Vai al contenuto
Pizzuti Massimo

Art.34 bis stato legittimo e CILA

Partecipa al forum, invia un quesito

Danielabi dice:

Non è una violazione della superficie coperta? 

No, la violazione della superficie coperta è se sulla carta ho un appartamento di 100 mq e nella realtà ho un appartamento di 110 mq (ovvero 10 mq di superficie coperta in più).

Modificato da condo77

Un attimo, prima parliamo dell'impianto di riscaldamento da fare a pavimento; da dove ti risulta che sia fattibile per CILA?

Quando si rifà un impianto di riscaldamento, ovvero quando si modificano materiali, tecnologie e persino il disegno originale, è necessario procedere con la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

 

Se in Trentino fosse ammessa una CILA, faccelo sapere; poi discutiamo del resto.

Danielabi dice:

Non sono un tecnico, ma presumo che le fattispecie indicate contengano un po' tutte le possibili violazioni, altrimenti potrebbe esserci una violazione che rende possibile la detrazione e sarebbe un assurdo.

Ma no, nessun assurdo: semplicemente esistono difformità più "pesanti" (che incidono su superfici e volumi) e queste se scoperte determinano la perdita del diritto all'agevolazione fiscale, altre difformità più "leggere" (che non incidono su superfici e volumi) che non determinano la perdita del beneficio fiscale.

 

Semplifico un po', ma è sostanzialmente così ed è una differenziazione che se ben ricordi aveva già introdotto Marcanto in altro thread.

condo77 dice:

Ma no, nessun assurdo: semplicemente esistono difformità più "pesanti" (che incidono su superfici e volumi) e queste se scoperte determinano la perdita del diritto all'agevolazione fiscale, altre difformità più "leggere" (che non incidono su superfici e volumi) che non determinano la perdita del beneficio fiscale.

 

Semplifico un po', ma è sostanzialmente così ed è una differenziazione che se ben ricordi aveva già introdotto Marcanto in altro thread.

Si, sono d'accordo, ma sembra che tu voglia fare degli ulteriori distinguo, altrimenti non avrebbe senso il tuo intervento, proprio perchè c'è già una differenziazione.

cacallo dice:

Un attimo, prima parliamo dell'impianto di riscaldamento da fare a pavimento; da dove ti risulta che sia fattibile per CILA?

Quando si rifà un impianto di riscaldamento, ovvero quando si modificano materiali, tecnologie e persino il disegno originale, è necessario procedere con la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

 

Se in Trentino fosse ammessa una CILA, faccelo sapere; poi discutiamo del resto.

Qui la lista degli interventi realizzabili con SCIA:

 

Vale per tutta Italia.

E sì, ho fatto il riscaldamento a pavimento presentando CILA (+CILAS, perché in ambito superbonus).

Modificato da condo77
condo77 dice:

L'intervento è la realizzazione del riscaldamento a pavimento e tale intervento non è realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso.

Siamo di nuovo passati dal piano dell'intervento al piano dell'immobile oggetto d'intervento, proprio la fallacia logica che contestavi a Rolando...

 

Cerchiamo invece di distinguere:

  • l'intervento (=realizzazione riscaldamento a pavimento) dev'essere conforme e il tecnico ne deve asseverare la conformità nella CILA/CILAS;
  • l'immobile oggetto di intervento non necessariamente dev'essere conforme per poter realizzare l'intervento e il tecnico non ne assevera la conformità nella CILA/CILAS.

non ti rendi conto che

> piano dell'intervento e piano dell'immobile oggetto d'intervento,

sono intimamente connessi e non li puoi scindere.

il riscaldamento non è intervento edilizio in senso stretto, ma SE operi/intervieni per mezzo di una CILA implicitamente, se non richiesto nel modulo, devi accertarne la legittimità dell'immobile ......puoi non esserne d'accordo, ma non puoi pretendere che altri seguano la tua linea.

 

Modificato da marcanto
  • Mi piace 1
marcanto dice:

no ti rendi conto che

> piano dell'intervento e piano dell'immobile oggetto d'intervento,

sono intimamente connessi e non li puoi scindere.

il riscaldamento non è intervento edilizio in senso stretto, ma SE operi/intervieni per mezzo di una CILA implicitamente, se non richiesto nel modulo, devi accertarne la legittimità dell'immobile ......puoi non esserne d'accordo, ma non puoi pretendere che altri seguano la tua linea.

