#76 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: (per la cronaca, si ripete, conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg” NOOOOOO vale il 2° comma dell'art 1136 e non il terzo per la revoca e nomina Per la sola riconferma vale il 3° comma questo si, e addirittura si potrebbe riconfermare per il solo fatto che non si nomini un altro. Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#77 Inviato 12 Luglio, 2020 Tullio01 dice: NOOOOOO vale il 2° comma dell'art 1136 e non il terzo per la revoca e nomina Per la sola riconferma vale il 3° comma questo si. Quindi secondo te il Tribunale di Palermo ha sentenziato una ciofeca. Va poi detto che recenti sentenze hanno equiparato nomina e riconferma, per gli effetti giuridici che producono. Quindi per entrambe valgono gli stessi quorum. Modificato 12 Luglio, 2020 da Timavo
#78 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: (per la cronaca, si ripete, conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell’assemblea e 333,33 millesimi per l’approvazione degli oggetti posti all’Odg” posta la sentenza. quella è una frase generica e vediamo a quale punto dell'odg fa riferimento la contestazione e la relativa sentenza ... comunque io lascio. vedo se posso essere di utilità a qualche altro forumista. buona giornata.
#79 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Quindi secondo te il Tribunale di Palermo ha sentenziato una ciofeca Il tribunale di Palermo (tra parentesi) aveva scritto 500 mlm questo per la nomina di un successore e non per la riconferma. Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#80 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Quindi secondo voi il Tribunale di Palermo ha sentenziato una fesseria. Questa la sentenza integrale, se trovi qlc che contraddica quanto da noi affermato gentilmente riportalo perché a mio avviso non c'è nulla: Tribunale di Palermo 23/29 gennaio 2015 Sezione seconda civile Il Giudice Unico, Fabrizio Zagarella , nella causa iscritta al 10937 / 2013 , riservata in decisione all'udienza del 21/11/2014 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A pendente tra le parti: … , elettivamente domiciliato presso l'avv. … che lo rappresenta e difende per mandati in atti – ATTORE e Condominio di via …, rappresentato e difeso dall’avv. … che lo rappresenta e difende per mandato in atti - CONVENUTO *§*§* Avente ad oggetto: impugnazione di delibera di assemblea di condominio Conclusioni delle parti: come in atti **§*§** In fatto e in diritto I - La normativa di riferimento che disciplina l'adozione della delibera di conferma dell'amministratore di un condominio è rinvenibile, quanto alla regolare costituzione dell'assemblea dei condomini e delle maggioranze necessarie per la sua validità, nel combinato disposto degli artt. 1135 e 1136 c.c.. In particolare, in seconda convocazione, come il caso di specie rappresenta, l'assemblea dei condomini fu costituita regolarmente, nel rispetto delle superiori previsioni normative, con la presenza dei condomini titolari di 830,36 millesimi del valore della proprietà condominiale, quantità ben oltre superiore al terzo del valore dell'edificio prescritto dal 3° comma dell'art. 1136 c.c. Vi è più il numero dei partecipanti all'assemblea era visibilmente superiore al terzo dei partecipanti all'intero condominio, siccome disposto dalla medesima norma. Invero sul punto va rilevato, in mancanza di differente prova, che il Condominio di via …, sembra composto da diciotto soggetti titolari di unità immobiliari, una delle quali è costituito dal garage. Detto garage - lo traiamo dal rendiconto della gestione - non è intestato ad alcun soggetto specifico, di guisa che deve presumersi di proprietà comune dei condomini tutti. In tal modo in prima del condominio, tra le quali attività devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014, sarà di un terzo, cioè 5,33 [refuso, si intende 333,33] per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'odg. All'assemblea del 14 giugno 2013 intervennero otto condomini su diciassette, che erano titolari di millesimi 830,36. La delibera poi fu adottata dai condomini titolari di 421,23 millesimi, un valore ben superiore ai necessari 333,33. Dunque non può contestarsi la validità dell'adottata delibera. II - L'assemblea del 14.06.2013 approvò a maggioranza dei presenti e dei valori della proprietà il rendiconto delle spese presentò dall'amministratore per l'anno 2012. … impugna il rendiconto poiché l'amministratore non avrebbe tento conto delle sue richieste avanzate con lettere racc. a.r del 224.11.2012 e del 