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Macarlom

Nomina Amministratore Giudiziale e rimborso spese condominio

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Due anni fa, sono ricorsa al tribunale per far nominare un amministratore ( 9 proprietari), data l'impossibilita' in incontri precedenti con i condomini di nominarne uno -- nessuno voleva un amministratore-- il tribunale ha nominato un amministratore in via giudiziale. Subito dopo, la maggioranze dei condomini ha revocato tale amministratore e nominato un altro. Al nuovo amministratore, ed al precedente, e' stato fatto presente più volte in assemblea nonché' fatto registrare nel verbale di assemblea, che intendevo essere risarcita delle spese legali sostenute per la nomina dell'amministratore, di cui tutti ne stanno usufruendo i benefici, facendo presente che l'amministratore e' tenuto a versare tale pagamento anche senza delibera assembleare: 

" Alleghiamo fattura  di € 1.500,00 di cui esigiamo, come nostro diritto, pagamento dal condominio. La prego di far presente a tutti i condomini, anche attraverso il suo legale, che le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)- Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile – La prego di ricordare a tutti i condomini che tale richiesta non e’ soggetta a delibera assembleare, come dagli stessi erroneamente inteso nell’ultima AS del ------(vedi verbale, 3a pagina)".

Oggi gli ho ribadito di nuovo la stessa cosa per sentirmi rispondere dall'amministratore che la sentenza del tribunale non dice che le spese devono essere rimborsate. Insomma, questo amministratore non vuole beghe e prende posizione con tutti gli altri condomini che l'amministratore non lo volevano e pertanto dicono che solo io lo devo pagare. Cosa posso fare? Mi sembra assurdo che ci siamo leggi che dichiarino dei diritti e che l'amministratore non li rispetti. Uno cosa deve fare, per ogni singola sciocchezza andare per vie legali?

Ringrazio anticipatamente dei suggerimenti in proposito.

Maria

Per quello che mi risulta avrebbe ragione l'amm.re, e mi spiego. 

Un paio di anni fa volevo ricorrere alla nomina giudiziale quale amm.re dimissionario , usando della stessa procedura di cui ti sei avvalsa tu. 

Mi spiace non poterti portare i riferimenti normativi e le sentenze (perchè dovrei farci una nuova ricerca che non mi posso permettere per questioni di tempo) , ma la cosa certa e ampiamente approfondita con un paio di  Avvocati amici è questa : se avessi percorso questo iter avrei dovuto sostenerne personalmente le spese, e poi agire con ulteriore e diversa procedura giudiziale contro il Condominio per rientrare di quanto speso nell'interesse del Condominio stesso.  

Per cui : l'amm.re non ti può rimborsare senza avere una delibera che lo autorizzi, e magari vale la pena di far presente all'assemblea che, se il condominio non riconoscerà spontaneamente il rimborso, sarai costretta a citarlo in Giudizio con ovvio aggravio di costi. (Attenzione ai tempi di prescrizioni e decadenze).  

Macarlom dice:

Due anni fa, sono ricorsa al tribunale per far nominare un amministratore ( 9 proprietari), data l'impossibilita' in incontri precedenti con i condomini di nominarne uno -- nessuno voleva un amministratore-- il tribunale ha nominato un amministratore in via giudiziale. Subito dopo, la maggioranze dei condomini ha revocato tale amministratore e nominato un altro. Al nuovo amministratore, ed al precedente, e' stato fatto presente più volte in assemblea nonché' fatto registrare nel verbale di assemblea, che intendevo essere risarcita delle spese legali sostenute per la nomina dell'amministratore, di cui tutti ne stanno usufruendo i benefici, facendo presente che l'amministratore e' tenuto a versare tale pagamento anche senza delibera assembleare: 

" Alleghiamo fattura  di € 1.500,00 di cui esigiamo, come nostro diritto, pagamento dal condominio. La prego di far presente a tutti i condomini, anche attraverso il suo legale, che le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)- Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile – La prego di ricordare a tutti i condomini che tale richiesta non e’ soggetta a delibera assembleare, come dagli stessi erroneamente inteso nell’ultima AS del ------(vedi verbale, 3a pagina)".

