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Pizzuti Massimo

Art.34 bis stato legittimo e CILA

Partecipa al forum, invia un quesito

rolando1 dice:

Scusate se insisto, ma anche nel modello della CILA superbonus il tecnico ASSEVERA  che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

Sei fuori tema e non hai compreso di cosa si discute in concreto

Un conto sono gli interventi di progetto.

Altro conto è stabilire o accertare che l'immobile non abbia abusi

Modificato da marcanto
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rolando1 dice:

Come se la firma del Tecnico apposta ai sensi del Codice Penale, fosse solo celia.

Ma dai.

La firma del tecnico non è affatto celia, ma bisogna analizzare attentamente cosa firma (ed è proprio l'analisi che è stata fatta nei precedenti post).

marcanto dice:

Sei fuori tema e non hai compreso di cosa si discute in concreto

Un conto sono gli interventi di progetto.

Altro conto è stabilire o accertare che l'immobile non abbia abusi

Infatti. 👍

marcanto dice:

Sei fuori tema e non hai compreso di cosa si discute in concreto

E' una tua affermazione completamente gratuita e destituita di fondamenti tecnici giuridici.

condo77 dice:

Non dedurre ma parti da dati concreti, conduce a risultati molto più certi.

Il dato assoluto è concreto è proprio l'esistenza della CILAs

Se non fosse così si sarebbe usata la già resistente CILA 

 

rolando1 dice:

E' una tua affermazione completamente gratuita e destituita di fondamenti tecnici giuridici.

Un conto sono gli interventi di progetto.

 

Altro conto è stabilire o accertare che l'immobile non abbia abusi

Modificato da marcanto
marcanto dice:

Se non fosse così si sarebbe usata la già resistente CILA 

No, perchè nel caso della CILA è richiesta anche la completa presentazione dei documenti.

marcanto dice:

Il dato assoluto è concreto è proprio l'esistenza della CILAs

Se non fosse così si sarebbe usata la già resistente CILA 

No, per diversi motivi.

I primi che mi vengono in mente:

  • ci sono diversi modelli di CILA (pur essendoci un modello nazionale e un obbligo a conformarsi a questo), c'è uno e solo un modello CILAS (curiosità: da noi che siamo provincia autonoma, la CILAS non sostituisce la CILA provinciale, quindi bisogna presentare entrambe);
  • la CILAS semplifica alcune incombenze, p.e. non sono obbligatori gli elaborati grafici.

BONUS TRACK ABUSI EDILIZI

Abusi edilizi in condominio: le responsabilità dell'amministratore

Abusi edilizi in condominio dopo il decreto semplificazioni: rischi e responsabilità

 

BONUS TRACK CATASTO

Aggiornamento planimetrie catastali, con cappotto termico e opere Ecobonus

L’adeguamento di varie caratteristiche dell’immobile

potrebbe richiedere la variazione al Catasto e conclamare irregolarità edilizie

 

BONUS TRACK CILAS

CILA Superbonus 110%: occhio alle parti comuni

 

BONUS TRACK CILA / CILAS

CILA e CILAS: dichiarazione di inefficacia e responsabilità del progettista

Nella CILA ordinaria il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali:

    è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
    è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
    non interessa parti strutturali dell'edificio.

Nella CILAS, invece, è indicato che il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, assevera che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale (1) o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

 

(1)

Elaborati progettuali
Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” - che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali,
l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento inserita direttamente nella modulistica.

 

EXTRA BONUS TRACK CILA

Modulistica - PRATICA COD. 853610.a-bis.6 - Tecnico LL. PP.
Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA)

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

CILA - Contenuto - Asseverazione e dichiarazione del tecnico -

La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.

Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.

CILA - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).

Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

Ospite___ dice:

BONUS TRACK CATASTO

Aggiornamento planimetrie catastali, con cappotto termico e opere Ecobonus

L’adeguamento di varie caratteristiche dell’immobile

potrebbe richiedere la variazione al Catasto e conclamare irregolarità edilizie

TESTO AGGIUNTO

E poi lasciamoci con un aneddoto: un aumento di spessore pari a 12 cm reali, portato nella planimetria in scala 1:100 sarebbe 1,2 mm, mentre in scala 1:200 sarebbe 0,6 mm, quest’ultima poco percebile a occhio nudo; già questo aspetto sarà un fattore “demotivante” all’aggiornamento.


