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Stefano Giovagnini

Cumulabilità massimali sismabonus parti comuni e ristrutturazione porzioni private

alecrt dice:

Io la vedo così:

Grazie anche del tuo contributo, il tuo ragionamento è sicuramente condivisibile.

Ma rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi... 😣

 

Facciamo il giro inverso. 

Ipotizziamo un condominio, vero, più appartamenti, più proprietari, ecc.

 

Si procede con interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni e tutta una serie di opere connesse (elevate al 110%). Senza demolizione e ricostruzione.

La signora Gina, nel suo appartamento decide di approfittarne (intanto che c'è già polvere) e decide di rifare il bagno ingrandendolo.

Ha comunicato per tempo questa sua intenzione al progettista dell'intervento principale, che lo ha recepito ed indicato nella documentazione depositata in Comune.

 

Nemmeno in questo caso spetterebbe il massimale per parti private?

Seguendo il tuo ragionamento, no, in quanto la Sig.ra Gina avrebbe dovuto aprire una sua specifica CILA/SCIA.

 

Quale articolo di legge distingue la demolizione e ricostruzione da una "normale" ristrutturazione edilizia?

Entrambe sono identificate dall'art. 3 comma d) del TUE, non sono a conoscenza di altre distinzioni che giustificherebbero un differente trattamento fiscale...

 

Galma dice:

Grazie anche del tuo contributo, il tuo ragionamento è sicuramente condivisibile.

Ma rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi... 😣

 

Facciamo il giro inverso. 

Ipotizziamo un condominio, vero, più appartamenti, più proprietari, ecc.

 

Si procede con interventi di miglioramento sismico sulle parti comuni e tutta una serie di opere connesse (elevate al 110%). Senza demolizione e ricostruzione.

La signora Gina, nel suo appartamento decide di approfittarne (intanto che c'è già polvere) e decide di rifare il bagno ingrandendolo.

Ha comunicato per tempo questa sua intenzione al progettista dell'intervento principale, che lo ha recepito ed indicato nella documentazione depositata in Comune.

 

Nemmeno in questo caso spetterebbe il massimale per parti private?

Seguendo il tuo ragionamento, no, in quanto la Sig.ra Gina avrebbe dovuto aprire una sua specifica CILA/SCIA.

La Sig.ra Gina se vuole fare un intervento qualificabile almeno come "manutenzione straordinaria" (necessario per accedere al bonus "50%") DEVE aprire una CILA.
Ed è proprio questo il caso in cui l'Agenzia non ha dubbi ad ammettere l'esistenza del massimale sulle parti private, indipendente e autonomo.

 

Galma dice:

Ha comunicato per tempo questa sua intenzione al progettista dell'intervento principale, che lo ha recepito ed indicato nella documentazione depositata in Comune.

Gli interventi sulle parti comuni possono interessare le parti private solo in un rapporto causa-effetto: es. rinforzo strutturale -> intervengo sulle colonne demolendo in parte una parete del bagno della sig.ra Gina.

Ma la scelta di sfruttare l'occasione e rifare il bagno è del condòmino: le spese legate all'intervento sulle parti comuni (la parete demolita) rientrano nel massimale delle parti comuni, le spese per rifare il resto del bagno nell'intervento di manutenzione straordinaria (CILA -> parti private).

 

Galma dice:

Quale articolo di legge distingue la demolizione e ricostruzione da una "normale" ristrutturazione edilizia?

Entrambe sono identificate dall'art. 3 comma d) del TUE, non sono a conoscenza di altre distinzioni che giustificherebbero un differente trattamento fiscale...

Nessuno lo sa, infatti l'articolo già menzionato è molto centrato.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-duplicazione-massimali-obbligo-facolta-27460

Modificato da alecrt

Quello che voglio dire è molto pratico:

anche volendo a tutti i costi portare in detrazione le spese sulle parti private su quale intervento faccio inputare l'asseverazione del tecnico nel caso di demolizione e ricostruzione?

Sull'intervento principale probabilmente i massimali sono già tutti utilizzati e sulle parti private.. non c'è nessun intervento!

xmagno dice:

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come detto precedentemente la 806 non chiarisce nulla nei casi di dem/ric per condomini perchè viene demolita solo la pertinenza esterna e non l'edificio principale! quindi riferimento inutile

Ciao a tutti seguo questa discussione in quanto mi trovo in una situazione simile proprio ora.

Stiamo ristrutturando con cambio uso residenziale un edificio ex fienile con 4 unità di persone diverse costituito in condominio che diventerà appunto 5 unità residenziali.

Oltre al 110 sismabonus sulle parti comuni con il CF del condominio possiamo avere anche il 50% sulla ristrutturazione delle singole unità private per finirle con le finiture finestre ecc ?

Il massimale sismabonus 110 del condominio abbiamo utilizzato praticamente tutto per le opere di ricostruzione tetto fondamenta ecc con la SCIA aperta come condominio.

Grazie a chi mi saprà aiutare su questo.

