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calogero.truglio

Lavori straordinari - sostituzione montauto con rampa di accesso -.

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Buongiorno a tutti,

nel mio condominio esistono dei box, sottostanti l'edificio condominiale, ricavati nei piani scantinati ( - 1 e - 2 ), un tempo adibiti a palestra e prima ancora a locali archivi.

La Società proprietaria degli scantinati per permettere l'accesso alle autovetture ai box - 2 ha impiantato un montauto, tutt'ora in funzione. 

Detti box sono stati poi messi in vendita libera ed acquistati soprattutto da soggetti che non abitano nel condominio.

I proprietari dei box posti a - 2 per sopperire ai saltuari disagi cagionati dal fermo montauto per guasto, hanno presentato in assemblea condominiale , a mezzo dell'amministratore, una relazione di fattibilità in deroga al D.M. 1/2/1985 punto 2, a firma di un architetto iscritto all'albo, di una rampa di accesso, in sostituzione dell'attuale montauto.

La rampa si estenderebbe in parte al di fuori del condominio ed avrebbe una pendenza del 25%. 

Altresì, sarebbe necessario allargare una strettoia di accesso, posta tra due pilastri, dove adesso è ubicato il montauto in questione. I lavori durerebbero almeno tre mesi e il costo sarebbe a totale carico dei proprietari dei box.

I presenti all'assemblea generale hanno discusso informalmente, esprimendo a maggioranza un parere sfavorevole per i lavori di cui trattasi.

L'amministratore del condominio, invece, ha già espresso il suo parere favorevole per iscritto  ed inoltre ha indetto un'assemblea riservata solo ai proprietari dei box per discutere ed approfondire le varie problematiche sottese.

Alla luce di quanto espresso, i miei quesiti sono:

a) i condomini non proprietari di box possono essere esclusi dall'assemblea dedicata al progetto per esprimere il proprio parere?

b) è previsto il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea formato da tutti i proprietari (condomini e box) ?

c) nel caso in specie qual è il quorum costitutivo e quale quello deliberativo ?

d) In ultima analisi, poiché i lavori previsti sono alquanto invasivi e di una certa entità e qualora l'assemblea deliberasse sulla realizzazione del progetto, quali sono le azioni legali che i condomini in disaccordo possono mettere in atto?

 

In attesa dei vostri qualificati e graditi pareri, invio cordiali saluti.

 

 

calogero.truglio dice:

Buongiorno a tutti,

nel mio condominio esistono dei box, sottostanti l'edificio condominiale, ricavati nei piani scantinati ( - 1 e - 2 ), un tempo adibiti a palestra e prima ancora a locali archivi.

La Società proprietaria degli scantinati per permettere l'accesso alle autovetture ai box - 2 ha impiantato un montauto, tutt'ora in funzione. 

Detti box sono stati poi messi in vendita libera ed acquistati soprattutto da soggetti che non abitano nel condominio.

I proprietari dei box posti a - 2 per sopperire ai saltuari disagi cagionati dal fermo montauto per guasto, hanno presentato in assemblea condominiale , a mezzo dell'amministratore, una relazione di fattibilità in deroga al D.M. 1/2/1985 punto 2, a firma di un architetto iscritto all'albo, di una rampa di accesso, in sostituzione dell'attuale montauto.

La rampa si estenderebbe in parte al di fuori del condominio ed avrebbe una pendenza del 25%. 

Altresì, sarebbe necessario allargare una strettoia di accesso, posta tra due pilastri, dove adesso è ubicato il montauto in questione. I lavori durerebbero almeno tre mesi e il costo sarebbe a totale carico dei proprietari dei box.

I presenti all'assemblea generale hanno discusso informalmente, esprimendo a maggioranza un parere sfavorevole per i lavori di cui trattasi.

L'amministratore del condominio, invece, ha già espresso il suo parere favorevole per iscritto  ed inoltre ha indetto un'assemblea riservata solo ai proprietari dei box per discutere ed approfondire le varie problematiche sottese.

Alla luce di quanto espresso, i miei quesiti sono:

a) i condomini non proprietari di box possono essere esclusi dall'assemblea dedicata al progetto per esprimere il proprio parere?

b) è previsto il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea formato da tutti i proprietari (condomini e box) ?

c) nel caso in specie qual è il quorum costitutivo e quale quello deliberativo ?

d) In ultima analisi, poiché i lavori previsti sono alquanto invasivi e di una certa entità e qualora l'assemblea deliberasse sulla realizzazione del progetto, quali sono le azioni legali che i condomini in disaccordo possono mettere in atto?

 

In attesa dei vostri qualificati e graditi pareri, invio cordiali saluti.

 

 

Ciao 

In ogni caso l'amministratore sta sbagliando. Qualsiasi modifica nella destinazione di parti comuni deve essere provata dai condomini è l'amministratore non ha nessun titolo di decidere e di rilasciare dichiarazioni non autorizzate dell'assemblea di condominio regolarmente costituita che li decide All'unanimità dei partecipanti al condominio.

Meri dice:

A chi appartiene il suolo dove dovrebbe sorgere la rampa?.

Parte della rampa sarebbe ricavata sulla porzione di suolo dove adesso c'è il montauto il quale è ubicato sotto un appartamento, così come la rimanente porzione di rampa si estende al di sotto del condominio.  L'appartenenza del suolo interessato dovrebbe fare capo ai proprietari dei box.

Modificato da calogero.truglio
camillo50 dice:

Ciao 

In ogni caso l'amministratore sta sbagliando. Qualsiasi modifica nella destinazione di parti comuni deve essere provata dai condomini è l'amministratore non ha nessun titolo di decidere e di rilasciare dichiarazioni non autorizzate dell'assemblea di condominio regolarmente costituita che li decide All'unanimità dei partecipanti al condominio.

Il problema principale non è se l'amministratore sbaglia o no, ma se i proprietari dei box che insistono totalmente sotto il condominio possano a loro piacimento scavare e modificare parti del sottostante.

calogero.truglio dice:

Il problema principale non è se l'amministratore sbaglia o no, ma se i proprietari dei box che insistono totalmente sotto il condominio possano a loro piacimento scavare e modificare parti del sottostante.

ciao

 

non possono fare scavi in quanto il sottosuolo del lotto su cui sorge il condominio è di proprietà del condominio

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