Vai al contenuto
Pizzuti Massimo

Art.34 bis stato legittimo e CILA

Partecipa al forum, invia un quesito

Buon giorno a tutti

Avrei necessità di un chiarimento circa l'interpretazione del punto 3 dell'art. 34 bis ed la presentazione di una CILA

Il punto 3 dell' art. 34 bis recita

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie
ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 

Nella sezione ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA del modulo CILA trovo il seguente trafiletto

 

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

                                                                                            ASSEVERA
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

 

La domanda è la seguente

L'attestazione dello stato legittimo dell'immobile deve essere sempre riportata nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie (tipo CILA) o solo in presenza delle tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34-bis?

 

In altri termini nella presentazione di una CILA il tecnico, in maniera esplicita o implicita, assevera anche lo stato legittimo dell'immobile?

 

Sempre grazie

M.P.

 

Il tecnico assevera sempre la conformità dell'intervento, non necessariamente lo stato legittimo dell'immobile.

Sentiamo cmq sul punto i tecnici, @marcanto @Ospite___

  • Mi piace 1
Pizzuti Massimo dice:

In altri termini nella presentazione di una CILA il tecnico, in maniera esplicita o implicita, assevera anche lo stato legittimo dell'immobile?

FROM LIGURIA

www.regione.liguria.it/.../download.php?id=49595:cila.pdf

condo77 dice:

Il tecnico assevera sempre la conformità dell'intervento, non necessariamente lo stato legittimo dell'immobile. 

CILAS SUPERBONUS

www.anci.it/wp-content/uploads/Quaderno-CILA-superbonus_fin-def_sito.pdf

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
                                                                                    ASSEVERA
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

 

Più chiaro di così!

Ciò vale sia per la CILA che per la CILA superbonus, in quanto la firma del tecnico, posta ai sensi di quanto disposto dal C.p.,  sottoscrive, quanto sopra indicato, in entrambe le comunicazioni.

rolando1 dice:

Ciò vale sia per la CILA che per la CILA superbonus, in quanto la firma del tecnico, posta ai sensi di quanto disposto dal C.p.,  sottoscrive, quanto sopra indicato, in entrambe le comunicazioni.

Sì, ma hai solo ripetuto quanto già postato dall'opener, specificando che era chiaro.

Sii più esplicito: cosa esattamente sarebbe chiaro e perché?

E' chiaro che, ad esempio, nel caso della CILA superbonus l'esonero dalla necessità di presentare i documenti che attestano il possesso di un requisito (conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti), non esime dal necessario possesso del requisito.

Requisito che il progettista, esperiti gli accertamenti urbanistici e edilizi e fatto il sopralluogo, sottoscrive di aver individuato verificandone la conformità ai vigenti regolamenti edilizi.

 

 

Modificato da rolando1

Inoltre:

 

Sentenza Corte di Cassazione 9 luglio 2019, n. 29984

 

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. 

Modificato da rolando1
  • Mi piace 1

Resterei aderente alla domanda: nella presentazione di una CILA il tecnico, in maniera esplicita o implicita, assevera anche lo stato legittimo dell'immobile?

 

E la risposta mi pare che continui ad essere: no, assevera la conformità dell'intervento, che è cosa più ristretta rispetto allo stato legittimo dell'immobile.

 

Vero però come da sentenza della Cassazione che non vi può essere un intervento conforme su un immobile privo di titolo abilitativo, quindi la conformità dell'intervento implica perlomeno che la costruzione non sia realizzata abusivamente, in toto.

Potrebbero esserci però delle difformità.

 

Esempio pratico: vado a realizzare un riscaldamento a pavimento, il tecnico dichiara che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti ma può essere che vi sia una difformità edilizia e catastale perché in una delle camere è segnata una finestra a tetto che invece non è stata realizzata.

Esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico e edilizio, significa che il tecnico, prima di apporre la sua firma sulla CILA, si è recato negli uffici comunali dedicati all'uopo ed ha scartabellato la storia dell'immobile ricavandone la dovuta duplice legittimità.  

Modificato da rolando1
rolando1 dice:

Esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico e edilizio, significa che il tecnico, prima di apporre la sua firma sulla CILA, si è recato negli uffici comunali dedicati all'uopo ed ha scartabellato la storia dell'immobile ricavandone la dovuta duplice legittimità.  

