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Danyjet1967

Costruzione Tettoia Terrazzo.

Salve,

abito all'ultimo piano di un condominio orizzontale di 2 piani.

Io e il mio vicino di casa vorremmo installare una tettoia sui rispettivi terrazzi di nostra proprietà, la struttura ancorata al sottotetto sarà costituita da travi in legno, tegole canadesi, canali di sgrondo ecc.......

Il tutto dopo aver presentato regolare pratica prevista dal comune da parte di un professionista incaricato.

Da un punto di vista "condominiale" vorrei sapere quanto segue:

1) E' sufficiente informare l'Amministratore ed il Condominio di quanto sopra oppure è necessario il consenso scritto dei condomini ?

2) E se si, basta il parere favorevole della maggioranza o serve l'unanimità?

3) Nel caso in cui per eseguire il lavoro fosse necessario accedere con una scala o quant'altro dai giardini sottostanti di proprietà di altri condomini, quest'ultimi possono negarmi il consenso all'accesso ?

 

Grazie anticipatamente.

Saluti.

Daniele

Fatto salvo titolo contrario hai diritto di costruire senza permesso assembleare, le norme riguardo il condominio sono indicate nell'art 1127 cc

cc Art. 1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Grazie.......in merito al quesito n° 3 qual'è il tuo parere ?

Saluti

Daniele

Si, possono negarti il passaggio, perchè quella è proprietà privata e tu non hai il diritto di passaggio, però puoi chiedere e caso mai ottenere a pagamento questo diritto.

Il richiamato terrazzi di proprietà è al livello dell'unità abitativa, ossia il pavimento del terrazzo continua con quello dell'U. A., e non si tratta quindi di creare la tettoia su lastrico solare......giusto ?

E quindi non si tratta di sopraelevazione o pseudo tale!

 

Se è cosi non è applicabile l'Art. 1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio che afferisce appunto alle sopraelevazioni.

Si veda la citazione "Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani"

 

Quindi per la fattispecie:

Benchè si tratti di intervento su unità esclusiva andrebbe informato l'amministratore.

in merito a :

2) E se si, basta il parere favorevole della maggioranza o serve l'unanimità?

L'intervento rientrerebbe tra quelli "lesivi del decoro architettonico", quindi sarebbe consigliabile l'unanimità, per evitare eventuali ricorsi al giudice per il decoro.

Il richiamato terrazzi di proprietà è al livello dell'unità abitativa, ossia il pavimento del terrazzo continua con quello dell'U. A., e non si tratta quindi di creare la tettoia su lastrico solare......giusto ?

E quindi non si tratta di sopraelevazione o pseudo tale!

 

Se è cosi non è applicabile l'Art. 1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio che afferisce appunto alle sopraelevazioni.

Si veda la citazione "Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani"

 

Quindi per la fattispecie:

Benchè si tratti di intervento su unità esclusiva andrebbe informato l'amministratore.

in merito a :

2) E se si, basta il parere favorevole della maggioranza o serve l'unanimità?

L'intervento rientrerebbe tra quelli "lesivi del decoro architettonico", quindi sarebbe consigliabile l'unanimità, per evitare eventuali ricorsi al giudice per il decoro.

Scusami marcanto ma l'art 1127 dice;

 

-può elevare nuovi piani o nuove fabbriche

Ed una tettoia secondo il mio parere è una fabbrica, ovvero una costruzione, per cui in questo caso è applicabile l'art. 1127 cc

Tullio

Dalla tua interpretazione sembra che tale proprietario "dell'ultimo piano'' possa apportare modifiche al proprio terrazzo, in virtù del richiamato art. 1127.

E senza alcun tipo di preoccupazione.

 

Mentre gli altri proprietari sono esentati da tali "vantaggi"......

 

Be credo che sia al quanto improbabile.

Credo invece che "o nuove fabbriche" debba essere contestualizzato sempre nell'ambito delle elevazioni:

nuove fabbriche = nuove costruzioni, ma sempre in elevazione ai piani esistenti

Tullio

Dalla tua interpretazione sembra che tale proprietario "dell'ultimo piano'' possa apportare modifiche al proprio terrazzo, in virtù del richiamato art. 1127.

