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Vanessa L.

Deleghe Riforma o Regolamento condominiale?

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Danielabi dice:

all'interno dell'intervallo 1 - 1/5 i limiti sono tutti validi, se sono tutti validi lo è anche quello che puo' escludere limiti superiori o inferiori.

Purtroppo il mio ragionamento mi dice di fermarmi a "sono tutti validi", e che è illogico porre un limite che sia diverso da quello della norma, poiché in questo modo ad essa si deroga 🤷‍♂️

Modificato da xabaras
xabaras dice:

il mio ragionamento mi dice di fermarmi

😃  ok, in effetti stiamo stracimando....

 

prendo atto di appartenere al "modo" piu' consueto di valutare.

comunque, meglio sempre "scavare".

Grazie.

  • Grazie 1

Quindi secondo te, @xabaras , devi andare in assemblea o con 1/5 di deleghe oppure nessuna.

Se per te la norma è inderogabile nei due sensi, in più o in meno, il mio ragionamento è esatto o no?

Inderogabile significa che non puoi peggiorare quanto stabilito ma puoi migliorarlo.

 

Paolino45 dice:

Quindi secondo te, @xabaras , devi andare in assemblea o con 1/5 di deleghe oppure nessuna.

Se per te la norma è inderogabile nei due sensi, in più o in meno, il mio ragionamento è esatto o no?

Inderogabile significa che non puoi peggiorare quanto stabilito ma puoi migliorarlo.

 

Penso tu stia proprio fuori strada invece. Nella mia tesi, che penso si sia capita dal post precedente più lungo, intendo dire che ogni limite imposto nel range che va da 1 a 1/5, a mio avviso, è una deroga, perché non permette che di approfittare del numero di deleghe consentito dallo stesso.

Ho appena letta la richiesta di "delucidazioni" posta da @Vanessa L. che, non priva di un certo interesse sul piano giuridico ha, come vedo, stimolato le riflessioni e le considerazioni (non tutte peraltro condivisibili) che ne sono seguite. Mi permetto perciò d'aggiungervene qualcun'altra di mio; senza con ciò la pretesa d'essere il depositario del Verbo. Vado per le spicce: 1) Anzitutto è pacifico che in tema di deleghe il novellato art. 67 d.a.C.C. concerne solo i condomini con più di 20 partecipanti. Con numero inferiore tutto resta come prima (= deleghe a gogò); diversamente la norma è tassativa nella loro limitazione (= non + del quinto dei votanti e dei m/m di proprietà). 2) La natura cogente della regola va intesa, secondo il concetto già bene espresso da @Danielabi (#20), per quanto concerne solo tale numero massimo di deleghe ma senza coinvolgere una delimitazione pure nel 'minimum'. Ciò come s'evince dall'interpretazione della norma sia quella letterale dovuta al suo silenzio sul punto (ben riconducibile al principio: " ubi lex  voluit dicit, ubi noluit tacquit ); sia quella logica, nel senso cioè che il legislatore si sarebbe comunque guardato dall'imporre pure un minimo di deleghe ben consapevole dei grossi problemi che, nello stabilirlo anch'esso inderogabilmente, avrebbe creato per le già difficile assunzione altrimenti delle delibere condominiali. 3) Un regolamento di  condominio (a mio avviso non necessariamente contrattuale) se non è palesemente contrario alla legge ben può stabilire, per quanto già osservato, un limite massimo di deleghe inferiore a quello della norma. Piuttosto reputo che questo non possa pure  contemplare la possibilità non a chiunque di riceverle ma solo a soggetti predeterminati (come nel caso prospettato), stante l'inderogabilità dell'art.67 anche sotto tale profilo.      Non credo peraltro che sussistano al riguardo tali dubbiosità da sollecitare interventi da parte di qualche magistratura di merito affaccendata in più spinose questioni. Diversamente sarà prima o poi la Cassazione a darne un cenno chiarificatore (talvolta ci riesce). 

  • Mi piace 1
togato dice:

Ho appena letta la richiesta di "delucidazioni" posta da @Vanessa L. che, non priva di un certo interesse sul piano giuridico ha, come vedo, stimolato le riflessioni e le considerazioni (non tutte peraltro condivisibili) che ne sono seguite. Mi permetto perciò d'aggiungervene qualcun'altra di mio; senza con ciò la pretesa d'essere il depositario del Verbo. Vado per le spicce: 1) Anzitutto è pacifico che in tema di deleghe il novellato art. 67 d.a.C.C. concerne solo i condomini con più di 20 partecipanti. Con numero inferiore tutto resta come prima (= deleghe a gogò); diversamente la norma è tassativa nella loro limitazione (= non + del quinto dei votanti e dei m/m di proprietà). 2) La natura cogente della regola va intesa, secondo il concetto già bene espresso da @Danielabi (#20), per quanto concerne solo tale numero massimo di deleghe ma senza coinvolgere una delimitazione pure nel 'minimum'. Ciò come s'evince dall'interpretazione della norma sia quella letterale dovuta al suo silenzio sul punto (ben riconducibile al principio: " ubi lex  voluit dicit, ubi noluit tacquit ); sia quella logica, nel senso cioè che il legislatore si sarebbe comunque guardato dall'imporre pure un minimo di deleghe ben consapevole dei grossi problemi che, nello stabilirlo anch'esso inderogabilmente, avrebbe creato per le già difficile assunzione altrimenti delle delibere condominiali. 3) Un regolamento di  condominio (a mio avviso non necessariamente contrattuale) se non è palesemente contrario alla legge ben può stabilire, per quanto già osservato, un limite massimo di deleghe inferiore a quello della norma. Piuttosto reputo che questo non possa pure  contemplare la possibilità non a chiunque di riceverle ma solo a soggetti predeterminati (come nel caso prospettato), stante l'inderogabilità dell'art.67 anche sotto tale profilo.      Non credo peraltro che sussistano al riguardo tali dubbiosità da sollecitare interventi da parte di qualche magistratura di merito affaccendata in più spinose questioni. Diversamente sarà prima o poi la Cassazione a darne un cenno chiarificatore (talvolta ci riesce). 

Nessuno ha nutrito alcun dubbio che la spiegazione che hai dato è sicuramente quella che va per la maggiore, e che io stesso, in una situazione che lo richiedesse, seguirei l'"orientamento maggioritario".

Solamente che, a partire da una semplice domanda, siamo poi finiti ad arrovellarci in una discussione sul "silenzio" permissivo o meno della legge riguardo al limite sopra citato (o almeno, questo è quello che ho fatto io, spero di non averlo fatto da solo con me stesso 😄).

La domanda poteva ispirare molteplici aggettivazioni ma non era di certo "semplice". Come dimostrato dalle altrettante opinioni che ne sono derivate. Io vi ho quindi aggiunta altrettanto semplicemente la mia. Piaccia o meno resta comunque in linea col principio del "tot capita tot sententiae" (con ciò speranzoso di non dover indulgere in... traduzioni).  

  • Grazie 1

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