No sei fuori strada.

Ciò che assevera il tecnico inizia dopo la parola "assevera" (banale ma vero), è su quel testo che bisogna concentrare l'attenzione.

Nella versione nazionale della CILA (riportata da Massimo nel primo messaggio), il tecnico assevera solo la conformità dell'intervento, non lo stato legittimo dell'immobile.

Però in alcune regione il modello della CILA può discostarsi da quello nazionale, quindi sarà sempre bene verificare il testo effettivo del modello utilizzato.

A volte può essere che venga chiesto direttamente al committente di dichiarare la regolarità urbanistica, p.e. nel modello della regione Sicilia (v. sezione l, Regolarità Urbanistica) :

 

  • l) Regolarità Urbanistica
    • che lo stato attuale dell’immobile risulta:
      • l.1 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipUrbanistica/PIR_Struttura/PIR_URPUrbanistica/PIR_Modulistica/PIR_modulisticainmateriaedilizia

 

 

V. anche:

Come si può notare, il su richiamato modello nazionale non prevede da nessuna parte una verifica di conformità dell'immobile ma solo sull'intervento.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cila-stato-legittimo-facciamo-chiarezza-26065

 

 

Modificato da condo77
Ospite___ dice:

La CILA ligure non si discosta dal modello nazionale (http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/) e a differenza di quella sicula non richiede al committente la dichiarazione di conformità.

 

Mo vedo quella campana, che penso sia di maggior interesse per Massimo...

http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/52-modulistica-unificata-standardizzata-in-materia-edilizia.html

 

Idem, non è richiesta al committente la dichiarazione di conformità.

Modificato da condo77

Sono d'accordo che si discuta della CILA e non della della CILAs

 

Vorrei ricordare che la seconda CILAs fu emanata adhoc per evitare che le pratiche di bonus si bloccasse sul nascere a causa  degli eventuali abusi degli immobili e che il tecnico non ne poteva quindi asseverare la legittimità.

Quest'ultima condizione era basilare (prima della CILAs) affinché l'immobile potesse essere oggetto di successivi interventi.

 

Quindi, prescindendo dal modello unificato nazionale, vi sono quelli redatti dalle regioni che contemplando anche l'asseverazione della legittimità pregressa dell'immobile.

 

Per la CILA il tecnico

- assevera che gli interventi da realizzare siano conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme vigenti

- assevera che l'immobile è legittimo, inteso come conforme/assenza di abusi.

 

Poi va chiarito che Gli strumenti urbani sono integrati dai regolamenti edilizi in cui sono riportati i documenti che devono accompagnare ogni pratica edilizia tra cui copia del titolo edilizio in dotazione all'immobile .....quindi il modello nazionale di CILA non potrebbe è non può indicare quello che è previsto da ciascun comune come eventuale documento in supplemento.

Per il semplice fatto che Vige il regolamento edilizio locale

Modificato da marcanto
marcanto dice:

Quindi, prescindendo dal modello unificato nazionale, vi sono quelli redatti dalle regioni che contemplando anche l'asseverazione della legittimità pregressa dell'immobile.

In quali modelli regionali il tecnico assevera lo stato legittimo dell'immobile?

Se posso intervenire:

Con la CILA il tecnico si prende ogni responsabilità della conformità edilizia, urbanistica e volumetrica, dell'edificio per cui presenta la CILA, a prescindere che, nel caso del condominio, l'istanza sia relativa ad una sola unità del condominio.

Aggiungerei, come giustamente introdotto da marcanto, che ogni CILA ha un doppio profilo di asseverazione della conformità, ovvero sia al D.P.R. 380/2001 e c.c. (chiamiamolo "nazionale" ex art. 872 c.c.), sia ai sensi dell'869 c.c. (e chiamiamolo "locale").

Pizzuti Massimo dice:

La domanda è la seguente

L'attestazione dello stato legittimo dell'immobile deve essere sempre riportata nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie (tipo CILA) o solo in presenza delle tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34-bis?

 

Sempre e deve essere effettiva, dal titolo edilizio originario con tutte le sue varianti, allo stato attuale.

