loro assicurazione, con i tempi biblici della giustizia italiana, questo è un altro discorso!

BEGULIN dice:

l'importo da restituire sono i 500k per intero

Questo contraddice quanto già avviene per qualsiasi detrazione: restituisci cio' che non era detraibile.

Salvo che il lavoro non fosse detraibile in toto.

Perchè mai dovrebbero chiedere la restituzione di cio' che è lecito e fruibile?

BEGULIN dice:

Esso ha però una variabile in +, ovvero la totale demolizione e ricostruzione.
Non vorrei che fosse questa particolare casistica che crea dubbi ad AdE.

Nella prima domanda che ho posto ad Ade (v.si post #79), alla quale mi hanno risposto mele per pere, avevo proprio specificato "con demolizione e ricostruzione".

Nella replica (più coincisa) non mi sono ripetuto.

Ma spero che la risposta ne tenga conto...

Anche perché la stessa risposta specifica l'accorpamento (altra fatto indicato nella prima mail e omesso nella replica).

Il mio commercialista mi ha detto di un articolo di Aprile 2021 uscito sulla rivista Eutekne che afferma che nel caso di condomini gli interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni dell’edificio non possono assorbire il massimale di spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio fatti parallelamente sugli interni delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio; questi interventi devono però essere autonomi e non solamente/strettamente funzionali al
completamento dell’intervento di miglioramento sismico sulle parti comuni dell’edificio.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

o cercato nelle risposte agli interpelli dati da AdE in relazione al sismabonus da quando è entrato in vigore il DL 30/2020 (istitutivo del superbonus), ma riguardano tutti singole abitazioni, non ci sono risposte relative ai condomìni; peraltro il riferimento è sempre ad edifici demoliti e ricostruiti. In questi casi, il massimale d

L'articolo in questione, credo sia a questo LINK:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_824252_cumulabilita_di_sismabonus_e_recupero_edilizio.aspx

Se ci fosse qualcuno di abbonato e lo volesse condividere nella sua interezza...

Modificato da Galma
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