Vai al contenuto
Stefano Giovagnini

Cumulabilità massimali sismabonus parti comuni e ristrutturazione porzioni private

Scusi Daniela,

come ha fatto ad avere una risposta così da''AdE? Io ho mandato un interpello e dopo 2 mesi mi hanno risposto che non potevano accogliere la mia domanda! 😡

Stefano Giovagnini dice:

Scusi Daniela,

come ha fatto ad avere una risposta così da''AdE? Io ho mandato un interpello e dopo 2 mesi mi hanno risposto che non potevano accogliere la mia domanda! 😡

Io ho inviato una semplice web mail, dalla mia area riservata del sito AdE. Alle mail rispondono nel giro di un paio di giorni.

Gli interpelli non rappresentano semplici domande, ma devono essere una soluzione interpretativa che il contribuente da' in relazione ad una norma di legge, e chiede ad AdE se ha ragione a dare quella interpretazione. Quindi è necessario porre attenzione a come si redige l'interpello.

Inoltre AdE risponde solo in relazione a norme fiscali, se la domanda è di tipo tecnico non è in grado di dare risposte.

Per Webmail intendi una PEC? Non sapevo di questo servizio.

Ho provato ad andare nella mi area riservata, ma sinceramente mi sono perso. Come... da dove... si invia una webmail?

 

Scusami per il disturbo

Stefano Giovagnini dice:

Per Webmail intendi una PEC? Non sapevo di questo servizio.

Ho provato ad andare nella mi area riservata, ma sinceramente mi sono perso. Come... da dove... si invia una webmail?

 

Scusami per il disturbo

Nella prima schermata, a sinistra c'è il menu' dei servizi a disposizione;

devi scegliere "assistenza tecnica e fiscale";

all'intero, fra le varie opzioni c'è "web mail"

Danielabi dice:

Si, certamente, che rientrino della detrazione non c'è alcun dubbio; Riccardo si poneva solo la questione della "distribuzione" dei costi fra condominio e privati, perchè, comunque, i massimali sono separati.

finalmente qualcuno che afferma che i massimali sono separati!!!! non ci credo, sono commosso....la pensa come me allora!!

Danielabi dice:

Si, certamente, che rientrino della detrazione non c'è alcun dubbio; Riccardo si poneva solo la questione della "distribuzione" dei costi fra condominio e privati, perchè, comunque, i massimali sono separati.

daniela buongiorno

 

sono nuovo nel portale, ma dalle poche risposte che ha dato (a parte l'errore iniziale sul massimale sisma per le pertinenze in condominio😃) anche se mi sembra di capire che non è un tecnico, si vede che ha letto con attenzione tutto la normativa del 110. e le assicuro che veramente mi sono commosso a leggere il suo post che dice che che i massimali sisma parti comuni e parti private sono autonomi....pensavo di essere l'unico sulla terra ad esserne convinto. ora il problema però è...come farlo capire allo strutturista??? per quanto gli abbia riportato tutto ciò che lo conferma, rimane dell'idea (come tutti i tecnici del resto) che il massimale sia 96k x unità, punto e stop. ora, visto che sull'argomento ho raccolto molte cose scritte a favore, e ne sono quindi sicuro, chiedo a lei se riesce ulteriormente a sorprendermi in merito a un'altra questione, su cui non si trova scritto assolutamente nulla. 

 

se infatti è abbastanza chiaro che nei condomini per i trainanti l'ammontare di spesa complessivo dell'edificio si calcola tenendo conto anche delle unità non riscaldate,  non sembra proprio così evidente per i lavori trainati, non trovando appunto un esplicito chiarimento. a mio giudizio il massimale le comprenderebbe lo stesso le unità non riscaldate, per quanto poi magari non vi si possa installare l'impianto.

mi pare veramente che nessuno sappia rispondere, tutti che al massimo si riferiscono ai massimali trainanti o ai trainati nelle singole unità, ma il cas di trainati sulle parti comuni non lo menziona mai nessuno, nè normativa ne risposte ade ne blog vari

 

ho cercato in ogni meandro internettiano, visto diversi video sul tema massimali, sentito non so quanti tecnici, ma non c'è verso, quasi sempre ti rispondono che le unità non riscaldate non concorrono, ma se poi chiedi dove è scritto tanti saluti

 

la normativa è chiara e dice.....per gli interventi superbonus condominiali il massimale dell'edificio si calcola moltiplicando il limite di spesa per il numero di unità, comprese quelle non riscaldate.

