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mcarlo65

Convocazione assemblea e chiarimenti sul quorum

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 Buona sera 

 Ho un quesito un po’ particolare da porre. 

Abbiamo richiesto all’amministratore la convocazione di un’assemblea ex art. 66

 Con all’odg

 revoca e nomina amministratore 

nomina revisore contabile 

 

 L’amministratore ha inviato a molti la convocazione via mail inserendo inoltre all’ordine del giorno un tema che non riguardava la nostra richiesta .

 

 Vi chiedo innanzitutto se è lecito inserire in un’assemblea che dovrà discutere un argomento importante e richiesto sulla base di un articolo specifico inserire altri temi all’ordine del giorno. 

 

 Inoltre alcuni condomini dichiarano di non aver ricevuto la mail .  Probabilmente a questo invierà una raccomandata addebitando successivamente il costo della spedizione .

 

 È lecito girare su richiesta del condomino che non ha ricevuto la mail la nostra convocazione e lo stesso successivamente può comunicare all’amministratore di essere stato informato? Risparmiando quindi anche l’invio della raccomandata ed accelerando così i tempi? 

 

 Da ultimo vi chiedo oltre alla conferma del quorum costitutivo di 1/3 dei millesimi se il quorum deliberativo necessario alla revoca E nomina dell’amministratore in seconda convocazione è di 501 millesimi  O se invece di  667 Come comunicato dallo stesso.

 

grazie

 

Ciao Carlo.

Il quorum deliberativo in seconda convocazione per la nomina dell'amministratore è di 501 millesimi del valore del condominio. 

Il quorum costitutivo in seconda convocazione è di 334 millesimi.

Concordo sul comunicare all'amministratore di aver ricevuto la comunicazione se questa è stata girata da qualche condomino per velocizzare i tempi.

x @mcarlo65

Una precisazione la nomina dell'amministratore si ha sia in prima che in seconda convocazione con il quorum del 2° con art. 1136 cc 

 

- Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

metà di 1000/1000 sono 500/1000

 

Inoltre le convocazioni devono giungere a norma dell'art 66 Dacc con norma inderogabile, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano 

 

- L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

 

L'amministratore può aggiungere nuovi argomenti a quelli richiesti dai condomini all'OdG di questa assemblea, nulla lo vieta.

Tullio01 dice:

Inoltre le convocazioni devono giungere a norma dell'art 66 Dacc con norma inderogabile, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano 

se non sono fatte in questa maniera  che ha enunciato Tullio01 chi non ha ricevuto la convocazione può impugnare e rendere nulla le assemblea.

chi non ha ricevuto la convocazione e ne ha notizia sta sua discrezionalità se partecipare o impugnare le delibere. 

dipenderà da voi se correre il rischio di fare l'assemblea, con le convocazioni non corrette.

 

Antonio

Ho indicato il quorum di 501 millesimi in quanto se dovessero presentarsi tutti i proprietari nel caso 1000 millesimi e 500 votassero a favore della revoca e 500 contro non si potrebbe procedere alla revoca/nomina.

Concordo diversamente sui 500 millesimi.

Per quanto riguarda la convocazione invece chiedo io un chiarimento se possibile.

Qualora i condomini avessero autorizzato esplicitamente l'amministratore a voler inoltrare le comunicazioni relative alle convocazioni delle assemblee via mail ordinaria sarebbero in contrasto con la norma di cui all'art. 66?

Grazie

  • Grazie 1
inquilinoignaro dice:

Ho indicato il quorum di 501 millesimi in quanto se dovessero presentarsi tutti i proprietari nel caso 1000 millesimi e 500 votassero a favore della revoca e 500 contro non si potrebbe procedere alla revoca/nomina.

Concordo diversamente sui 500 millesimi.

👍 Infatti , per questo motivo il Codice dice "almeno la metà del valore ..."

 

500 mlm contro 500 mlm è parità, difficile ma non impossibile che capiti,

e si potrebbe ripetere la votazione (soluzione che a me sembra valida) oppure adire al giudice con l'art 1105 cc

 

- Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

inquilinoignaro dice:

Qualora i condomini avessero autorizzato esplicitamente l'amministratore a voler inoltrare le comunicazioni relative alle convocazioni delle assemblee via mail ordinaria sarebbero in contrasto con la norma di cui all'art. 66?

Grazie

Si sarebbero in contrasto insanabile anche fosse deciso all'unanimità.

Tullio01 dice:

👍 Infatti , per questo motivo il Codice dice "almeno la metà del valore ..."

 

500 mlm contro 500 mlm è parità, difficile ma non impossibile che capiti,

e si potrebbe ripetere la votazione (soluzione che a me sembra valida) oppure adire al giudice con l'art 1105 cc

 

- Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Si sarebbero in contrasto insanabile anche fosse deciso all'unanimità.

Grazie a tutti per le risposte 

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