Anch'io aggiungo un aneddoto:

... aumento spessore muro = aumento superficie catastale ...

... dipende dallo spessore massimo (di riferimento) del muro (oltre non si conteggia) ...

Per u.i.u. nella categoria catastale A, consistenza per vani catastali ...

... la consistenza sarà sostituita, appunto, dalla superficie catastale
 

Rivoluzione nelle visure catastali: arrivano i metri quadri

Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla il valore degli immobili sarà determinato dalla superficie e non più dai vani; in più a ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un valore patrimoniale. (1)

 

(1) ... una rendita e un valore patrimoniale ... (WORK IN PROGRESS)

... Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono per lo più alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per tale motivo, privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

 

Aggiungo un altro aneddoto:

... una volta la planimetria (catastale) si presentava solo su carta (disegno a mano) ...

... ora si presenta per via telematica, quindi nella forma digitale (disegno tramite PC) ...

... non nel formato schifezza PDF (fatto salvo la stampa su carta da file PDF) ... (2)

... ma nel formato adeguato DXF (standard che si carica nel software Do.C.Fa.)

Chi possiede una buona vista potrà percepire la differenza di mezzo millimetro ...

... esaminando un file digitale ancora meglio (con zoom)

 

(2)

      PDF/A-1b
      Standard ISO 19005-1:2005
      Il livello di conformità B (PDF/A-1b) garantisce che il documento

      mantenga nel tempo lo stesso aspetto visivo.
   Per ottenere questo, in fase di creazione occorrerà applicare queste restrizioni e obblighi:

    ... è vietato l'utilizzo dei livelli ...

Nei file con formato DWG - DXF - DWF possono esistere i layer (livelli - piani)

 

    PDF/A-2
    Standard ISO 19005-2:2011
Le restrizioni sono le stesse dello Standard PDF/A-1 ma sono ammesse queste eccezioni:
    Può contenere layer (per i livelli ottenuti con un programma CAD, o per avere, in un unico file, versioni in lingue diverse)
    Può contenere in un unico file diversi allegati, a condizione che anche essi siano conformi agli standard PDF/A-1 o PDF/A-2 ...

 

L'Agenzia delle Entrate carica i seguenti file

 PDF/A–1a - PDF/A–1b oppure TIF e/o TIFF

Pertanto AdE è ancora ferma al medioevo ...

Perchè ? Forse per obsolescenza dei software Sogei ?

Per la valenza della CILAs

 

Chi interessato si leggesse:

Art. 119 del DL 34/2020

e segnatamente comma 13-ter, e in particolare ultimo capoverso.

E in particolare: 

l'art 14-quqter  

 

completando con la lettura dell'art. 49 del DPR 380

Modificato da marcanto
marcanto dice:

Per la valenza della CILAs

 

Chi interessato si leggesse:

Art. 119 del DL 34/2020

e segnatamente comma 13-ter, e in particolare ultimo capoverso.

E in particolare: 

l'art 14-quqter  

 

completando con la lettura dell'art. 49 del DPR 380

In particolare: La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[Articolo 119 Decreto "Rilancio" comma 13-ter]

 

Questo per le CILA "ordinarie" non è specificato. In generale anche nelle CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, ma non è escluso che alcuni regioni/comuni la possano chiedere (o da parte del titolare, o da parte del tecnico).

Finora non è stato citato nemmeno un caso con asseverazione da parte del tecnico, però sappiamo che ne basterebbe uno solo (il famoso "cigno nero") per contraddire la tesi che anche per le CILA ordinarie non sia mai richiesta l'attestazione dello stato legittimo da parte del tecnico...

marcanto dice:

l'art 14-quqter  

forse intendi il comma 13-quater

Non esiste un art. 14-quater nel decreto rilancio, né un comma 14-quater nell'articolo 119 (che si occupa del superbonus)

 

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Modificato da condo77

Buon giorno a tutti

 

Premesso che l'articolo Art. 119 D L 34 2020 si occupa specificatamente di  Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