Oggi gli ho ribadito di nuovo la stessa cosa per sentirmi rispondere dall'amministratore che la sentenza del tribunale non dice che le spese devono essere rimborsate. Insomma, questo amministratore non vuole beghe e prende posizione con tutti gli altri condomini che l'amministratore non lo volevano e pertanto dicono che solo io lo devo pagare. Cosa posso fare? Mi sembra assurdo che ci siamo leggi che dichiarino dei diritti e che l'amministratore non li rispetti. Uno cosa deve fare, per ogni singola sciocchezza andare per vie legali?

Ringrazio anticipatamente dei suggerimenti in proposito.

Maria

ciao

hai perfettamente ragione da vendere e l'amministratore sordo, non fa certamente il bene del condominio, ne a se stesso, visto che sta mal consigliando i condomini per una falsa tutela.

Io fossi in te mi limiterei ad una ultima diffida, precisandogli che entro gg. 5 o ti salda quando da te già richiesto o tu procedi per il recupero coatto.

In caso di mancata risposta, hai due strade: la mediazione o l'azione legale, strade che risolvono il problema.   Entreranno però nel valore che tu chiedi di rimborso, visto la fattura pagata di € 1.500 mi sembra molto salata per una semplice ricorso al Presidente del Tribunale.

 

Camillo...fino a prova contraria...

A) il ricorso in Volontaria Giurisdizione per la nomina  non è "contezioso" in senso proprio e non prevede soccombenza. 

B) l'amm.re non fa il Giudice. 

A)+B) = l'amm.re che portasse in riparto questa spesa senza delibera ...sarebbe uno ...diciamo molto ingenuo, per quel che ne so io. 

 

Modificato da MADDY60
camillo50 dice:

Io fossi in te mi limiterei ad una ultima diffida, precisandogli che entro gg. 5 o ti salda quando da te già richiesto o tu procedi per il recupero coatto.

In caso di mancata risposta, hai due strade: la mediazione o l'azione legale, strade che risolvono il problema.   Entreranno però nel valore che tu chiedi di rimborso, visto la fattura pagata di € 1.500 mi sembra molto salata per una semplice ricorso al Presidente del Tribunale.

 

Perfettamente d'accordo 👍

Ma lascerei un po di tempo in più 5 gg mi sembrano veramente pochi

Modificato da Tullio Ts

ciao Maddy60

Nessuno chiede nulla all'amministratore che non deve inserire tale spesa nei bilanci ma deve avere l'approvazione dell'assemblea.   Poichè egli sa ( o almeno dovrebbe sapere) che la richiesta è corretta ( se salvo l'entità) e opportuno che non attenda una causa per affrontare il problema, aggiungendo costi a costi.

 

Buongiorno Camillo, 

 

camillo50 dice:

ciao Maddy60

Nessuno chiede nulla all'amministratore che non deve inserire tale spesa nei bilanci ma deve avere l'approvazione dell'assemblea.   Poichè egli sa ( o almeno dovrebbe sapere) che la richiesta è corretta ( se salvo l'entità) e opportuno che non attenda una causa per affrontare il problema, aggiungendo costi a costi.

 

Non sembrava, dal tuo post precedente, che non chiedessi nulla all'amm.re, visto che il tuo posto precedente era questo :"Io fossi in te mi limiterei ad una ultima diffida, precisandogli che entro gg. 5 o ti salda quando da te già richiesto o tu procedi per il recupero coatto."

Non mi sembra tu abbia suggerito di sottoporre all'assemblea, bensì abbia suggerito di diffidare a "saldare entro 5 giorni" , sulla base di un potere che l'amm.re non ha e che fa benissimo a non arrogarsi, mentre tu sai  che in cinque giorni l'amm.re non potrebbe mai convocare valida assemblea straordinaria sul punto (neanche richiesta, a quanto pare), nè tanto meno avrebbe la possibilità (in caso di delibera positiva) il tempo di effettuarne il riparto-inviarlo-riscuoterne le quote. 

Quindi : fin quando l'amm.re non ha una delibera è sicuro che non debba e non possa  rimborsare un bel niente (salvo sua responsabilità personale per averlo fatto incautamente). 

E l'unica richiesta che si può fare all'amm.re è quella di convocare assemblea che deliberi sul punto, preavvisando che in caso di denegato rimborso si procederà in sede contenziosa. 