25.01.2013. Il motivo addotto dall'opponente risulta infondato quanto alla domanda n. 2 delle sue implorative conclusive. Invero l'attrice ha partecipato all'assemblea del 14 giugno 2013 delegando all'uopo …. L'assemblea approvò il rendiconto a maggioranza, come sopra riferito, nonostante il dissenso manifestato dal delegato dell'odierna attrice. L'attrice assume l'invalidità della delibera poiché essa non ha ricevuto da parte dell'amministratore il prospetto delle spese condominiali a lei imputate e dei pagamenti da convocazione la maggioranza dei condomini è pari alla metà più una delle stesse diciassette unità immobiliari, mentre in seconda convocazione la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria. essa effettuati al medesimo amministratore, e nonostante le espresse richieste elevate di chiarimenti. Ex actis (doc. 5 prod. Convenuto) emerge che all'Odg del 14.06.2013 fu collocata la discussione per l'approvazione del rendiconto che, in quella sede, fu approvata dall'assemblea dei condomini previa illustrazione fornitane dall'amministratore e dopo l'esibizione dello stesso rendiconto e del prospetto di ripartizione delle spese. Le doglianze sollevate dall'attrice, in realtà, erano state già in precedenza soddisfatte dall'amministratore e contestate con le lettere r.r. dei 26.04.1012 e del 7.09.2012 dove egli aveva dato piena risposta alle lamentele dell'odierna attrice. Con tali lettere, peraltro, l'amministratore costituì in mora la medesima … per il pagamento della somma di euro … , sicché, in difetto di prova specifica contraria che giustifichi i motivi di opposizione nel merito alle singole voci per cui l'attrice è debitrice del condominio, e che la stessa non ha qui fornito, essa rimane morosa verso il Condominio e la sua opposizione è priva di qualsiasi fondamento. Anche il motivo di cui alla domanda n. 3 delle conclusioni dell'attrice appare radicalmente infondato. Esso attiene alle spese di lettura del contatore dei consumi idrici e contabilità degli stessi. L'attrice assume che tali voci non siano mai state approvate dall'assemblea dei condomini. Orbene dette voci di spesa non debbono in alcun modo essere oggetto di specifica delibera assertiva, poiché attengono a spese imputate dalla medesima azienda erogatrice dei servizi idrici, per cui non si comprende a che titolo dovrebbero essere riferite alla gestione dell'amministratore. Infine una brevissima considerazione va effettuata con riferimento alle spese che l'attrice contesta relativamente all'unità immobiliare in comproprietà con la sorella …. E' evidente che l'attrice è del tutto carente di legittimazione attiva ad impugnare la delibera correlativamente alla quota delle spese imputabili alla sorella, soggetto nei cui confronti non si è costituito il contraddittorio fra le parti dell'odierno giudizio. Il rigetto delle domande attrici si impone de plano per quanto sopra rassegnato. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e si indicano equitativamente in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie generali del 15%, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge. P.Q.M. Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Definitivamente pronunziando. Rigetta le domande formulate da … nei confronti del Condominio convenuto perché infondate in fatto e in diritto. Dichiara … carente di legittimazione attiva ad impugnare la delibera 14.06.2013 con riferimento alle poste economiche attribuite dall'amministratore pro-tempore nel rendiconto della gestione dell'anno 2012 a .., soggetto estraneo al giudizio. Condanna l'attrice al pagamento in favore del Condominio convenuto delle spese di causa indicate in motivazione in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. perché infondata in fatto e in diritto. Sentenza esecutiva ope legis. Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2015 Il Giudice Fabrizio Zagarella Modificato 12 Luglio, 2020 da condo77 1
#81 Inviato 12 Luglio, 2020 condo77 dice: Questa la sentenza integrale, Bravissimo e complimenti per averla trovata integrale (copio e archivio) 👍 1 1