A questo link 

si trova un documento dell'agenzia delle entrate nel quale tra le altre cose viene riportato quanto segue

*********************************************************************************

Novità introdotte dal Decreto semplificazioni (D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021)
Viene così modificato l’art 119 comma 13 ter del D L 34 2020 (cd Decreto Rilancio13 ter

 

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ( Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile
oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 11°settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo
9 bis, comma I bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n 380

************************************************************************************

Quindi, se capisco bene, per gli incentivi rientranti nell'articolo 119 la presentazione della cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 ecc.... che comunque resta valido e che è richiesto per gli altri tipi di incentivi non rientranti nel citato articolo 119, come ristrutturazione con bonus al 50%, che è quello a cui vorremmo accedere nel mio condominio.

In altri termini se in un condominio si dovessero fare solo interventi rientranti negli incentivi superbonus, quindi quelli elencati nell' Art. 119, la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo, se invece si dovessero effettuare anche interventi non rientranti nel superbonus come frontalini, ringhiere trombe delle scale ecc..., allora l'attestazione dello stato legittimo è richiesto così come stabilito dall' Art. 9 bis, comma I bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n 380 

 

Come già detto i pareri spesso non convergono, ma dovendo intraprendere un percorso e non volendosi trovare invischiato in situazioni poco piacevoli forse è meglio comunque cercare di ottenere uno stato legittimo del fabbricato

 

Grazie a tutti per la partecipazione

 

Si avevo scritto male è il 13quater.

 

Quanto alla CILA ordinaria, essa è una pratica edilizia a tutti gli effetti e in quanto tale richiede che l'immobile sia conforme e/o legittimo.

Se non espressamente richiesto nelle modulistica varie, È la prassi urbanistica che lo sancisce 

 

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Pizzuti Massimo dice:

Come già detto i pareri spesso non convergono, ma dovendo intraprendere un percorso e non volendosi trovare invischiato in situazioni poco piacevoli forse è meglio comunque cercare di ottenere uno stato legittimo del fabbricato

L'avvento del superbonus ha portato "alla luce" e fatto diventare "famoso" l'art. 49 dpr 380/2001:

 

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

 

Dal 2001 le agevolazioni fiscali non sono fruibili se gli interventi sono eseguiti su edifici che presentano difformità e/o abusi (come sopra), punto.

Diciamo che l'art. 49 è stato totalmente (o quasi) ignorato, dubito che per una ristrutturazione (che non fosse radicale) qualche condomìnio si sia posto la questione della liceità della detrazione. Non ho idea di quale sia la responsabilità di molti tecnici per la presentazione delle Cila, ho visto nella documentazione di un condomìnio che amministro che nel tempo sono state presentate Scia, Cila e compagnia bella pur in presenza di un abuso (emerso per pratica superbonus)

marcanto dice:

Quanto alla CILA ordinaria, essa è una pratica edilizia a tutti gli effetti e in quanto tale richiede che l'immobile sia conforme e/o legittimo.

Se non espressamente richiesto nelle modulistica varie, È la prassi urbanistica che lo sancisce 

La "prassi" deve sempre fare riferimento ad una legge o almeno ad una circolare dell'Agenzia delle Entrate (per quel che concerne gli aspetti fiscali) o di altri enti analoghi per altri ambiti.

La CILA ordinaria in generale richiede che l'immobile non sia abusivo, p.e. deve esistere un titolo edilizio per la sua costruzione se post 1967; non richiede che l'immobile sia conforme, come da esempio precedente è possibile presentare una CILA per realizzare un riscaldamento a pavimento anche in presenza di difformità, p.e. finestra a tetto presente sulla "carta" ma non in realtà.

 

Altra cosa sono le sanzioni amministrative e le conseguenze fiscali di un'eventuale difformità.

Danielabi dice:

Dal 2001 le agevolazioni fiscali non sono fruibili se gli interventi sono eseguiti su edifici che presentano difformità e/o abusi (come sopra), punto.

Eh no, punto e virgola perché l'articolo specifica che le difformità devono riguardare: "violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta".

Nel mio esempio della finestra a tetto assente, supponendo inoltre che questo non infici i rapporti aeroilluminanti, secondo te ci sarebbe causa sufficiente per il disconoscimento dei benefici fiscali connessi alla realizzazione del riscaldamento a pavimento (fuori ambito superbonus, in ambito superbonus la risposta è facile ed è "no")?

