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alelozzi

COMUNICAZIONE SPESE DETRAIBILI 2023

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Buon giorno,

una collega, per la quale ho fatto le trasmissioni telematiche a fine marzo, si è accorta di aver dimenticato un condominio (lo aveva preso in gestione gli ultimi mesi del 2023).

Mi chiede se le consiglio di inviare solo la sua certificazione cartacea ai proprietari o se fare anche la comunicazione telematica all'AdE ed in questo caso a quanto ammonta la sanzione a suo carico.

Io ho trovato che "se la comunicazione dei dati è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".

Se le unità sono 23 (di cui poniamo 7 in comproprietà) in questo caso la sanzione sarebbe di 1.000€ (30x33,33€), giusto? Se si, come e quando le arriverebbe dall'AdE?

Ps: ci sono casi noti qui sul forum di utenti che hanno condiviso l'effettivo ricevimento di tali sanzioni? Oppure è una sanzione "teorica" che poi in pratica l'AdE non emana?

Danielabi dice:

L'unico "problema" è una compilazione non corretta del quadro P, perchè gli infissi, codice 5, rientrano nell'ecobonus, diverso dalla ristrutturazione. Per la sostituzione degli infissi serve la comunicazione ad Enea...Di fatto la percentuale di detrazione resta la stessa.

In buona sostanza: l'errore è veniale e, nel caso di verifica documentale di AdE è facilmente dimostrabile che si sia trattato di mero errore; di fatto la detrazione fruita è corretta.

Se i condòmini sono particolari, meglio tentare una sostitutiva: forse AdE puo' ancora correggere....

Grazie mille Daniela 

LuigiF dice:

Buon giorno,

una collega, per la quale ho fatto le trasmissioni telematiche a fine marzo, si è accorta di aver dimenticato un condominio (lo aveva preso in gestione gli ultimi mesi del 2023).

Mi chiede se le consiglio di inviare solo la sua certificazione cartacea ai proprietari o se fare anche la comunicazione telematica all'AdE ed in questo caso a quanto ammonta la sanzione a suo carico.

Io ho trovato che "se la comunicazione dei dati è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000".

Se le unità sono 23 (di cui poniamo 7 in comproprietà) in questo caso la sanzione sarebbe di 1.000€ (30x33,33€), giusto? Se si, come e quando le arriverebbe dall'AdE?

Ps: ci sono casi noti qui sul forum di utenti che hanno condiviso l'effettivo ricevimento di tali sanzioni? Oppure è una sanzione "teorica" che poi in pratica l'AdE non emana?

No. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014:

 

5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. , con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000

 

pertanto, la sanzione è pari a € 100,00 x 23 = € 2.300,00

Non mi risulta che qualche amministratore sia stato sanzionato, ma ovviamente non ho il polso di tutti gli amministratori. Vediamo se qualcuno si fa avanti.

 

 

angela rossi dice:

Grazie mille Daniela 

di nulla 🙂

Buongiorno, nella dichiarazione è stato inserito un nominativo (codice fiscale) errato, come si fa per correggere il nominativo?

Grazie

Davinc. dice:

Buongiorno, nella dichiarazione è stato inserito un nominativo (codice fiscale) errato, come si fa per correggere il nominativo?

Grazie

Devi reinviare tutta la dichiarazione corretta.

Forse è meglio se il condòmino opera la correzione direttamente in 730: non è possibile?

Danielabi dice:

Devi reinviare tutta la dichiarazione corretta.

Forse è meglio se il condòmino opera la correzione direttamente in 730: non è possibile?

Mi ha detto che il commercialista ha storto il naso e che devo comunicarlo..non basta che gli faccia un foglio con scritto che detrae lui? Non vorrei che reinviandola mi sanzionassero per tardiva comunicazione.

 

Davinc. dice:

Mi ha detto che il commercialista ha storto il naso e che devo comunicarlo..non basta che gli faccia un foglio con scritto che detrae lui? Non vorrei che reinviandola mi sanzionassero per tardiva comunicazione.

 

Sei senz'altro fuori tempo massimo, pertanto passibile di sanzione.

Se gli rilasci la comunicazione cartacea corretta è sufficiente per poter fare le variazioni in sede di denuncia dei redditi.