E senza alcun tipo di preoccupazione.

 

Mentre gli altri proprietari sono esentati da tali "vantaggi"......

 

Be credo che sia al quanto improbabile.

Credo invece che "o nuove fabbriche" debba essere contestualizzato sempre nell'ambito delle elevazioni:

nuove fabbriche = nuove costruzioni, ma sempre in elevazione ai piani esistenti

Mi space ma abbiamo diversi punti di vista sul termine "fabbriche"

Ricordavo vagamente lo stesso argomento trattato qualche tempo fa;

--link_rimosso--

Mi space ma abbiamo diversi punti di vista sul termine "fabbriche"

Fabbriche = costruzioni

Art. 1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Ossia in aggiunta all'ultimo piano .....sopra

Fabbriche = costruzioni

Art. 1127. Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Infatti, una tettoia costruita sul lastrico è una costruzione, per cui vale l'art. 1127 cc come l'avevo postato --> post #2

Naturalmente il condomino dovrà ottenere i permessi comunali, ma al condominio non deve chiedere nulla, caso mai i condomini si potrebbero opporre se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. (--> art 1127 cc)

Infatti, una tettoia costruita sul lastrico è una costruzione, per cui vale l'art. 1127 cc come l'avevo postato --> post #2

No la tettoia copre il terrazzo a livello .....infatti io al post #5 per chiarimenti dico

Il richiamato terrazzi di proprietà è al livello dell'unità abitativa, ossia il pavimento del terrazzo continua con quello dell'U. A., e non si tratta quindi di creare la tettoia su lastrico solare......giusto ?

Lui scrive "la struttura ancorata al sottotetto" quindi o è ancorata al solaio del tetto spiovente o al solaio del lastrico...... ma comunque sia NON E' UNA SOPRAELEVAZIONE trattandosi di opera che non modifica le altezze dell'edificio.

Al massimo l'opera ossia le sue "travi" in alto sono ancorate al lastrico ossia queste sono complanari con il lastrico

Ecco perchè non è applicabile il 1127 del cc !!!!

E a magior ragione se ad intervenire è il soggetto sotto al lastrico con interventi afferenti alla sua stessa unità abitativa.

 

Naturalmente il condomino dovrà ottenere i permessi comunali, ma al condominio non deve chiedere nulla, caso mai i condomini si potrebbero opporre se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. (--> art 1127 cc)

In questo conveniamo si vede il mio #5

No la tettoia copre il terrazzo a livello .....infatti io al post #5 per chiarimenti dico

Il richiamato terrazzi di proprietà è al livello dell'unità abitativa, ossia il pavimento del terrazzo continua con quello dell'U. A., e non si tratta quindi di creare la tettoia su lastrico solare......giusto ?

Lui scrive "la struttura ancorata al sottotetto" quindi o è ancorata al solaio del tetto spiovente o al solaio del lastrico...... ma comunque sia NON E' UNA SOPRAELEVAZIONE trattandosi di opera che non modifica le altezze dell'edificio.

Ecco perchè non è applicabile il 1127 del cc !!!!

In questo conveniamo si vede il mio #5

Come ho già detto siamo in disaccordo, però il tema già trattato circa due anni fa conferma la mia tesi, se non l'hai letto, lo ripropongo;

 

--link_rimosso--

p.s. se è ancorata al sottotetto si tratta di terrazzo all'ultimo piano, per cui non impedirà la veduta appiombo a nessuno

 

Aggiungo;

 

Attività edilizia libera: nessun ostacolo per la “pergotenda”

È definitivo: il Consiglio di Stato ha stabilito che la realizzazione di una tenda-pergolato (detta anche “pergotenda”) non ancorata in modo fisso al pavimento costituisce gli estremi di un intervento non subordinato al rilascio del permesso di costruire.

http://www.ediltecnico.it/25982/attivita-edilizia-libera-nessun-ostacolo-per-pergotenda/

Ti faccio notare che in

--link_rimosso--

 

Al primo post si legge:

La prossima settimana in assemblea si discuterà la richiesta di un nuovo condomino di installare una tettoia in legno sul lastrico solare di sua proprietà.