 

 

Concordo con Maddy, in assenza di indicazioni in sentenza o approva l'assemblea oppure si torna dal giudice. Anche perché la parcella pare bella cara e probabilmente il giudice potrebbe dare una bella sforbiciata.

Vi ringrazio per le risposte. Sebbene il quesito non e' stato deliberato dall' assemblea, so benissimo che nessuno dei condomini vuole pagare e ricorrere di nuovo al tribunale dati i tempi e possibile riduzione dell'ammontare, forse non ne vale la pena.

ciao Maddy

la mia è una lettera rivolta all'amministratore perchè si svegli e si documenti evitando maggiori spese al condominio.     Attenderei quindi una sua risposta scritta che evidenzierà la sua ... impreparazione 

Macarlom dice:

Vi ringrazio per le risposte. Sebbene il quesito non e' stato deliberato dall' assemblea, so benissimo che nessuno dei condomini vuole pagare e ricorrere di nuovo al tribunale dati i tempi e possibile riduzione dell'ammontare, forse non ne vale la pena.

A mio avviso non ne vale la pena, non tanto per i tempi lunghi ma  soprattutto perchè non hai la certezza di essere rimborsato e potresti spendere ulteriore denaro a vuoto.

La mia personalissima interpretazione della Norma (art. 1129) è che il condòmino ha diritto di rivalsa per la nomina giudiziale solo se l'assemblea si rifiuta di revocare un amministratore che ha commesso gravi irregolarità ma non prevede il rimborso al condòmino che prende l'iniziativa in caso di inerzia dell'assemblea a nominare un amministratore in un condominio dove un amministratore non c'è mai stato. Mi pare di capire che nel tuo condominio hai solo fatto nominare un amministratore dove prima non c'era ma non c'e stata nessuna REVOCA GIUDIZIALE, pertanto, è mia personale opinione, che rischi seriamente di buttare altri soldi e, chissà, magari anche essere condannato a pagare le spese legali al condominio che citerai in giudizionel caso in cui il Giudice ti dia torto.

Art. 1129 c.c.

Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario....

...

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta (la revoca) dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

camillo50 dice:

ciao Maddy

la mia è una lettera rivolta all'amministratore perchè si svegli e si documenti evitando maggiori spese al condominio.     Attenderei quindi una sua risposta scritta che evidenzierà la sua ... impreparazione 

Ma se Macarlom sa già che l'assemblea non gli approverà mai un rimborso (e magari lo sa anche l'amministratore), a cosa serve convocare un'assemblea? Ad aumentare i costi del condominio tra raccomandate e compenso per assemblea straordinaria?

La procedura per la nomina giudiziale e per la revoca giudiziale sono praticamente identiche. 

Varia solo il fatto che - per legge e per logica - la revoca può essere chiesta solo dai condòmini, mentre la nomina può essere chiesta anche dall'amm.re dimissionario . 

In entrambi i casi è pacifico che il ricorso in Volontaria Giurisdizione se lo paghi chi lo ha promosso. 

In entrambi i casi è pacifico che chi ha promosso e pagato questa procedura nell'interesse dell'intera collettività (sia esso il Condòmino o l'Amm.re) abbia diritto a rivalersi delle spese sostenute nell'interesse della collettività. 

Per ovvi e basici principi di correttezza (e anche di deontologia Forense)...ovvio che prima di pretendere qualcosa per via giudiziale (il rimborso delle spese sostenute, in questo caso) si debba inoltrare formale richiesta di rimborso. 

Quindi : richiedere che l'argomento "rimborso spese per procedura di nomina Amm.re in favore di Macalorm" sia inserito in prossima assemblea è necessario. 

E se l'assemblea delibererà il diniego del rimborso ...Macalorm avra così (e solo così) tutti i presupposti per richiedere giudizialmente un rimborso che le/gli spetta ma che viene spocchiosamente negato dai suoi vicini di casa. 

 

Purtroppo il rimborso non spetta, neanche promuovendo una causa risarcitoria.

E questo per una serie di ragioni.

L’azione di recupero di quanto speso dal condomino è prevista solo nel caso del procedimento di revoca dell’amministratore, per la semplice ragione che quest’ultimo è un procedimento di natura contenziosa (anche se si svolge in sede di volontaria giurisdizione), a differenza di quello per la nomina dell’amministratore per i condominii dove tale figura è obbligatoria, che è invece una semplice procedura camerale di volontaria giurisdizione, dove non vi è alcuna soccombenza e quindi neppure è possibile una regolamentazione sulle spese.

