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Timavo

Quorum costitutivi e deliberativi

condo77 dice:

Non ho ben capito se nel vostro condominio oltre all'amministratore avete revocato anche l'art. 1136...

😉

 

Articolo 1136 Codice civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

(1)L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio(2) [1129].

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio(3).

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo(4)(5).

@condo77 esattamente. Per deliberare in merito a nomina, conferma o revoca dell' amministratore, si fa riferimento alla maggioranza stabilita dal secondo comma. Come spiegato nel post originale, la metà del valore dell' edificio è riferito agli intervenuti in assemblea e la delibera viene assunta a maggioranza. Le sentenze post riforma lo confermano.

Tullio01 dice:

Sappi che la nomina è nulla e sarà sempre impugnabile senza limite di tempo;

 

- Secondo il Tribunale di Roma – sentenza 03/07/2019 n. 14039 – è nulla la delibera che nomini l’amministratore senza la prevista maggioranza di cui all’art.1136 del codice civile.

Solo annullabile, ne abbiamo già parlato ampiamente ma naturalmente ognuno resta della sua idea. 😉

 

Timavo dice:

@condo77 esattamente. Per deliberare in merito a nomina, conferma o revoca dell' amministratore, si fa riferimento alla maggioranza stabilita dal secondo comma. Come spiegato nel post originale, la metà del valore dell' edificio è riferito agli intervenuti in assemblea e la delibera viene assunta a maggioranza. Le sentenze post riforma lo confermano.

Sempre che arrivino a 500 mlm  😉

Timavo dice:

@condo77 esattamente. Per deliberare in merito a nomina, conferma o revoca dell' amministratore, si fa riferimento alla maggioranza stabilita dal secondo comma. Come spiegato nel post originale, la metà del valore dell' edificio è riferito agli intervenuti in assemblea e la delibera viene assunta a maggioranza. Le sentenze post riforma lo confermano.

metà valore dell'edificio = 500 millesimi

 

almeno che il vostro non sia un edificio a geometria variabile.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Solo annullabile, ne abbiamo già parlato ampiamente ma naturalmente ognuno resta della sua idea. 😉

 

Ok, restiamo ciascuno delle proprie idee, a me non cambia assolutamente nulla, io posto le sentenze per quelle che dicono senza nessuna pretesa da parte mia, ma se permetti posso consigliare oppure no?

condo77 dice:

metà valore dell'edificio = 500 millesimi

Infatti 👍

Modificato da Tullio01
Timavo dice:

Se esaminiamo la parte "...metà del valore dell' edificio..." a mio parere essa è riferita agli "intervenuti" e non alla maggioranza espressa attraverso la votazione, perchè qualsiasi interpretazione diversa da questa rischia di generare stalli, confusione, amministratori in prorogatio, tribunali intasati per delibere impugnate. E solitamente sono interpretazioni conservative e di parte, di coloro che preferiscono continuare in prorogatio, in attesa di un provvedimento di un Tribunale, che paralizzano la normale vita condominiale e di fatto rendono privo di qualsiasi potere l'attività dell' amministratore.

metà del valore dell'edificio è dizione chiarissima.

Se secondo te edificio e interventuti in assemblea sono sinonimi, temo che questa opinione non troverà alcuna conferma in nessun tribunale della repubblica.

Tullio01 dice:

ma se permetti posso consigliare oppure no? 

Ci mancherebbe. 👍

Come io posso sottolineare che il titolo dell'articolo ti da ragione, il testo della sentenza (per quel poco che è stato pubblicato) da ragione a me.

Tutto naturalmente nella mia sindacabilissima opinione. 🙂

Modificato da condo77
condo77 dice:

metà del valore dell'edificio è dizione chiarissima.

Se secondo te edificio e interventuti in assemblea sono sinonimi, temo che questa opinione non troverà alcuna conferma in nessun tribunale della repubblica.

E proprio per questo l'art 1136 cc è inderogabile, ovvero non si può scendere al di sotto di questi limiti, e sarebbe assolutamente nulla come ha affermato il Tribunale di Roma fatto salvo i condomini se ne freghino e accettino supinamente. 

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Sappi che la nomina è nulla e sarà sempre impugnabile senza limite di tempo;

 

- Secondo il Tribunale di Roma – sentenza 03/07/2019 n. 14039 – è nulla la delibera che nomini l’amministratore senza la prevista maggioranza di cui all’art.1136 del codice civile.