 

Molti sottovalutano l'istanza edilizia CILA essendo che su di essa ogni Comune non ha poteri repressivi ma, nella realtà è assai pericolosa, perché sfocia direttamente nel penale ai sensi degli artt. 481-483 C.P..

Per i chiarimenti sul punto (rilevanza penale), già introdotto da rolando1, vedasi: Cassazione, Sez. III, sentenza n. 10917 del 1.4.2020.

Aggiungerei solo un aspetto amministrativo attualmente dibattuto fra appassionati: Se è certo che ogni Comune non ha poteri inibitori sulle istanze CILA, il tecnico istruttore del Comune ha, o non ha, l'obbligo di segnalare un reato a procedibilità d'ufficio?

 

Per me si (alla Tedesca) ma la definitiva perimetrazione è ancora nel limbo del Consiglio di Stato e della Magistratura Ordinaria, nonostante gli auspici della attuale Premier sulla rimodulazione del reato di omissione in atti d'ufficio; vedremo.

 

Per le "tolleranze" vale il limite del 2% dalla misura originaria.

 

Aggiungerei: Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata (e basta di primo livello) allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali
.

 

 

cacallo dice:

Con la CILA il tecnico si prende ogni responsabilità della conformità edilizia, urbanistica e volumetrica, dell'edificio per cui presenta la CILA, a prescindere che, nel caso del condominio, l'istanza sia relativa ad una sola unità del condominio.

Pure!

Ovvero nel mio esempio, il tecnico che presenta la CILA per realizzare il riscaldamento a pavimento di Tizio, non solo si prenderebbe la responsabilità della conformità della finestra a tetto mancante di Tizio, ma anche della parete interna spostata da Caio in un'altra u.i. dello stesso condominio?

 

Ma dove nella CILA vi sarebbe tale asseverazione da parte del tecnico?

Facendo riferimento al modello CILA "nazionale standardizzato", al quadro "D", punto D1 (richiamo al D.P.R. 380/2001 che ammette l'istanza CILA solo per immobili in perfetta conformità edilizia, urbanistica e volumetrica, oltre che per interventi "preautorizzati" alla CILA da ogni comune).

 

Ripeto: molti pensano che la CILA, non essendo sindacabile sul piano amministrativo purché negli ambiti pre autorizzati (vedasi vari "abaco degli interventi" che limitano cosa è ammissibile per CILA) e piena conformità dell'edificio, sia esente da "rogne".

Chi completa la CILA, soprattutto il tecnico incaricato, deve invece:

Primo accertare di essere in tipologia di intervento preautorizzata dal Comune di riferimento per tale istanza,

Secondo che l'edificio e l'immobile per cui deposita l'istanza siano in perfetta conformità edilizia ed ecc..

 

Se ha dubbi evita la CILA ed opta per la SCIA.

Personalmente dubito assai che si possa presentare una CILA per realizzare il riscaldamento a pavimento; a me risulterebbe altra istanza (SCIA ed altro), nel qual caso c'è la istruttoria del Tecnico del Comune che evita ogni responsabilità perché il tecnico:

- o la approva anche in regime di "silenzio/assenso",

- oppure la respinge perché non conforme a normativa/intervento.

In ogni caso non c'è responsabilità penale né del tecnico, né dei firmatari, perché l'esame da parte del tecnico del Comune "monda" i sottoscrittori (che in certi casi maturano pure il "legittimo affidamento").

cacallo dice:

Facendo riferimento al modello CILA "nazionale standardizzato", al quadro "D", punto D1 (richiamo al D.P.R. 380/2001 che ammette l'istanza CILA solo per immobili in perfetta conformità edilizia, urbanistica e volumetrica, oltre che per interventi "preautorizzati" alla CILA da ogni comune).

Il punto D1 richiama l'art. 6-bis del d.P.R n. 380/2001:

  • intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra  tra quelli soggetti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del d.P.R n. 380/2001 e Sezione II-Edilizia della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)  

In questo articolo è assente qualsiasi riferimento alla necessità che l'immobile sia "in perfetta conformità edilizia, urbanistica e volumetrica".