Modificato da condo77
Pizzuti Massimo dice:

Quindi, se capisco bene, per gli incentivi rientranti nell'articolo 119 la presentazione della cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9 ecc.... che comunque resta valido e che è richiesto per gli altri tipi di incentivi non rientranti nel citato articolo 119, come ristrutturazione con bonus al 50%, che è quello a cui vorremmo accedere nel mio condominio.

L'attestazione dello stato legittimo non è richiesto nemmeno per il bonus 50%.

Semplicemente conviene verificare non ci siano difformità (e farselo attestare dal tecnico), perché nel caso invece ci fossero e venissero scoperte, si rischia la revoca del beneficio fiscale, oltre a sanzioni.

In più, sanzioni amministrative (ma questo sempre in presenza di difformità, a prescindere dalla presentazione di titoli edilizi/esecuzione di nuovi lavori).

Modificato da condo77

Non confondiamo "BONUS" per "Ordinario".

Prima dell'introduzione della CILAS c'erano di quelle code e di quei contingentamenti per gli accessi agli atti che tu non hai idea.

Comunque quanto a seguire è l'art. 6-bis D.P.R. 380/2001:

 

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

 

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

*** *** ***

L'attestazione del professionista, quadro "D" come detto, se non vera è il fondamento della falsità da parte di privato esercente un servizio di pubblica necessità (per firmare la CILA bisogna essere abilitati) e del privato che la sottoscrive come falsità in atto pubblico.

 

Che non piaccia, e che non ti piaccia, è altra faccenda, ma così è perché "troppi" hanno abusato della CILA e soprattutto della obbligatoria "variazione catastale a seguire" per falsare confini ed alterare i rapporti di cubatura.

Eclatante il caso, attualmente in istruzione, di un'alterazione dei termini catastali per oltre 3 metri a causa di una CILA "non vera"; comprendi da te che un confine catastale più lungo di tre metri cambia assai la volumetria per pareti finestrate ed altro.

cacallo dice:

L'attestazione del professionista, quadro "D" come detto

Nel quadro D non assevera il professionista ma dichiara il titolare, cose diverse.

Non c'è cmq una dichiarazione dello stato legittimo nel quadro D, perlomeno nella CILA nazionale, poi come detto possono esserci "personalizzazioni" locali (anche se non dovrebbero, se non nelle regioni / province a statuto autonomo, e non a caso le personalizzazioni fin qui trovate riguardano la Sicilia e il Trentino).

cacallo dice:

Che non piaccia, e che non ti piaccia, è altra faccenda

Veramente mi è indifferente, riporto solo come sia "costruita" la CILA e cosa ne consegua.

Modificato da condo77
condo77 dice:

L'attestazione dello stato legittimo non è richiesto nemmeno per il bonus 50%.

Per interventi edilizi extra CILAS (Superbonus) si applica la CILA ordinaria ...

anche articolo 34-bis (Tolleranze costruttive)

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 

Tra parentesi l'ultima modifica per testo vigente dal 15/09/2020

 

INOLTRE FROM CILA FOR COMUNE GENOVA

(CILA) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Manutenzione straordinaria (leggera)

 

Per attestare la conformità dell'intervento alle disposizioni del REC è necessario far riferimento ai disposti derogatori contenuti nell'art. 11 della L.R. 16/08 (tale possibilità di deroga è ammessa solo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari che incidano sugli aspetti igienico sanitari, laddove l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali o architettoniche da salvaguardare, oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell'unità immobiliare non consenta l'osservanza dei requisiti igienico sanitari) e/o dell'art. 45 del REC (tale possibilità di deroga è ammessa solo nelle ipotesi indicate in tale articolo)

DA INDICARE SI OPPURE NO

 

L’intervento necessita di atti di assenso preventivi (autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.) di cui si richiede l’acquisizione d’ufficio sulla base della prescritta documentazione che viene allegata contestualmente

DA INDICARE SI OPPURE NO

 

ASSEVERA
Che l’intervento compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica, e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

 

Regolamento edilizio comunale

Art. 45 - Specifica dei parametri prestazionali assoggettabili

              a flessibilità per la progettazione degli interventi edilizi

 

legge regionale n.16 del 6 giugno 2008 e successive modifiche

Articolo 11 Requisiti igienico- sanitari negli interventi

                  sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari

... A tal fine la dichiarazione del progettista deve documentare l’esistenza delle condizioni di cui sopra e comunque attestare il complessivo miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie preesistenti.