Prova ad esaminare quanto recita il secondo comma del 1136. Le parole chiave sono "la metà del valore dell'edificio" riferito agli intervenuti all' assemblea e le delibere assunte a maggioranza. Qualsiasi altra interpretazione provoca la paralisi del condominio e non era questa l' intenzione del legislatore in fase di riforma.

Timavo dice:

Prova ad esaminare quanto recita il secondo comma del 1136. Le parole chiave sono "la metà del valore dell'edificio" riferito agli intervenuti all' assemblea e le delibere assunte a maggioranza. Qualsiasi altra interpretazione provoca la paralisi del condominio e non era questa l' intenzione del legislatore in fase di riforma.

Secondo te quanto vale la metà dell'edificio di 1000/1000?

Timavo dice:

Prova ad esaminare quanto recita il secondo comma del 1136. Le parole chiave sono "la metà del valore dell'edificio" riferito agli intervenuti all' assemblea e le delibere assunte a maggioranza. Qualsiasi altra interpretazione provoca la paralisi del condominio e non era questa l' intenzione del legislatore in fase di riforma.

Fosse vero quanto affermi (non lo è) allora varrebbe per tutte le delibere, non solo per nomina e revoca dell'amministratore.

Quindi basterebbe sempre la maggioranza dei millesimi dei convenuti, non servirebbe mai raggiungere i 500 millesimi.

Ci sono tonnellate di sentenze di segno contrario, ante 2012, post 2012 e scommetto anche del 2012.

 

Tullio01 dice:

Secondo te quanto vale la metà dell'edificio di 1000/1000?

500/500 😄

 

Timavo dice:

Quorum costitutivo di 676 millesimi, conferma incarico 322 si e 354 no. Amministratore in prorogatio. Presentato preventivo nuovo amministratore approvato con 354 si, 322 no. Conferito incarico nuovo amministratore. Se avessero voluto, avrebbero potuto provare ad impugnare.

concordo.

avrebbero potuto impugnare e avranno avuto i loro bravi motivi per non farlo.

 

ciò non toglie che la nomina è annullabile.

 

ciò che è atato postato da @Leonardo53 , oltre che essere contestato e basta, andava approfondito e avresti trovato questo (riportato anche da @Tullio01 ).

 

 

Annullabilità / Nullità

Nel caso in cui l’assemblea nomini l’amministratore senza avere le maggioranze di cui all’articolo 1136 comma 2 c.c., la relativa delibera è annullabile e non nulla (per quanto riguarda il vizio di maggioranza).

Quanto sopra è confermato dalla nota sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 4806/2005.

Sul punto, si richiama anche la sentenza del Tribunale di Roma n. 14039 del 03.07.2019:

“Invero non è stato raggiunto il più elevato quorum di cui al secondo comma dell’art. 1136 cc previsto per delibere aventi ad oggetto la nomina dell’amministratore ed in particolare non risulta raggiunta una maggioranza che abbia rappresentato almeno la metà del valore dell’edificio come emerso chiaramente fra l’altro dalla ctu espletata (non validamente contestata dalla parte convenuta costituita: v. elaborato) che ha ricostruito correttamente il valore della partecipazione dei singoli condomini.

Di conseguenza l’impugnata delibera deve essere annullata (Cass. SSUU 4806/05)”.

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Tullio01 dice:

Secondo te quanto vale la metà dell'edificio di 1000/1000?

500/1000. Infatti il quorum costitutivo è stato ampiamente superato. Volendo fare un esempio pratico: l' amministratore ha il suo bel studio nel locale condominiale da lui gestito ed il proprietario, che rappresenta 10/1000, vuole assolutamente che lui resti nel suo incarico e continui a pagargli l' affitto. Il resto del condominio si esprime in merito alla sua conferma, con voto contrario per 499/1000 mentre i favorevoli sono solo 10/1000. Quindi cosa si fa? L' assemblea è effettivamente di 509/1000 e la maggioranza di 499/1000 ha deciso per la sua revoca e la contestuale nomina del nuovo amministratore. Il proprietario dei 10/1000 se vuole, ha facoltà di impugnare.

Timavo dice:

la metà del valore dell' edificio è riferito agli intervenuti in assemblea

quindi il valore dell'edificio è variabile ... ?

Timavo dice:

500/1000. Infatti il quorum costitutivo è stato ampiamente superato.

500 mlm non è il quorum costitutivo ma quello deliberativo, stai facendo confusione tra i due valori, per cui se la delibera non arriva a 500 mlm  e la maggioranza delle teste presenti in assemblea la delibera è invalida (nulla secondo il Tribunale di Roma e annullabile secondo altre interpretazioni)

Modificato da Tullio01
paul_cayard dice:

quindi il valore dell'edificio è variabile ... ?