 

Inoltre anche vi fosse, il punto D1 è dichiarato dal titolare, non asseverato dal tecnico:

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a)     Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc…)

 

 

Art. 6-bis:

  • 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  • 2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
  • 3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
  • 4. Le regioni a statuto ordinario:
    • a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
    • b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
  • 5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-ii/capo-i/art6bis.html

 

Buon giorno a tutti

Innanzitutto grazie per le solleciti risposte e la partecipazione alla discussione.

Come sempre, ed è giusto che sia così, le opinioni e i pareri non sempre sono concordi.

Dopo aver letto attentamente i vari pareri, mi sono convinto che, anche se nella versione della CILA da me riportata non si fà esplicito riferimento allo stato lergittimo dell'intero stabile o del singolo immobile, il fatto che il tecnico asseveratore debba prima esperire i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, per poi asseverare che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, presuppone che il tecnico abbia verificato che nello stabile o unità immobiliare non siano stati perpretati abusi edilizi e che quindi il tutto è perfettamente conforme al titolo abilitativo originario e che quindi lo stato di fatto dello stabile o unità immobiliare è pienamente conforme al progetto (planimetrie, prospetti ecc..) approvato con il rilascio della licenza edilizia

In altri termini c'è uno stato legittimo dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Ad avvalorare questa tesi è quanto riportato da marcanto relativamente all'introduzione della CILAS.

Comunicazione di Inizio Lavori Semplificata/Superbonus che è nata proprio per consentire al tecnico di sottoscrivere l'asseverazione anche in presenza di difformità edilizie che riguardano l'intero stabile.

A questo punto si apre un'altro capitolo

Se, per superficialità o ignoaranza, un tecnico presentasse una CILA per esempio per la sostituzione completa delle mattonelle che ricoprono le facciate di uno stabile,in evidente presenza di evidenti difformità edilizie, per esempio una o più verande non condonate, in caso di verifica da parte delle autorità competenti quali sarebbero le conseguenze?

Probabilmente il cantiere verrebbe sospeso, giusto?

Che conseguenze per il committente, il condominio ed i singoli condomini?

Che conseguense per il tecnico asseveratore?

 

Grazie sempre in anticipo per la collaborazione

M.P.

 

 

condo77 dice:

In quali modelli regionali il tecnico assevera lo stato legittimo dell'immobile?

Se non fosse così non sarebbe stato necessario creare li CILAs perché tanto valeva usare quella che già esistevano.

Non hai letto

 

Vorrei ricordare che la seconda CILAs fu emanata adhoc per evitare che le pratiche di bonus si bloccasse sul nascere a causa  degli eventuali abusi degli immobili e che il tecnico non ne poteva quindi asseverare la legittimità.

Quest'ultima condizione era basilare (prima della CILAs) affinché l'immobile potesse essere oggetto di successivi interventi.

 

Poi va chiarito che Gli strumenti urbani sono integrati dai regolamenti edilizi in cui sono riportati i documenti che devono accompagnare ogni pratica edilizia ....

Modificato da marcanto

Scusate se insisto, ma anche nel modello della CILA superbonus il tecnico ASSEVERA  che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

 

Cioè sono conformi all'art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01, attualmente vigente e descrittivo dello Stato Legittimo.

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

 

La CILA superbonus quindi esonera il tecnico abilitato unicamente dal presentare in modo formale la documentazione attestante la conformità alla norme vigenti, ma non ne esonera altresì la verifica di rispondenza e sussistenza di conformità prevista, a livello sostanziale.

Pizzuti Massimo dice:

Buon giorno a tutti

Innanzitutto grazie per le solleciti risposte e la partecipazione alla discussione.

Come sempre, ed è giusto che sia così, le opinioni e i pareri non sempre sono concordi.

Dopo aver letto attentamente i vari pareri, mi sono convinto che, anche se nella versione della CILA da me riportata non si fà esplicito riferimento allo stato lergittimo dell'intero stabile o del singolo immobile, il fatto che il tecnico asseveratore debba prima esperire i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, per poi asseverare che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, presuppone che il tecnico abbia verificato che nello stabile o unità immobiliare non siano stati perpretati abusi edilizi e che quindi il tutto è perfettamente conforme al titolo abilitativo originario e che quindi lo stato di fatto dello stabile o unità immobiliare è pienamente conforme al progetto (planimetrie, prospetti ecc..) approvato con il rilascio della licenza edilizia

In altri termini c'è uno stato legittimo dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Ad avvalorare questa tesi è quanto riportato da marcanto relativamente all'introduzione della CILAS.