Con ogni probabilità il commercialista ha storto il naso perchè è necessario apportare una modifica al 730; la conferma dei dati predisposti permette di evitare eventuali accertamenti da parte di AdE, per cui tutti vorrebbero non dover effettuare modifiche.

Danielabi dice:

Sei senz'altro fuori tempo massimo, pertanto passibile di sanzione.

Se gli rilasci la comunicazione cartacea corretta è sufficiente per poter fare le variazioni in sede di denuncia dei redditi.

Con ogni probabilità il commercialista ha storto il naso perchè è necessario apportare una modifica al 730; la conferma dei dati predisposti permette di evitare eventuali accertamenti da parte di AdE, per cui tutti vorrebbero non dover effettuare modifiche.

La questione è che l'altra persona se lo trova sul precompilato, dovrebbe comunicare che non ne ha diritto.

Davinc. dice:

La questione è che l'altra persona se lo trova sul precompilato, dovrebbe comunicare che non ne ha diritto.

Si, certamente.

Considera che le precompilate saranno online a breve; se vuoi inviare la correttiva non so se AdE farà in tempo a recepirla, i termini per gli invii esistono anche per questo.

Pero', vedi tu.

  • Mi piace 1

Buonasera, rifacimento guaina e pavimentazione terrazzo condominiale nel 2024, occorre la cila per poi portare in detrazione il prossimo anno?

Modificato da AMM2023
AMM2023 dice:

Buonasera, rifacimento guaina e pavimentazione terrazzo condominiale nel 2024, occorre la cila per poi portare in detrazione il prossimo anno?

No.

Danielabi dice:

No. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014:

 

5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. , con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000

 

pertanto, la sanzione è pari a € 100,00 x 23 = € 2.300,00

Non mi risulta che qualche amministratore sia stato sanzionato, ma ovviamente non ho il polso di tutti gli amministratori. Vediamo se qualcuno si fa avanti.

 

 

di nulla 🙂

Ciao Daniela

mi sono accorta di aver inserito nella comunicazione una cifra più bassa di quella effettivamente bonificata, se invio la comunicazione corretta in questi giorni, sono all'interno dei 60 giorni, quindi la sanzione sarebbe di 1/3?

grazie mille come sempre

nana.l dice:

Ciao Daniela

mi sono accorta di aver inserito nella comunicazione una cifra più bassa di quella effettivamente bonificata, se invio la comunicazione corretta in questi giorni, sono all'interno dei 60 giorni, quindi la sanzione sarebbe di 1/3?

grazie mille come sempre

Si, dovrebbe essere di 1/3. Utilizzo il condizionale perchè non ho mai "visto" irrogare tali sanzioni 🙂

Danielabi dice:

Si, dovrebbe essere di 1/3. Utilizzo il condizionale perchè non ho mai "visto" irrogare tali sanzioni 🙂

Grazie mille come sempre

Danielabi buongiorno : se nella trasmissione dei dati ( fatture ) oltre a quelle relative al 2023 vengono inserite fatture pagate nel 2022 ( dimenticate ), si è in regola ? 

nana.l dice:

Grazie mille come sempre

Come sempre....di nulla 😃

 

BUDA dice:

Danielabi buongiorno : se nella trasmissione dei dati ( fatture ) oltre a quelle relative al 2023 vengono inserite fatture pagate nel 2022 ( dimenticate ), si è in regola ? 

Direi proprio di no: la detrazione segue il criterio di cassa, quindi le fatture pagate nel 2022 andavano comunicate nel 2022 e nel 2023 si è alla seconda rata detraibile.

Anche se il 2022 non è stato comunicato, resta comunque detraibile se soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla norma, pertanto da quest'anno i condòmini possono portare in detrazione la seconda rata e fare denuncia integrativa per la detrazione della prima.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

No. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014

Domanda per una collega che si è dimenticata di inviare la comunicazione per lavori eseguiti in un piccolo Condominio (4 unità): serve a qualcosa inviarla adesso? I condòmini possono lo stesso detrarre la spesa presentando al CAF la certificazione rilasciata dell'amministratore?

 

La commercialista le ha consigliato di trasmetterla al più presto, per "sfruttare" la sanzione ridotta; vedo però che escludi questo sia possibile. 

Se non ho capito male quanto hai scritto, la sanzione ridotta sarebbe applicabile solamente per le correzioni e non per gli invii tardivi. Corretto?