#82 Inviato 12 Luglio, 2020 condo77 dice: Questa la sentenza integrale, se trovi qlc che contraddica quanto da noi affermato gentilmente riportalo perché a mio avviso non c'è nulla: Tribunale di Palermo 23/29 gennaio 2015 Sezione seconda civile Il Giudice Unico, Fabrizio Zagarella , nella causa iscritta al 10937 / 2013 , riservata in decisione all'udienza del 21/11/2014 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A pendente tra le parti: … , elettivamente domiciliato presso l'avv. … che lo rappresenta e difende per mandati in atti – ATTORE e Condominio di via …, rappresentato e difeso dall’avv. … che lo rappresenta e difende per mandato in atti - CONVENUTO *§*§* Avente ad oggetto: impugnazione di delibera di assemblea di condominio Conclusioni delle parti: come in atti **§*§** In fatto e in diritto I - La normativa di riferimento che disciplina l'adozione della delibera di conferma dell'amministratore di un condominio è rinvenibile, quanto alla regolare costituzione dell'assemblea dei condomini e delle maggioranze necessarie per la sua validità, nel combinato disposto degli artt. 1135 e 1136 c.c.. In particolare, in seconda convocazione, come il caso di specie rappresenta, l'assemblea dei condomini fu costituita regolarmente, nel rispetto delle superiori previsioni normative, con la presenza dei condomini titolari di 830,36 millesimi del valore della proprietà condominiale, quantità ben oltre superiore al terzo del valore dell'edificio prescritto dal 3° comma dell'art. 1136 c.c. Vi è più il numero dei partecipanti all'assemblea era visibilmente superiore al terzo dei partecipanti all'intero condominio, siccome disposto dalla medesima norma. Invero sul punto va rilevato, in mancanza di differente prova, che il Condominio di via …, sembra composto da diciotto soggetti titolari di unità immobiliari, una delle quali è costituito dal garage. Detto garage - lo traiamo dal rendiconto della gestione - non è intestato ad alcun soggetto specifico, di guisa che deve presumersi di proprietà comune dei condomini tutti. In tal modo in prima del condominio, tra le quali attività devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014, sarà di un terzo, cioè 5,33 [refuso, si intende 333,33] per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'odg. All'assemblea del 14 giugno 2013 intervennero otto condomini su diciassette, che erano titolari di millesimi 830,36. La delibera poi fu adottata dai condomini titolari di 421,23 millesimi, un valore ben superiore ai necessari 333,33. Dunque non può contestarsi la validità dell'adottata delibera. II - L'assemblea del 14.06.2013 approvò a maggioranza dei presenti e dei valori della proprietà il rendiconto delle spese presentò dall'amministratore per l'anno 2012. … impugna il rendiconto poiché l'amministratore non avrebbe tento conto delle sue richieste avanzate con lettere racc. a.r del 224.11.2012 e del 25.01.2013. Il motivo addotto dall'opponente risulta infondato quanto alla domanda n. 2 delle sue implorative conclusive. Invero l'attrice ha partecipato all'assemblea del 14 giugno 2013 delegando all'uopo …. L'assemblea approvò il rendiconto a maggioranza, come sopra riferito, nonostante il dissenso manifestato dal delegato dell'odierna attrice. L'attrice assume l'invalidità della delibera poiché essa non ha ricevuto da parte dell'amministratore il prospetto delle spese condominiali a lei imputate e dei pagamenti da convocazione la maggioranza dei condomini è pari alla metà più una delle stesse diciassette unità immobiliari, mentre in seconda convocazione la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria. essa effettuati al medesimo amministratore, e nonostante le espresse richieste elevate di chiarimenti. Ex actis (doc. 5 prod. Convenuto) emerge che all'Odg del 14.06.2013 fu collocata la discussione per l'approvazione del rendiconto che, in quella sede, fu approvata dall'assemblea dei condomini previa illustrazione fornitane dall'amministratore e dopo l'esibizione dello stesso rendiconto e del prospetto di ripartizione delle spese. Le doglianze sollevate dall'attrice, in realtà, erano state già in precedenza soddisfatte dall'amministratore e contestate con le lettere r.r. dei 26.04.1012 e del 7.09.2012 dove egli aveva dato piena risposta alle lamentele dell'odierna attrice. Con tali lettere, peraltro, l'amministratore costituì in mora la medesima … per il pagamento della somma di euro … , sicché, in difetto di prova specifica contraria che giustifichi i motivi di opposizione nel merito alle singole voci per cui l'attrice è debitrice del condominio, e che la stessa non ha qui fornito, essa rimane morosa verso il Condominio e la sua opposizione è priva di qualsiasi fondamento. Anche il motivo di cui alla domanda n. 3 delle conclusioni dell'attrice appare radicalmente infondato. Esso attiene alle spese di lettura del contatore dei consumi idrici e contabilità degli stessi. L'attrice assume che tali voci non siano mai state approvate dall'assemblea dei condomini. Orbene dette voci di spesa non debbono in alcun modo essere oggetto di specifica delibera assertiva, poiché