Tra l’altro, nel regime antecedente alla L. 220/2012, era stato escluso – proprio nel procedimento di revoca - che le spese potessero essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, “in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto” (Cass. n. 18487 del 01/09/2014).

E’ lo stesso principio vale a maggior ragione anche nel procedimento di nomina; se il giudice nulla ha detto sulle spese, non è possibile recuperarle in altro modo (facendo così rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta).

Tra l’altro, come detto prima, il giudice (in sede di nomina) non potrebbe mai liquidare le spese (perché non vi è soccombenza), e se lo facesse il provvedimento è errato (oltre che facilmente annullabile in fase di reclamo).

Per esperienza, (come da decreto allegato) i giudici concludono il provvedimento di nomina con la dicitura secca e tranciante “Nulla sulle spese”, che taglia la testa al toro su eventuali future pretese, senza dimenticarsi – tra l’altro – che, per il procedimento di nomina, non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un avvocato.

Nulla toglie che l’assemblea possa comunque deliberare di suddividere il costo sostenuto per un’attività svolta anche nell’interesse del condominio.

A quel punto è preferibile convincere i condomini in tal senso, senza la possibilità (in caso di diniego) di agire in giudizio per una causa dove risulteresti sicuramente soccombente.

 

 

 

 

 

Decreto.jpg

--link_rimosso--

Qui abbiamo altra opinione di Avvocato che addirittura...considera le spese di procedura direttamente ripartibili tra tutti i condòmini e in ristoro del ricorrente...........

Non mi pare neanche un pochettino.

"Il condomino ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio solamente se, nell’ambito del procedimento di revoca, il giudice condanna l’amministratore alla refusione di tali costi. Se il giudice adito opta, come può accadere, per la compensazione delle spese, il condomino deve opporsi a tale decisione nello stesso giudizio, nei modi e nei termini di legge. Se non lo fa, la statuizione diventa definitiva ed inoppugnabile, con conseguenze impossibilità per il condomino di agire in separato giudizio contro gli altri condomini, per la ripetizione dei costi sostenuti" .

Da

http://www.studiocondominiale.eu/news/revoca-giudiziale-dellamministratore-condominio-paga-spese-legali

 

La questione riguarda poi le spese collegate al procedimento di nomina dell'amministratore, che è all'estremo opposto di quello per la revoca, con regole e principi ben diversi.

MADDY60 dice:

--link_rimosso--

Qui abbiamo altra opinione di Avvocato che addirittura...considera le spese di procedura direttamente ripartibili tra tutti i condòmini e in ristoro del ricorrente...........

"Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell’amministratore, sostenute dal ricorrente, sono poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali; invero, si applica la normativa in materia di spese legali pur trattandosi di una procedura “semplificata” di volontaria giurisdizione"

E' evidente che le spese "sono poste a carico del condominio" non le decide il condomino ma il giudice nell'ambito di quel procedimento, e non in un altro separato.

Macarlom dice:
Thorwald dice:

Non mi pare neanche un pochettino.

"Il condomino ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio solamente se, nell’ambito del procedimento di revoca, il giudice condanna l’amministratore alla refusione di tali costi. Se il giudice adito opta, come può accadere, per la compensazione delle spese, il condomino deve opporsi a tale decisione nello stesso giudizio, nei modi e nei termini di legge. Se non lo fa, la statuizione diventa definitiva ed inoppugnabile, con conseguenze impossibilità per il condomino di agire in separato giudizio contro gli altri condomini, per la ripetizione dei costi sostenuti"

Ed a quanto pare il giudice ha detto proprio così, copio ed incollo dal post iniziale scritto da Macarlom

" Alleghiamo fattura  di € 1.500,00 di cui esigiamo, come nostro diritto, pagamento dal condominio. La prego di far presente a tutti i condomini, anche attraverso il suo legale, che le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)- Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile – La prego di ricordare a tutti i condomini che tale richiesta non e’ soggetta a delibera assembleare, come dagli stessi erroneamente inteso nell’ultima AS del ------(vedi verbale, 3a pagina)".