Comunicazione di Inizio Lavori Semplificata/Superbonus che è nata proprio per consentire al tecnico di sottoscrivere l'asseverazione anche in presenza di difformità edilizie che riguardano l'intero stabile.

A questo punto si apre un'altro capitolo

Se, per superficialità o ignoaranza, un tecnico presentasse una CILA per esempio per la sostituzione completa delle mattonelle che ricoprono le facciate di uno stabile,in evidente presenza di evidenti difformità edilizie, per esempio una o più verande non condonate, in caso di verifica da parte delle autorità competenti quali sarebbero le conseguenze?

Probabilmente il cantiere verrebbe sospeso, giusto?

Che conseguenze per il committente, il condominio ed i singoli condomini?

Che conseguense per il tecnico asseveratore?

 

Grazie sempre in anticipo per la collaborazione

M.P.

 

 

La differenziazione tra CILA e CILAS non è dovuta sotto l'aspetto qui analizzato (ovvero: cosa assevera il tecnico?).

Perlomeno se parliamo di modelli nazionali, l'asseverazione è sostanzialmente identica:

 

  • CILA (mod. nazionale) - ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
    • Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, 
    • ASSEVERA
    • che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

 

  • CILAS - ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
    • Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo,
    • ASSEVERA
    • che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

 

Detto questo, la mancata asseverazione da parte del tecnico dello stato legittimo non significa affatto che si possa procedere tranquillamente con i lavori anche in presenza di difformità.

Per questo un tecnico coscienzioso verifica sempre lo stato legittimo dell'immobile.

Significa però che eventuali difformità che esulano dai lavori di cui alla CILA/CILAS e vengono rilevate dalla PA saranno responsabilità del titolare e non del tecnico.

marcanto dice:

Se non fosse così non sarebbe stato necessario creare li CILAs perché tanto valeva usare quella che già esistevano.

Non dedurre ma parti da dati concreti, conduce a risultati molto più certi.

 

Modificato da condo77
rolando1 dice:

Scusate se insisto, ma anche nel modello della CILA superbonus il tecnico ASSEVERA  che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

 

Cioè sono conformi all'art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01, attualmente vigente e descrittivo dello Stato Legittimo.

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

 

La CILA superbonus quindi esonera il tecnico abilitato unicamente dal presentare in modo formale la documentazione attestante la conformità alla norme vigenti, ma non ne esonera altresì la verifica di rispondenza e sussistenza di conformità prevista, a livello sostanziale.

Che il tecnico asseveri la conformità degli interventi non è mai stato in discussione.

Il problema è: il tecnico assevera anche lo stato legittimo dell'immobile? Se sì, in quali modelli?

Nei modelli fin qui analizzati (CILAS, CILA nazionale, CILA di alcune regioni) il tecnico non assevera lo stato legittimo dell'immobile, il che ha importanti conseguenze giuridiche per tecnico e committente nel caso vi fossero delle difformità e queste venissero rilevate dalla PA.

Pizzuti Massimo dice:

Se, per superficialità o ignoaranza, un tecnico presentasse una CILA per esempio per la sostituzione completa delle mattonelle che ricoprono le facciate di uno stabile,in evidente presenza di evidenti difformità edilizie, per esempio una o più verande non condonate, in caso di verifica da parte delle autorità competenti quali sarebbero le conseguenze?

Per quanto detto sopra: sono cavoli amari soprattutto per il committente, meno per il tecnico (però qui bisognerebbe scendere veramente nel concreto, perché come ricordava Marcanto alla CILA vanno allegati una serie di documenti ed elaborati: cosa è stato rappresentato in questi?).

condo77 dice:

Significa però che eventuali difformità rilevate dalla PA saranno responsabilità del titolare e non del tecnico

Come se la firma del Tecnico apposta ai sensi del Codice Penale, fosse solo celia.

Ma dai.

Partecipa al forum, invia un quesito

×