attengono a spese imputate dalla medesima azienda erogatrice dei servizi idrici, per cui non si comprende a che titolo dovrebbero essere riferite alla gestione dell'amministratore. Infine una brevissima considerazione va effettuata con riferimento alle spese che l'attrice contesta relativamente all'unità immobiliare in comproprietà con la sorella …. E' evidente che l'attrice è del tutto carente di legittimazione attiva ad impugnare la delibera correlativamente alla quota delle spese imputabili alla sorella, soggetto nei cui confronti non si è costituito il contraddittorio fra le parti dell'odierno giudizio. Il rigetto delle domande attrici si impone de plano per quanto sopra rassegnato. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e si indicano equitativamente in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie generali del 15%, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge. P.Q.M. Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Definitivamente pronunziando. Rigetta le domande formulate da … nei confronti del Condominio convenuto perché infondate in fatto e in diritto. Dichiara … carente di legittimazione attiva ad impugnare la delibera 14.06.2013 con riferimento alle poste economiche attribuite dall'amministratore pro-tempore nel rendiconto della gestione dell'anno 2012 a .., soggetto estraneo al giudizio. Condanna l'attrice al pagamento in favore del Condominio convenuto delle spese di causa indicate in motivazione in complessivi euro 1.200,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge. perché infondata in fatto e in diritto. Sentenza esecutiva ope legis. Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2015 Il Giudice Fabrizio Zagarella Fonte?
#85 Inviato 12 Luglio, 2020 condo77 dice: Apperò, vi ho lasciato due ora a pagina 1 e vi ritrovo a pagina 4. Che soddisfazione, però vedere che tutti leggono attenta,ente. Che differenza c'è tra questa sentenza e la mia glinkata nel post n. 8 a pagina 1? 😊
#86 Inviato 12 Luglio, 2020 Leonardo53 dice: Apperò, vi ho lasciato due ora a pagina 1 e vi ritrovo a pagina 4. Che soddisfazione, però vedere che tutti leggono attenta,ente. Che differenza c'è tra questa sentenza e la mia glinkata nel post n. 8 a pagina 1? 😊 Mai affermato ci fossero differenze, è lo stesso link... 😉 PS: cmq sì hai ragione, mi ero perso il fatto tu l'avessi già linkata e l'ho nuovamente cercata 😄 questo conferma che bisognerebbe fermarsi a pagina 1, dove tutto quello che c'era da scrivere è già scritto... Modificato 12 Luglio, 2020 da condo77
#87 Inviato 12 Luglio, 2020 Ah, ma come cavolo ho scritto? Vabbè un po' il sonno e un po' la distrazione perchè stavo guardando la Faerrari ma ora sono tutto del forum visto che anche la Ferrari è stata capace di distruggere tutto al post 3 (curva 3) di pagina 1 (giro 1). Hanno giocato all'autoscontro tra loro e sono usciti al primo giro. Roba da matti, forse anche più da matti che arrivare a pagina 4 in questa discussione 😂
#88 Inviato 12 Luglio, 2020 Leonardo53 dice: Apperò, vi ho lasciato due ora a pagina 1 e vi ritrovo a pagina 4. Che soddisfazione, però vedere che tutti leggono attenta,ente. Che differenza c'è tra questa sentenza e la mia glinkata nel post n. 8 a pagina 1? 😊 Complimenti anche a te Leonardo, sinceramente posso dirti che non l'avevo neppure aperto quel link, altrimenti non saremmo arrivati a pagina 4 😉 Comunque tutto è bene ciò che finisce bene e l'art 1136 cc è il nostro faro ☺️
#89 Inviato 12 Luglio, 2020 condo77 dice: Quindi questa sentenza dice che in seconda convocazione sono sufficienti 333 millesimi per la conferma dell' amministratore. Mentre la giurisprudenza di merito e legittimità ha da tempo chiarito, peraltro, che l'art. 1136, comma 4, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno del 2013, laddove prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal comma 2, trova applicazione anche per la delibera di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. Uno più uno fa sempre 2. Se 333 millesimi valgono per la conferma, lo stesso vale per la revoca e nomina. Oppure se preferite, se 500 millesimi servono per la revoca o nomina, altrettanto ne servono per la conferma. I quorum deliberativi sono scritti sul Codice Civile, le sentenze di merito e legittimità servono a dirimere i dubbi interpretativi. Possono esistere quorum deliberativi diversi tra loro, solo tra la prima e seconda convocazione, in merito allo stesso punto all'Odg. E' evidente che chi sostiene che sono sufficienti 333 millesimi per la conferma ma ne servono 500 per la revoca/nomina, lo fa per interesse corporativo.