 

perchè allora non dovrei fare lo stesso anche per i trainati? perchè se faccio la caldaia trainante dovrei calcolare tutte le unità mentre se trainata solo quelle riscaldate? non avrebbe senso

 

so che non è un tecnico come me, e qui ci stiamo addentrando assai nel tecnico, ma ho capito che è più importante saper leggere con attenzione che essere tecnici!!

 

grazie

 

matteo da Belluno

Circolare 30/2020, risposta 3.1.7:

 

Per tali interventi la detrazione elevata al 110 per cento delle spese è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). Per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1- quinquies).

 

Nei condomìni gli interventi possono riguardare le parti comuni e/o le proprietà private. Da quanto leggo deduco che se l'intervento è su parti private, il massimale di spesa per il singolo condòmino è di € 96.000,00; se intervengo sulle parti comuni il massimale è 96.000,00 moltiplicato per le unità immobiliari.

AdE ha sempre affermato che i massimali per gli interventi di ristrutturazioni su parti comuni sono cumulabili al massimale sulle parti private, pertanto tale regola non vedo perchè non debba piu' valere ora.

La questione del riscaldato: il massimale moltiplicato per le unità immobiliari riguarda cappotto e cambio caldaia centralizzata. Per i lavori trainati si applica il massimale di spesa previsto per il tipo di intervento.

E qui entra in gioco il "risaldato", perchè per i locali senza riscaldamento non si puo' fruire del superbonus.

Quindi puo' essere che i tecnici escludano gli interventi su tali locali. Ripeto, pero': il massimale del cappotto e della caldaia centralizzata si calcola sul numero delle unità immobiliari, riscaldate o meno.

Danielabi dice:

Circolare 30/2020, risposta 3.1.7:

 

Per tali interventi la detrazione elevata al 110 per cento delle spese è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). Per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1- quinquies).

 

Nei condomìni gli interventi possono riguardare le parti comuni e/o le proprietà private. Da quanto leggo deduco che se l'intervento è su parti private, il massimale di spesa per il singolo condòmino è di € 96.000,00; se intervengo sulle parti comuni il massimale è 96.000,00 moltiplicato per le unità immobiliari.

AdE ha sempre affermato che i massimali per gli interventi di ristrutturazioni su parti comuni sono cumulabili al massimale sulle parti private, pertanto tale regola non vedo perchè non debba piu' valere ora.

La questione del riscaldato: il massimale moltiplicato per le unità immobiliari riguarda cappotto e cambio caldaia centralizzata. Per i lavori trainati si applica il massimale di spesa previsto per il tipo di intervento.

E qui entra in gioco il "risaldato", perchè per i locali senza riscaldamento non si puo' fruire del superbonus.

Quindi puo' essere che i tecnici escludano gli interventi su tali locali. Ripeto, pero': il massimale del cappotto e della caldaia centralizzata si calcola sul numero delle unità immobiliari, riscaldate o meno.

Si ma sia l'isolamento dell'involucro che la sostituzione della caldaia possono essere in certi casi lavori trainati. In tal caso devo sempre fare limite intervento x n unità, perchè in questo caso dovrei escludere le unità riscaldate? Non c'è scritto da nessuna parte!

 

interventi trainati superbonus di cui all’articolo 119, comma 2, del d.l. n. 34/2020

TIPOLOGIA DI INTERVENTO TRAINATO

Intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di:
a) generatori di aria calda a condensazione
b) generatori a biomassa in classe 5
c) scaldacqua a pompa di calore

LIMITE DI SPESA

La spesa massima ammissibile ammonta a euro 27.272,72 per il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio interessato dall’intervento 

 

E ulteriormente ribadito in questa faq nel sito governo.it. Superbonus 110%

 

A06.5 - Nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall'impianto termico?

 

In continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus, concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze. In sostanza, anche in occasione dei predetti chiarimenti si è ritenuto irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall'impianto termico.    

 

E ti faccio notare che fa esplicito riferimento all'ecobonus, e non cita diversità nella modalità di calcolo tra lavori trainanti e trainati!