 

Io non pretendo nulla, se non che si indichi nella CILA e/o nella legge da dove si deducono le cose, perché altrimenti resta tutto un puorparler.

E la CILA scinde molto precisamente piano dell'intervento da piano dell'immobile oggetto dell'intervento (come già citato tante volte, l'asseverazione del tecnico è relativa all'intervento e non all'immobile, questo dal testo letterale della CILA).

Pizzuti Massimo dice:

ASSEVERA
che l’intervento, [..] è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti

 

Danielabi dice:

Si, sono d'accordo, ma sembra che tu voglia fare degli ulteriori distinguo, altrimenti non avrebbe senso il tuo intervento, proprio perchè c'è già una differenziazione.

No, nessun distinguo ulteriore.

Se sei d'accordo che alcune difformità comportano (se scoperte) la perdita del beneficio fiscale e altre no, allora diciamo la stessa cosa e mi fermo.

Modificato da condo77

 

Come si nota dallo storico riprodotto nelle immagini la mia frase si riferiva inequivocabilmente e unicamente ad un giudizio espresso da marcanto in relazione al fatto che " io fossi fuori tema e non avessi compreso di cosa si discuteva".

 

E niente affatto ad esprimere una mia valutazione circa la posizione espressa da marcanto in merito all'accertamento operato dal tecnico abilitato con la CILA.

 

 

Modificato da rolando1
rolando1 dice:

Come si nota dallo storico riprodotto in basso la mia frase si riferiva inequivocabilmente e unicamente ad un giudizio espresso da marcanto in relazione al fatto che " io fossi fuori tema e non avessi compreso di cosa si discuteva".

l'esclamazione che "tu fossi fuori tema" afferiva alle tue posizioni (condite da citazioni in scritte rosse) secondo cui il tecnico assevera la conformità dell'intervento: alla norma ed urbanisticamente.

Da cui ravvisavo ....diciamo una tua posizione contrastante la posizione di veridica anche della legittimità (assenza abusi) dell’immobile.

Se ci fosse stato un malinteso me ne dispiaccio .....

marcanto dice:

Se ci fosse stato un malinteso me ne dispiaccio .....

Le conversazioni effettuate attraverso la tastiera, spesso comportano equivoci di questa natura.

Nulla questio!

condo77 dice:

E la CILA scinde molto precisamente piano dell'intervento da piano dell'immobile oggetto dell'intervento (come già citato tante volte, l'asseverazione del tecnico è relativa all'intervento e non all'immobile, questo dal testo letterale della CILA).

REWIND

 

Nella CILA ordinaria

 il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali:

    è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
    è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
    non interessa parti strutturali dell'edificio.

 

Per CILA Superbonus cosa è richiesto ?

 il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali:

    è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
    è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
    non interessa parti strutturali dell'edificio.

Ospite___ dice:

assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali:

    è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
    è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
    non interessa parti strutturali dell'edificio.

Quindi si tratta sempre di asseverare che "l'edificio è a posto", qualsiasi sia l'intervento progettato.

Giusto?

Danielabi dice:

Quindi si tratta sempre di asseverare che "l'edificio è a posto", qualsiasi sia l'intervento progettato.

Giusto?

L'intervento progettato non condiziona / altera lo stato dell'edificio ...

 

COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO

DELL'APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 (1)

E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE
3/2021 Quesiti esaminati – marzo 2021
Provenienza: CNI-ANCE

 

Quesito 1.
“Interventi di riparazione o locali”

In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità ...

 

(1) Linee guida per la classificazione del rischio sismico ...

Ospite___ dice:

L'intervento progettato non condiziona / altera lo stato dell'edificio

Torniamo all'esempio di Condo: l'intervento è un impianto di riscaldamento. Si assevera che lo stato dell'immobile nel quale verrà eseguito l'intervento è conforme?

--img_rimossa--   si

--img_rimossa--   no

 

 

  • Haha 1
Danielabi dice:

Torniamo all'esempio di Condo: l'intervento è un impianto di riscaldamento. Si assevera che lo stato dell'immobile nel quale verrà eseguito l'intervento è conforme?

  si

  no

 

 

Per me è NO - non assevera

Dovrei andare a controllare completamente il modulo CILA per superbonus ...

... che personalmente non mai compilato ...