#90 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: E' evidente che chi sostiene che sono sufficienti 333 millesimi per la conferma ma ne servono 500 per la revoca/nomina, lo fa per interesse corporativo. Vabbè allora vuol dire che sul forum facciamo tutti spirito corporativo e siamo tutti uniti (amministratori e condòmini) nel dire che per la revoca o nuova nomina servono sempre 500 millesimi. Il tuo condominio ha revocato l'ex amministratore con 354 millesimi favorevoli contro 322 millesimi contrari senza che nessuno abbia impugnato e quindi hai raggiunto il tuo obbiettivo. Qual'è il tuo problema? Se il tuo problema è quello di convincerci a ragionare a modo tuo, direi che hai un GROSSISSIMO problema perchè puoi arrivare anche a pagina 10 se vuoi, ma non convincerai mai nessuno visto che non sei stato in grado nemmeno di leggere la sentenza di Palermo che è stata linkata 2 volte e trascritta anche per intero, ma continui a riportare cose non scritte in sentenza.
#91 Inviato 12 Luglio, 2020 E' indubbio che ci vogliano 500 millesimi per la nomina e la revoca, visto che così stabilisce il codice civile. E' materia di discussione se siano necessari 500 millesimi anche per la conferma, o se siano sufficienti 333 millesimi, dato che sul punto il codice civile non si esprime espressamente. Buona parte della giurisprudenza, compresa la Cassazione, propende per 500 millesimi, mentre nella prassi spesso ci si accontenta di 333 millesimi. Il tribunale di Palermo nella sentenza citata ho sostenuto che tale prassi sia legittima.
#92 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Quindi questa sentenza dice che in seconda convocazione sono sufficienti 333 millesimi per la conferma dell' amministratore. Mentre la giurisprudenza di merito e legittimità ha da tempo chiarito, peraltro, che l'art. 1136, comma 4, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno del 2013, laddove prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal comma 2, trova applicazione anche per la delibera di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. Uno più uno fa sempre 2. Se 333 millesimi valgono per la conferma, lo stesso vale per la revoca e nomina. Oppure se preferite, se 500 millesimi servono per la revoca o nomina, altrettanto ne servono per la conferma. I quorum deliberativi sono scritti sul Codice Civile, le sentenze di merito e legittimità servono a dirimere i dubbi interpretativi. Possono esistere quorum deliberativi diversi tra loro, solo tra la prima e seconda convocazione, in merito allo stesso punto all'Odg. E' evidente che chi sostiene che sono sufficienti 333 millesimi per la conferma ma ne servono 500 per la revoca/nomina, lo fa per interesse corporativo. Mi sa che fai un po di confusione tra conferma e nomina, la conferma in 2° convocazione si può ottenere con la maggioranza minima > teste e almeno 1/3 (333.33p mlm), mentre la revoca e nomina di un successore con il quorum del 2°c. art 1136 cc - > teste ed almeno 500 mlm nr. 10701/09 della V sezione civile del Tribunale di Roma per la riconferma dell'amministratore in 2° convocazione assembleare è sufficiente la sola maggioranza semplice Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#93 Inviato 12 Luglio, 2020 Tullio01 dice: Mi sa che fai un po di confusione tra conferma e nomina, la conferma in 2° convocazione si può ottenere con la maggioranza minima > teste e almeno 1/3 (333.33p mlm), mentre la revoca e nomina di un successore con il quorum del 2°c. art 1136 cc - > teste ed almeno 500 mlm Nessuna confusione. Mentre la giurisprudenza di merito e legittimità ha da tempo chiarito, peraltro, che l'art. 1136, comma 4, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno del 2013, laddove prevede che le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal comma 2, trova applicazione anche per la delibera di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. condo77 dice: E' indubbio che ci vogliano 500 millesimi per la nomina e la revoca, visto che così stabilisce il codice civile. E' materia di discussione se siano necessari 500 millesimi anche per la conferma, o se siano sufficienti 333 millesimi, dato che sul punto il codice civile non si esprime espressamente. Buona parte della giurisprudenza, compresa la Cassazione, propende per 500 millesimi, mentre nella prassi spesso ci si accontenta di 333 millesimi. Il tribunale di Palermo nella sentenza citata ho sostenuto che tale prassi sia legittima. Sempre che nessuno impugni la delibera