 

BEGULIN dice:

E ti faccio notare che fa esplicito riferimento all'ecobonus, e non cita diversità nella modalità di calcolo tra lavori trainanti e trainati!

 

Momento: le pertinenze entrano nel calcolo in caso di interventi sulle parti comuni, sulle parti comuni intervieni sempre con i trainanti. La caldaia centralizzata è solo su parte comune, il singolo appartamento non ha caldaia centralizzata.

Sulla singola casa è previsto un massimale specifico per intervento, per esempio la sostituzione dell'impianto di climatizzazione è di € 30.000,00 e non si calcola su unità o ambienti. Resta il fatto che i costi relativi ad interventi su parti che non hanno il riscaldamento non sono detraibili, indipendentemente dal massimale di spesa.

Danielabi dice:

Momento: le pertinenze entrano nel calcolo in caso di interventi sulle parti comuni, sulle parti comuni intervieni sempre con i trainanti.

Perdonami ma ricadi in fallo. Sulle parti comuni si può sia trainanti che trainati !

 

"L’AdE ribadisce che il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative ad alcuni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”, indicati nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio); nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (interventi “trainati”, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119).

Gli interventi sia “trainanti” che “trainati” possono essere effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in condominio; mentre gli interventi “trainati” solo su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio."

BEGULIN dice:

Sulle parti comuni si può sia trainanti che trainati !


Va bene, togli il "sempre", il resto non cambia.

Riprendo questo post perché è perfetto per la mia domanda/situazione.

Buonasera a tutti, provo ad illustrare al meglio la mia attuale situazione.

 

Sono proprietario di un immobile con annesso garage (2 subalterni separati). Nella stessa abitazione sono presenti altri 2 condomini proprietari dei rispettivi appartamenti. Solo uno di loro, come me è proprietario anche di un garage sempre con subalterno diverso).

 

Tutti abbiamo ingresso e contatori indipendenti.

 

Abbiamo costituito un condominio con divisione in millesimi, senza amministratore, per eseguire i lavori di miglioramento sismico ed energetico; in più io eseguo anche una ristrutturazione interna del mio appartamento.

 

La domanda che mi ponevo, a cui ancora non abbiamo trovato una risposta "definitiva" è: il massimale di spesa dei 96k per il sismabonus è lo stesso anche per la ristrutturazione del singolo appartamento oppure sono due massimali di spesa separati (96k per sismabonus + 96k per ristrutturazione)? Inoltre ho diritto a 2 massimali uno ad uso condominiale ed uno ad uso privato?

Mi pare strano che debba concorrere con un solo massimale (in realtà 2 appartamento + garage) sia per le attività condominiali che per la mia ristrutturazione.

 

Spero, almeno, di poter usufruire di un caso o dell'altro.

 

Cosa mi dite?

 

Grazie.

PS: chiaramente siamo seguiti da un tecnico ed un commercialista ma sapete meglio di me che è una vera e propria giungla.

bigabbubba dice:

il massimale di spesa dei 96k per il sismabonus è lo stesso anche per la ristrutturazione del singolo appartamento oppure sono due massimali di spesa separati (96k per sismabonus + 96k per ristrutturazione)?

C'è il massimale per le parti comuni e il massimale per le parti private. Pertanto il massimale per le parti comuni fruiendo del sismabonus sarà di € 96.000,00 x 2 (le pertinenze "fanno numero") + € 96.000,00 per l'appartamento (in questo caso la pertinenza è compresa)

 

 

Ok quindi in poche parole non mi vado a mangiare il bonus che uso per il condominio sulla mia ristrutturazione, ho capito bene? Hai qualche riferimento a leggi/interpelli etc? Grazie. 

bigabbubba dice:

Ok quindi in poche parole non mi vado a mangiare il bonus che uso per il condominio sulla mia ristrutturazione, ho capito bene? Hai qualche riferimento a leggi/interpelli etc? Grazie. 

No, per le parti comuni potrete spendere sino a € 192.000,00 (96x2) per poter fruire della detrazione, costo che verrà diviso per millesimi fra tutti i condòmini.

Per il tuo appartamento potrai spendere altri € 96.000,00.

Danielabi dice:

No, per le parti comuni potrete spendere sino a € 192.000,00 (96x2) per poter fruire della detrazione, costo che verrà diviso per millesimi fra tutti i condòmini.