 

Per CILAS (superbonus) non è richiesto ciò che è per CILA (ordinaria)

ESTRATTO DA MODULO CILA COMUNE DI GENOVA

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo
ASSEVERA
Che l’intervento
compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica, e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Ospite___ dice:

Per me è NO - non assevera

Dovrei andare a controllare completamente il modulo CILA per superbonus ...

Per il superbonus è claro che non assevera, per tutti gli altri interventi? Da quanto riporti mi sembra di si.

Giusto?

Danielabi dice:

Per il superbonus è claro che non assevera, per tutti gli altri interventi? Da quanto riporti mi sembra di si.

Giusto?

Sbagliato.

Ospite___ dice:

Nella CILA ordinaria

 il progettista [..]assevera che l’intervento [..]:

  •     è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
  •     è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
  •     non interessa parti strutturali dell'edificio.
Modificato da condo77
condo77 dice:

Sbagliato.

Bon.

Questa dichiarazione è nella parte finale di una Cila presentata da un "mio" condomìnio:

--img_rimossa--

 

Come capperi puo' dichiarare, il tecnico, che lo stato attuale sia conforme allo stato legittimo? O meglio, dichiara che lo stato attuale dell'immobile è legittimo, quindi dichiara che non ci sono difformità/abusi o simili da dichiarare.

Corretto?

FROM GENOVA

(CILA) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Manutenzione straordinaria per SUPERBONUS

 

che relativamente all’intervento viene attestato che
la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967(*)
la costruzione dell’immobile è stata completata in data successiva al 1 settembre 1967 e vengono di conseguenza forniti gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione(*)
Numero titolo abitativo __________(*) rilasciato in data __________(*)
RESTA IMPREGIUDICATA OGNI VALUTAZIONE

CIRCA LA LEGITTIMITA’ DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO

 

Relazione Tecnica
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del DPR 380/2011 e vista anche la documentazione prodotta dal richiedente
che la descrizione sintetica dell'intervento è la seguente descrizione sintetica dell'intervento __________(*)
e che le opere in oggetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano tra quelle previste dall’art.119 del DL numero 34 del 2020 costituendo:
Intervento per l’efficientamento energetico(**)
Interventi strutturali disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni(**)

 

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo
ASSEVERA
Che l’intervento compiutamente descritto negli elaborati progettuali o descrittivi, è conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia(*)

FULLSTOP

 

Naturalmente è richiesto

Che per la realizzazione dell’intervento edilizio
non è necessaria l’acquisizione di alcun atto di assenso obbligatorio ai sensi delle normative di settore (*)
sono necessari atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore (*)

(segue elenco atti)

 

che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

...

che, relativamente alla tutela archeologica/culturale/monumentale e delle alberature monumentali ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della l. n. 10/2013, l’immobile oggetto dei lavori

...

che, relativamente alla normativa per gli interventi strutturali e/o in zona sismica, l’intervento (SCIA,CILA)
relativamente agli interventi strutturali

...

ALLEGA
per: Manutenzione straordinaria per SUPERBONUS
Copie Documento
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità
Document. Fotografica
Elaborato progettuale
Lettera di affidamento dell'incarico
rispondenza del progetto secondo le seguenti fattispecie, riferite in particolare sia al D.M. 37/2008 sia alla
L.10/1991/DIA/SCIA, CILA
Documento di Identità valido di ognuno dei sottoscrittori della Procura Speciale

 

Da documento pdf con informazioni

Comunicazione di inizio lavori asseverata per interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (ai sensi dell’art. 119 comma 13 ter del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicati nella G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione alla CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 24 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Modificato da Ospite___
aggiunto testo da file pdf
Danielabi dice:

  si

  no

Osservate le due caselle qui sopra ...

... le dimensioni in pixel sono state ridotte ...

Con il mouse andate sopra una casella

comparirà il testo Ingrandisci I

(potete cliccare sopra la casella con tasto sinistro)

Con il tasto destro del mouse

selezionate dal menu contestuale (a scomparsa)

Apri link in una nuova scheda (oppure nuova finestra oppure anonima)

l'immagine reale del file PNG è più grande ...

Modificato da Ospite___

Alla

Danielabi dice:

Per il superbonus è claro che non assevera, per tutti gli altri interventi? Da quanto riporti mi sembra di si.

Giusto?

Questa è la pagina sei della CILA superbonus editabile

In alto è descritto il compito operativo del progettista che ne richiede la verifica della conformità con accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito di sopralluogo.