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Ed a quanto pare il giudice ha detto proprio così, copio ed incollo dal post iniziale scritto da Macarlom

" Alleghiamo fattura  di € 1.500,00 di cui esigiamo, come nostro diritto, pagamento dal condominio. La prego di far presente a tutti i condomini, anche attraverso il suo legale, che le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)- Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile – La prego di ricordare a tutti i condomini che tale richiesta non e’ soggetta a delibera assembleare, come dagli stessi erroneamente inteso nell’ultima AS del ------(vedi verbale, 3a pagina)".

Questa lettera diffida mi pare che sia la lettera che Macarlom ha inviato all'amministratore di condominio e non che un ipotetico Giudice abbia detto proprio così

Leonardo53 dice:

Questa lettera diffida mi pare che sia la lettera che Macarlom ha inviato all'amministratore di condominio e non che un ipotetico Giudice abbia detto proprio così

Non lo so, se l'ha scritta Macarlom

Tullio Ts dice:

Ed a quanto pare il giudice ha detto proprio così, copio ed incollo dal post iniziale scritto da Macarlom

" Alleghiamo fattura  di € 1.500,00 di cui esigiamo, come nostro diritto, pagamento dal condominio. La prego di far presente a tutti i condomini, anche attraverso il suo legale, che le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)- Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile – La prego di ricordare a tutti i condomini che tale richiesta non e’ soggetta a delibera assembleare, come dagli stessi erroneamente inteso nell’ultima AS del ------(vedi verbale, 3a pagina)".

Pare che la Confusione sia destinata soltanto a moltiplicarsi...

Citi (pure in blu) questa frase : "Il condomino ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio solamente se, nell’ambito del procedimento di revoca, il giudice condanna l’amministratore alla refusione di tali costi."....e poi - secondo te - questa sarebbe proprio "giusta giusta e pure uguale" all'ipotesi dell'autrice del thread che....non solo non ha richiesto nessuna revoca bensì ha richiesto NOMINA, e quindi...non ci poteva essere nessuna "condanna (dell'amm.re revocato, visto che c'era da nominare e non da revocare)..... 

Allegria!!!

MADDY60 dice:

Pare che la Confusione sia destinata soltanto a moltiplicarsi...

👍

Poi c'è un'altra cosa da valutare.

Il condòmino, attraverso la diffida, ESIGE 1.500 euro dal condominio (non ha tentato nemmeno di mediare sul risarcimento).

Se vanno in causa per chiedere un risarcimento di 1.500 euro di spese legali per un ricorso in cui non era nemmeno obbligatoria l'assistenza dell'avvocato ma bastava un ricorso in carta semplice e meno di 100 euro di bolli, il Giudice accorderà 1.500 euro?

E se il Giudice accordasse solo le spese vive (100 euro) o al massimo un compenso inferiore a quello richiesto, compensando le spese della causa per risarcimento?

Se l'avvocato ha chiesto ha Macarlom 1.500 euro per presentare il ricorso, potrebbe chiedere almeno il doppio per portare avanti quest'altra causa.

E se il condominio non volesse accettare la sentenza e ricorrere in appello?

Leonardo53 dice:

Poi c'è un'altra cosa da valutare.

Il condòmino, attraverso la diffida, ESIGE 1.500 euro dal condominio (non ha tentato nemmeno di mediare sul risarcimento).

Se vanno in causa per chiedere un risarcimento di 1.500 euro di spese legali per un ricorso in cui non era nemmeno obbligatoria l'assistenza dell'avvocato ma bastava un ricorso in carta semplice e meno di 100 euro di bolli, il Giudice accorderà 1.500 euro?

E se il Giudice accordasse solo le spese vive (100 euro) o al massimo un compenso inferiore a quello richiesto, compensando le spese della causa per risarcimento?

Se l'avvocato ha chiesto ha Macarlom 1.500 euro per presentare il ricorso, potrebbe chiedere almeno il doppio per portare avanti quest'altra causa.

E se il condominio non volesse accettare la sentenza e ricorrere in appello?

In questo caso si potrebbe giungere sino in Cassazione, come sono arrivato io, non per mia volontà visto che avevo vinto 1° e appello, per ricorsi dalla parte avversa per c.a. 800.000 Lire (400 euro), e attendo ancora una definitiva dopo ben 17 anni. 

Modificato da Tullio Ts

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