 

Sostanzialmente riferimenti indiretti all'art. 34-bis del D.P.R. n° 380/2001

 

BONUS TRACK

Pareri igienico sanitari / nulla osta

Ospite___ dice:

Per interventi edilizi extra CILAS (Superbonus) si applica la CILA ordinaria

Infatti, questo mi pare pacifico.

Ospite___ dice:

anche articolo 34-bis (Tolleranze costruttive)

qui però non parlavamo di tolleranze costruttive ma di attestazione dello stato legittimo da parte del tecnico, dove la trovi nella CILA?

Ospite___ dice:

INOLTRE FROM CILA FOR COMUNE GENOVA

(CILA) Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Manutenzione straordinaria (leggera)

 

[..]

ASSEVERA

Che l’intervento compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica, e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

e dunque anche per Genova il tecnico assevera solo la conformità dell'intervento, non la conformità dell'immobile oggetto d'intervento

Modificato da condo77
condo77 dice:

Eh no, punto e virgola perché l'articolo specifica che le difformità devono riguardare: "violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta".

Nel mio esempio della finestra a tetto assente, supponendo inoltre che questo non infici i rapporti aeroilluminanti, secondo te ci sarebbe causa sufficiente per il disconoscimento dei benefici fiscali connessi

in ambito superbonus la risposta è SI !

Leggi solo quello che ti fa comodo legger 🤣

Hai omesso la frase iniziale:

"gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,"

> finestre e tetto assente

> ma anche modifica di finestre e tetto differente

SONO difformità rispetto al titolo edilizio ossia sono in contrasto con lo stesso, rientrano quindi nella fattispecie del 49 del DPR 380.

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condo77 dice:

qui però non parlavamo di tolleranze costruttive ma di attestazione dello stato legittimo da parte del tecnico, dove la trovi nella CILA?

Per me le tolleranze sono collegate a quanto si dichiara per

 Per attestare la conformità dell'intervento alle disposizioni del REC è necessario far riferimento ai disposti derogatori contenuti nell'art. 11 della L.R. 16/08 (tale possibilità di deroga è ammessa solo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari che incidano sugli aspetti igienico sanitari, laddove l'immobile presenti caratteristiche tipologiche, strutturali o architettoniche da salvaguardare, oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell'unità immobiliare non consenta l'osservanza dei requisiti igienico sanitari) e/o dell'art. 45 del REC (tale possibilità di deroga è ammessa solo nelle ipotesi indicate in tale articolo)

DA INDICARE SI OPPURE NO

 

Se non osservo i requisti richiesti sono interventi in deroga ...

... questi interventi sono consentiti dalle tolleranze ... SI o NO ?

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 

Le tollerenze anche per i requisiti igienico-sanitari ...

Conclusioni

Tradotto: l’applicazione delle tolleranze edilizie ex art. 34 comma 2-ter DPR 380/01 si estenderebbe anche alle questioni igienico sanitarie e distanze legali, ma sul punto mantengo delle riserve perchè la disciplina igienico sanitaria mantiene una certa autonomia. Le prime due che mi vengono in mente sono le altezze interne degli appartamenti, cioè i 2,70 metri del DM 5/07/1975 e le distanze tra costruzioni di 10 metri del DM 1444/68.

Oggi praticamente la disciplina sulla tolleranza la troviamo trasfusa la predetta tolleranza nel comma 1 art. 34-bis DPR 380/01, che contiene lievi differenze a mio avviso non rilevanti.