No. Se gli intervenuti all' assemblea superano i 500/1000 si può procedere alla votazione che delibererà a maggioranza. Ogni altra soluzione che non permette il superamento del quorum costitutivo di 500/1000 o il quorum deliberativo di 500/1000 provoca la paralisi del condominio. E' un dato di fatto che non fa gli interessi del condominio, ma solo il gioco di certi amministratori.

Modificato da Timavo
paul_cayard dice:

quindi il valore dell'edificio è variabile ... ?

Non segue le oscillazioni del mercato immobiliare, ma quelle della partecipazione all'assemblea.

Assemblea costituita in 2a convocazione con 1/3 dei millesimi.

Poi la maggior parte dei condomini va a mangiarsi un gelato perché non a conoscenza delle innovazioni a geometria variabile, restano 2 posti auto con 1 millesimo ciascuno e deliberano all'unanimità di demolire il condominio e realizzare un campo da tennis.

Delibera valida. 😉

 

 

Modificato da condo77
  • Haha 1
Timavo dice:

@condo77 esattamente. Per deliberare in merito a nomina, conferma o revoca dell' amministratore, si fa riferimento alla maggioranza stabilita dal secondo comma. Come spiegato nel post originale, la metà del valore dell' edificio è riferito agli intervenuti in assemblea e la delibera viene assunta a maggioranza. Le sentenze post riforma lo confermano.

vedi, un conto è il valore dell'edificio (fisso a 500/1000), altro conto è il valore degli intervenuti all'assemblea (variabile in funzione delle teste presenti o rappresentate per delega)

condo77 dice:

Non segue le oscillazioni del mercato immobiliare, ma quelle della partecipazione all'assemblea.

Assemblea costituita in 2a convocazione con 1/3 dei millesimi.

Poi la maggior parte dei condomini va a mangiarsi un gelato perché non a conoscenza delle innovazioni a geometria variabile, restano 2 garage con 1 millesimo ciascuno e deliberano all'unanimità di demolire il condominio e realizzare un campo da tennis.

Delibera valida. 😉

 

 

Sicuro, annullabile certamente 😂

 

Ma se nessuno impugna entro i 30 gg sarà valida 😁

Modificato da Tullio01
Timavo dice:

Se gli intervenuti all' assemblea superano i 500/1000 si può procedere alla votazione che delibererà a maggioranza

... a maggioranza nel rispetto del secondo comma art. 1136 inderogabile ...

maggioranza degli intervenuti che però comunque debbono rappresentare 500/1000

Tullio01 dice:

Sicuro, annullabile certamente 😂

No, per Timavo non è nemmeno annullabile, ha deliberato l'unanimità dell'edificio presente in assemblea.

Se l'amministratore non chiama le ruspe commette un illecito. 😄

 

A parte la facile ironia, nessuno spiega come mai certi amministratori si arrogano il diritto di manipolare e pilotare le assemblee, come successo nel mio caso. Votazione contro 354 a 322 e lui voleva scrivere che l'incarico era rinnovato.

condo77 dice:

No, per Timavo non è nemmeno annullabile, ha deliberato l'unanimità dell'edificio presente in assemblea.

Se l'amministratore non chiama le ruspe commette un illecito. 😄

 

Comunque non stiamo parlando di demolizione ma di revoca e nomina e l'art 1136 cc è inderogabile.

Modificato da Tullio01
Timavo dice:

A parte la facile ironia, nessuno spiega come mai certi amministratori si arrogano il diritto di manipolare e pilotare le assemblee, come successo nel mio caso. Votazione contro 354 a 322 e lui voleva scrivere che l'incarico era rinnovato.

Su questo hai ragione, però stigmatizzare il comportamento scorretto dell'amministratore non deve portare a modificare il codice civile, perché a parte l'ironia ci si può fare del male.

paul_cayard dice:

... a maggioranza nel rispetto del secondo comma art. 1136 inderogabile ...

maggioranza degli intervenuti che però comunque debbono rappresentare 500/1000

Esatto. Gli intervenuti erano superiori ai 500/1000. La maggioranza si è espressa. Se uno vuole impugnare, impugni pure, Di sicuro l'incarico a quell'amministratore non è stato confermato.

Tullio01 dice:

Comunque non stiamo parlando di demolizione ma di revoca e nomina e l'art 1136 cc è inderogabile.

Sì sì, era solo per portare alle estreme conseguenze la tesi di Timavo.

Una sorta di dimostrazione per assurdo. 🙂

 

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