La nota 3 evidenzia che non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, quindi non sono richieste le carte che attestano lo stato legittimo. Ma gli Accertamenti che il progettista deve aver necessariamente esperito per l'asseverazione, presuppongono la sua cura nell'aver accertato la rispondenza dell'immobile ai parametri di legge vigenti.

Danielabi dice:

Bon.

Questa dichiarazione è nella parte finale di una Cila presentata da un "mio" condomìnio:

 

Come capperi puo' dichiarare, il tecnico, che lo stato attuale sia conforme allo stato legittimo? O meglio, dichiara che lo stato attuale dell'immobile è legittimo, quindi dichiara che non ci sono difformità/abusi o simili da dichiarare.

Corretto?

Ma esattamente da che modulo è presa quella dichiarazione?

Ho guardato il "Modulo Unico Titolare" della regione Lombardia e non è presente una sezione f) -- ci sono a), d), e), h), i), l), m), n)

 

Come già detto precedentmente, può essere però che qlc comune personalizzi...

Modificato da condo77
condo77 dice:

E sì, ho fatto il riscaldamento a pavimento presentando CILA (+CILAS, perché in ambito superbonus).

Con la CILA cambi la sola caldaia, non l'impianto.

Che in super bonus (intervento trainato) puoi presentare una CILAS ci può stare solo perché in ambito super bonus, ovvero la necessità di abbreviare i termini ma, personalmente, io non prendo mai queste scorciatoie.

 

Il motivo è che il super bonus è in continuo divenire e non è detto che quello che inizialmente pareva lecito, poi lo sarà ancora, né che i vari interventi resteranno assentiti con la sola CILAS.

Io ho aderito ad altro bonus edilizio con SCIA e "dormo sereno"; peraltro mi è appena arrivata la bolletta luce e gas per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 per totali € 220,88 IVA compresa, di cui:

Gas € 148,51,

Luce € 63,37

Rai    €   9,

Per un appartamento di mq. 191, nella stessa zona climatica tua. Di carattere non prendo mai scorciatoie "dubbie", o di cui ho dei dubbi, ed i risultati si vedono, si godono e, per quanto poco, dormo tranquillo.

 

Comunque sei fuori contesto perché se dicevi subito che si stava ragionando di una CILAS anziché una CILA, neanche intervenivo.

La CILA comunque prevede il deposito di un disegno tecnico, la CILAS no; dunque sono state confuse le pere per le mele.

 

Leggi l'intervento di rolando1 che ti spiega, passo passo, quello che io ho cercato di spiegarti senza entrare nel tecnico.

 

 

cacallo dice:

Con la CILA cambi la sola caldaia, non l'impianto.

Che in super bonus (intervento trainato) puoi presentare una CILAS ci può stare solo perché in ambito super bonus, ovvero la necessità di abbreviare i termini ma, personalmente, io non prendo mai queste scorciatoie.

 

Il motivo è che il super bonus è in continuo divenire e non è detto che quello che inizialmente pareva lecito, poi lo sarà ancora, né che i vari interventi resteranno assentiti con la sola CILAS.

Io ho aderito ad altro bonus edilizio con SCIA e "dormo sereno"; peraltro mi è appena arrivata la bolletta luce e gas per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 per totali € 220,88 IVA compresa, di cui:

Gas € 148,51,

Luce € 63,37

Rai    €   9,

Per un appartamento di mq. 191, nella stessa zona climatica tua. Di carattere non prendo mai scorciatoie "dubbie", o di cui ho dei dubbi, ed i risultati si vedono, si godono e, per quanto poco, dormo tranquillo.

 

Comunque sei fuori contesto perché se dicevi subito che si stava ragionando di una CILAS anziché una CILA, neanche intervenivo.

La CILA comunque prevede il deposito di un disegno tecnico, la CILAS no; dunque sono state confuse le pere per le mele.

 

Leggi l'intervento di rolando1 che ti spiega, passo passo, quello che io ho cercato di spiegarti senza entrare nel tecnico.

 

 

Ho presentato entrambe, CILA + CILAS.

Cmq ti avevo linkato la legge, che vale erga omnes, non solo per me; la SCIA è prevista per:

  • a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
  • b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

L'installazione del riscaldamento a pavimento non ricade nelle casistiche sopra descritte, dunque CILA.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Ma esattamente da che modulo è presa quella dichiarazione?

Pare essere il seguente (link integrale) (famolo strano)

Partecipa al forum, invia un quesito

×