Come confermato nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel caso di interventirealizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa ècalcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto,l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesaagevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a luiimputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degliartt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio,anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Con la risposta ad interpello 806 del 13 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrateha precisato che relativamente alle spese sostenute per l'intervento di demolizione ericostruzione con riduzione della classe di rischio sismico delle due pertinenze, chesarà possibile fruire, nel rispetto di ogni altra condizione, del Superbonus calcolato suun distinto limite di spesa pari a 96.000 euro. Ciò in quanto come chiarito conriferimento alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR - checostituisce la disposizione normativa di riferimento ai fini del c.d. sismabonus e delSuperbonus per interventi antisismici (cfr. risoluzione n. 60/E del 2020, richiamataanche nella circolare 30/E: - è possibile fruire delle predette detrazioni (sismabonus oSuperbonus) anche se l'intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa(cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020). Si ricorda, al riguardo, che per gliinterventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventieffettuati sull'abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate.Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spesesostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis delTuir effettuati sulla predetta abitazione, in quanto per gli interventi antisismiciammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus non è possibile fruire di unautonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria diinterventi agevolabili in quanto compresi tra quelli di cui alla lett. i) del medesimoarticolo 16-bis del TUIR (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021); - le spese relativeai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione
agevolativa, devono essere considerate dal condòmino in modo autonomo ai finidell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui venganoeffettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle particomuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spettanei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
In conclusione, sarà possibile calcolare la detrazione con i predetti due distintilimiti di spesa. Sarà infatti possibile usufruire di un ulteriore limite di spesa, pari a96.000 euro sulla singola unità abitativa con aliquota al 50%.
Per tali interventi, per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), sarà possibile optare, in luogodell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a unimporto massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hannoeffettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta,di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del creditoad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà disuccessiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altriintermediari finanziari.
L'articolo 1 comma 37 lettera b della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31dicembre 2024 la detrazione e la possibilità di cessione/sconto.
I riferimenti normativi citati nel presente atto, sono consultabili sia sul sitointernet www.agenziaentrate.gov.it - Servizio di Documentazione Economica eTributaria, sia presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
 

xmagno dice:

Come confermato nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel caso di interventirealizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa ècalcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto,l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesaagevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo
compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a luiimputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degliartt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio,anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Con la risposta ad interpello 806 del 13 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrateha precisato che relativamente alle spese sostenute per l'intervento di demolizione ericostruzione con riduzione della classe di rischio sismico delle due pertinenze, chesarà possibile fruire, nel rispetto di ogni altra condizione, del Superbonus calcolato suun distinto limite di spesa pari a 96.000 euro. Ciò in quanto come chiarito conriferimento alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR - checostituisce la disposizione normativa di riferimento ai fini del c.d. sismabonus e delSuperbonus per interventi antisismici (cfr. risoluzione n. 60/E del 2020, richiamataanche nella circolare 30/E: - è possibile fruire delle predette detrazioni (sismabonus oSuperbonus) anche se l'intervento riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa(cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020). Si ricorda, al riguardo, che per gliinterventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventieffettuati sull'abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate.Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spesesostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis delTuir effettuati sulla predetta abitazione, in quanto per gli interventi antisismiciammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus non è possibile fruire di unautonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria diinterventi agevolabili in quanto compresi tra quelli di cui alla lett. i) del medesimoarticolo 16-bis del TUIR (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021); - le spese relativeai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione
agevolativa, devono essere considerate dal condòmino in modo autonomo ai finidell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui venganoeffettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle particomuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spettanei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
In conclusione, sarà possibile calcolare la detrazione con i predetti due distintilimiti di spesa. Sarà infatti possibile usufruire di un ulteriore limite di spesa, pari a96.000 euro sulla singola unità abitativa con aliquota al 50%.
Per tali interventi, per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), sarà possibile optare, in luogodell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a unimporto massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hannoeffettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta,di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del creditoad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà disuccessiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altriintermediari finanziari.
L'articolo 1 comma 37 lettera b della Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31dicembre 2024 la detrazione e la possibilità di cessione/sconto.
I riferimenti normativi citati nel presente atto, sono consultabili sia sul sitointernet www.agenziaentrate.gov.it - Servizio di Documentazione Economica eTributaria, sia presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
 

Si tratta di una nuova risposta ad interpello?

xmagno dice:

Si. Al mio. Demolizione e ricostruzione di condominio 

Pazzesco, al mio interpello avevano negato la possibilità.

 

Potresti essere così gentile da fornire il contesto? Demolizione e ricostruzione totale di un condominio con N unità abitative? Unico edificio?

alecrt dice:

Pazzesco, al mio interpello avevano negato la possibilità.

 

Potresti essere così gentile da fornire il contesto? Demolizione e ricostruzione totale di un condominio con N unità abitative? Unico edificio?

Demolizione e ricostruzione di un condominio composto da 9 f/2 ed alcune saranno accorpate. Unico edificio no pertinenze 

Interessante, grazie!

Curiosità... Quanto tempo hanno impiegato a rispondere all'interpello?

Galma dice:

Interessante, grazie!

Curiosità... Quanto tempo hanno impiegato a rispondere all'interpello?

Quasi 2 mesi 

alecrt dice:

Pazzesco, al mio interpello avevano negato la possibilità.

 

Potresti essere così gentile da fornire il contesto? Demolizione e ricostruzione totale di un condominio con N unità abitative? Unico edificio?

Quindi anche tu intendi ciò che ho inteso io?? Hai altri 96k al 50% per ogni unità ? 

Sono in procinto di inviare anche io un interpello.

Quali documenti hai allegato? Ti hanno chiesto integrazioni?

Galma dice:

Sono in procinto di inviare anche io un interpello.

Quali documenti hai allegato? Ti hanno chiesto integrazioni?

niente di che...ho solo messo piu dati possibili

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