#94 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: trova applicazione anche per la delibera di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. E dove lo trovi scritto questo? Sull'art 1136 cc non c'e. Si riporta di seguito il testo della Sentenza: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE V CIVILE IL Giudice Unico Dott. Maurizio Fausti ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 11331/2005 del RG.degli affari contenziosi e vertente TRA Prete Kendrick Anthony, erede di Prete Giambattista -ricorrente- Elett.te dom.to in Roma Via Camesena ,46, ,presso lo studio dell'Avv. Francesco Mirenzi che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso; E Condominio di Via Priscilla, 128, in Roma - resistente - Elett.te dom.to in Roma , Via Pompeo Neri,32, presso lo studio dell'Aw. Sergio Boldrini che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso passivo; Oggetto: impugnazione di deIibera assembleare CONCLUSIONI All‘udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2009 le parti concludevano come da verbale di udienza . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato Giambattista Prete, proprietario dell‘appartamento sito in Roma Via di Priscilla, 128, Scala A-int.7, conveniva in giudizio quest‘ultimo Condominio per impugnare la deliberazione assunta al punto 3 dell'o.d.g. dell‘assemblea condominiale del 13.01.005 relativa alla nomina dell‘amministratore. Assumeva infatti il ricorrente che la delibera in questione era stata adottata senza la necessaria maggioranza prevista dall‘art.1136 IV comma c.c. Si costituiva il Condominio convenuto eccependo che la questione non aveva rilevanza sostanziale , in quanto era stata confermato l‘amministratore uscente che comunque sarebbe rimasto in carica in prorogatio e chiedendo il rigetto del perché infondato in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio decedeva il ricorrente ed, a seguito di interruzione del processo, il giudizio venivi riassunto dall‘erede del de cuius. Esaurita l'istruttoria, depositati documenti, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge, all‘udienza del 19.02.2009 . MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, va respinta. Nel merito, allo stato, va infatti osservato che il thema decidendum concerne la nomina dell'‘amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. che prevede la necessita della maggioranza speciale per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell‘amministratore . Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall‘art: 1135 cc. il quale stabilisce che l‘assemblea dei condomini provvede alla conferma dell‘amministratore, disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell‘amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell‘assemblea impugnata. Invero, la conferma dell‘amministratore in carica e fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto e rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione e sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell‘art. 1136 c.c. Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede: nel merito, rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ; e, per l'effetto, condanna Kendrick Anthony Prete ,nella qualita di erede di Giambattista Prete , al pagamento in favore del Condominio di Via Priscilla n. 128, in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di euro = 500,00= per diritti e di euro =700,00= per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Cosi deciso , Roma 15 maggio 2009 Il Giudice Unico DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 15/5/2009 Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#95 Inviato 12 Luglio, 2020 Leonardo53 dice: Vabbè allora vuol dire che sul forum facciamo tutti spirito corporativo e siamo tutti uniti (amministratori e condòmini) nel dire che per la revoca o nuova nomina servono sempre 500 millesimi. Il tuo condominio ha revocato l'ex amministratore con 354 millesimi favorevoli contro 322 millesimi contrari