 

In questo caso le converrebbe lasciar perdere, purché i condòmini possano comunque detrarre.

Danielabi dice:

Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000

Direi che ci sta ancora dentro coi tempi per la sanzione ridotta.

 

Sjlva dice:

I condòmini possono lo stesso detrarre la spesa presentando al CAF la certificazione rilasciata dell'amministratore?

Si. Non se la trovano in precompilata, ma possono detrarre.

 

Danielabi dice:

pertanto, la sanzione è pari a € 100,00 x 23 = € 2.300,00

Ma la comunicazione, per tutti i condòmini del condominio X, non è UNA? 🧐

Joy76 dice:

Ma la comunicazione, per tutti i condòmini del condominio X, non è UNA?

Eh, infatti è cio' che si pensava in tanti, sino a che non è arrivato un chiarimento da AdE: la "comunicazione" è quella fatta per il singolo condòmino; tutte le comunicazioni formano l'invio unico che si fa......

😯  che dire?

 

 

Joy76 dice:

Direi che ci sta ancora dentro coi tempi per la sanzione ridotta.

si: 4 aprile ----> 4 giugno

 

 

Danielabi dice:

Eh, infatti è cio' che si pensava in tanti

me compreso, fino ad ora.

 

Danielabi dice:

è arrivato un chiarimento da AdE

linka

 

mi pare comunque una pena eccessiva. Il peggio che potrebbe succedere è che qualcuno non detrae.

Un motivo in più per non fare l'amministratore di condominio 😑

Joy76 dice:

Direi che ci sta ancora dentro coi tempi per la sanzione ridotta.

Danielabi dice:

 pertanto, la sanzione è pari a € 100,00 x 23 = € 2.300,00

@Danielabi

Secondo te è possibile versare la sanzione ridotta per l'invio in ritardo? 

Dal tuo esempio sembrerebbe di no ....

Joy76 dice:

mi pare comunque una pena eccessiva.

“Si tratta - scrivono i commercialisti - di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati”

Questa è una richiesta fatta dall'ordine ad AdE: ovviamente sarà da modificare la norma, quindi AdE poco puo'.

 

Joy76 dice:

linka

 

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

 

La risoluzione è specifica per le spese sanitarie trasmesse tramite il SST, ma la sanzione è la stessa applicata al mancato e/o errato invio della comunicazione per spese detraibili, pertanto la soluzione è la stessa. Avevo un documento che si riferiva alla comunicazione per detrazioni, ora non riesco a trovarlo e, se non ricordo male, nel forum qualcuno aveva postato la risposta in merito avuta direttamente da AdE.

Sjlva dice:

Secondo te è possibile versare la sanzione ridotta per l'invio in ritardo? 

ops.....scusa, mi sono riletta la risposta: confermo, no.

Perchè la sanzione, come riportato sopra, è relativa all'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014, che non prevede sanzioni ridotte.

E' pero' possibile il ravvedimento.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

ops.....scusa, mi sono riletta la risposta: confermo, no.

Perchè la sanzione, come riportato sopra, è relativa all'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e ss.mm.ii; sanzione richiamata nel contenuto dall’art.3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014, che non prevede sanzioni ridotte.

E' pero' possibile il ravvedimento.

Quindi, niente sanzione ridotta.

Come funziona con il ravvedimento?

Sjlva dice:

Quindi, niente sanzione ridotta.

Come funziona con il ravvedimento?

Con il ravvedimento.....😃

Se hai un foglio di calcolo vedi come va. Scusami, ma non ho mai affrontato una simile situazione, dovrei studiarmela.

Danielabi dice:

Con il ravvedimento.....😃

Se hai un foglio di calcolo vedi come va. Scusami, ma non ho mai affrontato una simile situazione, dovrei studiarmela.

Nessun problema, tranquilla.

Però c'è solo la sanzione da versare ; se non è possibile versarla ridotta, bisogna versarla intera.

Nel caso della nostra collega, 100 € x 4

 

Mi sembra che la soluzione migliore sia lasciar perdere, non inviare la comunicazione tardiva (visto che non serve più per la precompilata),  consegnare la certificazione delle spese detraibili ai condòmini.... e aspettare eventuali controlli da parte di AdE.

 

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