Per il tuo appartamento potrai spendere altri € 96.000,00.

Il riferimento che ho trovato in merito, e che conferma i due massimali separati x parti comuni e parti private, è la risoluzione 206-E del 03/08/2007 dell'AdE

Risoluzione 2007-08-03 n. 206-E.pdf

Stefano Giovagnini dice:

Il riferimento che ho trovato in merito, e che conferma i due massimali separati x parti comuni e parti private, è la risoluzione 206-E del 03/08/2007 dell'AdE

Risoluzione 2007-08-03 n. 206-E.pdf

Si, ci sono diverse risoluzioni anche piu' recenti e riferite al superbonus, ma le risposte agli interpelli e le risoluzioni si riferiscono sempre alle circolari.

Comunque grazie.

  • Mi piace 1
bigabbubba dice:

Quale sarebbe la risoluzione più recente?

Sarei interessato anche io a questa risposta.

Se può servire, uno dei consulenti della Deloitte mi ha detto che in settimana avranno un meeting proprio per affrontare questa interpretazione.

Ho fatto ricerche, che, in realtà, hanno minato le mie certezze.

 

Il cosiddetto sismabonus è regolato dall'art. 16 bis del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi), che alla lettera i) così stabilisce:

 

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici

 

Pertanto, l'adozione del sismabonus presuppone interventi sulle parti strutturali degli edifici; nella struttura sono compresi i singoli appartamenti di un condomìnio.

Il superbonus ha cambiato l'aliquota di detrazione portandola al 110%, ma ha mantenuto tutte le regole già previste per il "normale" sismabonus, compreso l'art. 16 DL 63/2013:

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno.....omissis...

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio

 

In buona sostanza: sembra che il sismabonus possa essere utilizzato o su parti comuni o per le singole abitazioni, presumibilmente perchè, appunto, gli interventi devono avvenire su parti strutturali.

Pero' il superbonus ha cambiato qualche carta in tavola:

a) non è piu' previsto l'obbligo di migliorare le classi di rischio sismico

b) si possono fare interventi sulle strutture non così ampi (potrebbe bastare qualche intervento su singole pareti, meglio di me, pero', potrebbe spiegare un tecnico)

c) sono stati introdotti anche i cosiddetti lavori "trainati"

 

Ho cercato nelle risposte agli interpelli dati da AdE in relazione al sismabonus da quando è entrato in vigore il DL 30/2020 (istitutivo del superbonus), ma riguardano tutti singole abitazioni, non ci sono risposte relative ai condomìni; peraltro il riferimento è sempre ad edifici demoliti e ricostruiti. In questi casi, il massimale di costo è di 96.000,00 ad unità, e direi che sia logico.

Alla fine, il dubbio mi è venuto.....

Non è chiaro se si possano separare i due interventi: sulle parti comuni e in quelle private, così da poter cumulare i due plafond.

Se gli esperti di Deloitte dirimono la questione e @Zippetto ce lo fai sapere.....😊

Ciao a tutti.

 

Abbiamo avuto qualche chiarimento in merito?

 

Io oggi ho visto questo nuovo interpello. Non so se può essere d'aiuto.

 

--link_rimosso--

bigabbubba dice:

Ciao a tutti.

 

Abbiamo avuto qualche chiarimento in merito?

 

Io oggi ho visto questo nuovo interpello. Non so se può essere d'aiuto.

 

--link_rimosso--

Direi di no, considerando che si tratta di unica abitazione.

Danielabi dice:

No, per le parti comuni potrete spendere sino a € 192.000,00 (96x2) per poter fruire della detrazione, costo che verrà diviso per millesimi fra tutti i condòmini.

Per il tuo appartamento potrai spendere altri € 96.000,00.

ragazzi guardate che state prendendo una gran cantonata.....per quanto la norma non sia chiara, facendo in effetti riferimento a due massimali distinti parti comuni e parti private, il massimale per unità immobiliare è sempre e solo 96k. ciò significa che se si effettuano lavori sismici o di ristrutturazione sulle parti comuni, la relativa spesa riduce il plafond disponibile per le parti private. esempio: 3 unità immobiliari. sismabonus disponibile per il condominio 96k x 3 = 288k. se effettuo lavori x 150k sulle parti comuni, avrò a disposizione 138k per le parti private, ripartiti in base ai millesimi

×