senza che nessuno abbia impugnato e quindi hai raggiunto il tuo obbiettivo. Qual'è il tuo problema? Se il tuo problema è quello di convincerci a ragionare a modo tuo, direi che hai un GROSSISSIMO problema perchè puoi arrivare anche a pagina 10 se vuoi, ma non convincerai mai nessuno visto che non sei stato in grado nemmeno di leggere la sentenza di Palermo che è stata linkata 2 volte e trascritta anche per intero, ma continui a riportare cose non scritte in sentenza. Perdonami @Leonardo53, ma se le tue argomentazioni si esauriscono con una sentenza di un Tribunale di 1° grado, che fino a prova contraria fa legge solo ed esclusivamente per i protagonisti della vicenda, ma non costituisce assolutamente precedente valido sul territorio nazionale, ed in mancanza di pronunce di merito di Cassazione o di Sezioni Riunite, credo che il dibattito sia utile. Sembra che le Sentenze di 1° grado che io porto a sostegno della mia tesi non siano buone, mentre quelle menzionate per suffragare tesi utili solo agli amministratori fanno giurisprudenza. Mha. L'unico riferimento certo della Cassazione è che la conferma dell'amministratore deve sottostare allo stesso regime della nomina o revoca. Scegliete voi quello che vi fa più comodo, se 333 o 500. Perchè per come la state ponendo, sembra veramente una interpretazione ultra-protezionistica a favore degli amministratori ed a danno dei condomini. --link_rimosso--
#96 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Sembra che le Sentenze di 1° grado che io porto a sostegno della mia tesi non siano buone, mentre quelle menzionate per suffragare tesi utili solo agli amministratori fanno giurisprudenza. So che rischio di essere offensivo ma ti ripeto per l'ennesima volta che io non metto in discussione neanche la sentenza di 1° grado da te postata perchè anche quella sostiene il contrario di quanto affermi. Io metto in discussione la tua capacità di leggere visto che Tullio ha postato per l'ennesima volta la sentenza per intero ma solo tu leggi cose che non sono scritte. Questa discussione "uno contro tutti" è diventata sterile già dalla prima pagina perchè non c'è alcun dibattito ma solo una tua posizione che non cambierà mai contro la posizione di tutti gli altri che non cambierà mai. Se io avessi avuto i poteri che hanno @camillo50 o @Giovanni Inga o @Danielabi la discussione l'avrei chiusa già a pagina 1 e se è rimasta ancora aperta forse dipende dal fatto che è domenica e nessuno ha ancora letto questa discussione. 1
#97 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Perdonami @Leonardo53, ma se le tue argomentazioni si esauriscono con una sentenza di un Tribunale di 1° grado, che fino a prova contraria fa legge solo ed esclusivamente per i protagonisti della vicenda, ma non costituisce assolutamente precedente valido sul territorio nazionale, ed in mancanza di pronunce di merito di Cassazione o di Sezioni Riunite, credo che il dibattito sia utile. Sembra che le Sentenze di 1° grado che io porto a sostegno della mia tesi non siano buone, mentre quelle menzionate per suffragare tesi utili solo agli amministratori fanno giurisprudenza. Mha. L'unico riferimento certo della Cassazione è che la conferma dell'amministratore deve sottostare allo stesso regime della nomina o revoca. Scegliete voi quello che vi fa più comodo, se 333 o 500. Perchè per come la state ponendo, sembra veramente una interpretazione ultra-protezionistica a favore degli amministratori ed a danno dei condomini. --link_rimosso-- Quali sentenze hai portato a sostegno della tua tesi? Quella linkata da Leonardo e poi da me! Se non sosteneva in realtà la tua tesi, non puoi farcene una colpa... 😄
#98 Inviato 12 Luglio, 2020 Timavo dice: Se il tuo problema è quello di convincerci a ragionare a modo tuo, direi che hai un GROSSISSIMO problema perchè puoi arrivare anche a pagina 10 se vuoi, ma non convincerai mai nessuno Parla per te, io sono un semplice condomino ed a me è sufficiente leggere sia la sentenza di Palermo che quella di Roma ambedue postate integralmente. Comunque se non sei convito, nulla vieta che tu ricorra sino in Cassazione se lo desideri
#99 Inviato 12 Luglio, 2020 ... per chi abbia voglia di dedicarvi un po' di tempo per la lettura. --link_rimosso--