 

Corte Costituzionale -

Sentenza 43/2020 (ECLI:IT:COST:2020:43)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CARTABIA - Redattore: SCIARRA
Udienza Pubblica del 28/01/2020;    Decisione  del 29/01/2020

Deposito del 09/03/2020;   Pubblicazione in

Norme impugnate: Artt. 4, c. 1°, lett. a), 5, c. 1°, lett. a), 7, c. 2°, 13, 53, 59 e 61

                               della legge della Regione autonoma della Sardegna 11/01/2019, n. 1.

Massime:  42976  42977  42978  42979  42980  42981  42982  42983  42984 

Atti decisi: ric. 49/2019

 

5.1.– La questione non è fondata.

La disposizione regionale impugnata si colloca entro la cornice dettata dalla normativa statale in materia di cosiddetta tolleranza di cantiere. La norma cui fare riferimento è l’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserito dall’art. 5, comma 2, lettera a), numero 5), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

Nell’affermare che «non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali», il legislatore statale circoscrive l’ambito di applicabilità delle cosiddette tolleranze di cantiere alle sole difformità parziali dal titolo edilizio. Riferisce inoltre tali difformità alle misure progettuali e così include anche l’evenienza che queste ultime coincidano con le misure legali minime.

Ospite___ dice:

Per me le tolleranze sono collegate a quanto si dichiara per

Torniamo al mio esempio: devo realizzare il riscaldamento a pavimento; nei titoli depositati è segnata una finestra a tetto, nella realtà è assente, la cosa non incide sui rapporti aeroilluminanti (minimi rispettati).

  • Dove nella CILA il tecnico dovrebbe asseverare la conformità dell'immobile (o viceversa la mancata conformità per l'assenza della finestra)?
  • Dove dovrebbe asseverare qualcosa sulle tolleranze?
rolando1 dice:

E' una tua affermazione completamente gratuita e destituita di fondamenti tecnici giuridici.

riprendo questa frase perchè ri-letta mi fa sorridere

la "destituzione di fondamenti" concernerebbe la mia posizione/tesi che con la CILA il tecnico ne accerti anche la legittimità e conformità dell'immobile (tra l'altro quesito di questa discussione)

 

francamente l'esclamazione "destituita di fondamenti tecnici giuridici"

mi fa sorridere non 1 ma 2 volte

perchè ?

perchè se le mie affermazioni fossero prive di "fondamenti tecnici giuridici" vorrebbe dire che secondo "rolando1" si potrebbero porre in essere interventi edilizi su delle opere abusive oppure difformi rispetto al titolo edilizio che le legittima.

 

MA LUI STESSO in #8 citava la seguente sentenza:

Sentenza Corte di Cassazione 9 luglio 2019, n. 29984

Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.

 

la frase conclusiva è sostanziale ...significativa

giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.
 

se ANCHE per gli interventi di manutenzione ordinaria .......figuriamoci poi per gli altri !!

 

Quindi come la mettiamo in merito alla questione che l'immobile deve essere legittimo/conforme e gli interventi del farsi non si possono esimere da questo stato di legittimità dell'immobile.

marcanto dice:

in ambito superbonus la risposta è SI !

Leggi solo quello che ti fa comodo legger 🤣

Hai omesso la frase iniziale:

"gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,"

> finestre e tetto assente

> ma anche modifica di finestre e tetto differente

SONO difformità rispetto al titolo edilizio ossia sono in contrasto con lo stesso, rientrano quindi nella fattispecie del 49 del DPR 380.

L'intervento è la realizzazione del riscaldamento a pavimento e tale intervento non è realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso.

Siamo di nuovo passati dal piano dell'intervento al piano dell'immobile oggetto d'intervento, proprio la fallacia logica che contestavi a Rolando...

 

Cerchiamo invece di distinguere:

  • l'intervento (=realizzazione riscaldamento a pavimento) dev'essere conforme e il tecnico ne deve asseverare la conformità nella CILA/CILAS;
  • l'immobile oggetto di intervento non necessariamente dev'essere conforme per poter realizzare l'intervento e il tecnico non ne assevera la conformità nella CILA/CILAS.
condo77 dice:

Nel mio esempio della finestra a tetto assente

Non è una violazione della superficie coperta? Non sono un tecnico, ma presumo che le fattispecie indicate contengano un po' tutte le possibili violazioni, altrimenti potrebbe esserci una violazione che rende possibile la detrazione e sarebbe un assurdo.

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