Li La questione è differente perchè si tratta di tettoia sul lastrico, ossia in sopraelevazione al lastrico, e in quel caso è pertinente il 1127 cc

Mentre nella problematica qui trattata la questione è differente, ove la tettoia non è ubicata su di un lastrico solarene ne discende che non è pertinente il 1127 cc

Poi perchè richiami Attività edilizia libera: per elementi non ancorati in modo fisso ! per i quali non occorre permesso comunale

Per la fattispecie hai asserito che occorre il permesso del comune ai fini della realizzazione! .....come effettivamente è

Ripeto siamo in disaccordo, io non cambio idea e tu neppure, per cui è meglio non proseguire.

Mi spiace per Danyjet1967 ma dovrà trarre lui le conclusioni.

Il disaccordo a cui fai cenno riguarda la sola applicabilità o non applicabilità dell'art. 1127 del cod. civ. per le specifice questioni qui discusse.

 

Poi per il resto, ossia la necessità di una opportuna pratica/consenso edilizio siamo dello stesso avviso.

E per questo secondo aspetto sei stato contraddittorio richiamando le Attività edilizia libera - per le quali non occorre consenso

Il disaccordo a cui fai cenno riguarda la sola applicabilità o non applicabilità dell'art. 1127 del cod. civ. per le specifice questioni qui discusse.

 

Poi per il resto, ossia la necessità di una opportuna pratica/consenso edilizio siamo dello stesso avviso.

E per questo secondo aspetto sei stato contraddittorio richiamando le Attività edilizia libera - per le quali non occorre consenso

L'attività per l'edilizia libera, l'avevo posta nel caso di pergotenda, ma a quanto pare non è questa l'intenzione di Danyjet1967 in quanto lui stesso dice;

Il tutto dopo aver presentato regolare pratica prevista dal comune da parte di un professionista incaricato.

Lui chiedeva solamente come comportarsi con il condominio, per cui ottenuti i permessi comunali non deve chiedere nulla al condominio, sia nel caso di art 1127 cc e neppure in altri casi, fatto salvo non previsto nel RdC Contrattuale.

Io ho terminato di esporre il mio pensiero, per cui chiudo e non risponderò più, sino a che Danyjet1967 non chiederà eventuali chiarimenti.

Ti faccio ancora notare che l'art. 1127 è stato da te tirato in gioco, ed io intervenivo a contestare l'adeguatezza dello stesso 1127 per il caso qui di specie perchè, quest'ultimo, non afferiva e non afferisce ad una sopraelevazione. ossia in aggiunta al lastrico solare

 

Hai difeso energicamente il tuo punto di vista per la questione, e lo ricordo:

appropriatezza del 1127 per questo argomento

al punto tale che chiamami a riferimento il tred --link_rimosso--, ove al post #14 chiarisco che in quel caso le problematiche erano differenti da qui.

Per quanto mi riguarda la situazione mi è stata sempre chiara sin da principio.

 

Danyjet1967 pone tre quesiti

all' 1) e al 2) credo di aver dato risposta al post #5, anche in considerazione del decoro.

Mentre al quesito 3) hai dato risposta tu al #4

 

Penso che possiamo concludere cosi.

.. all' 1) e al 2) credo di aver dato risposta al post #5, anche in considerazione del decoro..
Mi spiace ritornare sull'argomento, ma non è prescritto per Legge da nessuna parte che sia necessario e obbligatorio chiedere l'assenso dell'assemblea per il decoro, fatto salvo non previsto dal RdC Contrattuale, comunque se viene chiesto, a volontà di chi costruisce, è meglio ottenere l'unanimità come tu dici.

 

Comunque sono d'accordo con te "possiamo chiudere così"

In merito al decoro non ho mai parlato di "obbligatorio", ma se rileggi quello scritto:

"sarebbe consigliabile l'unanimità, per evitare eventuali ricorsi al giudice per il decoro."

e questo non lo dico io (0 noi) ma è opinione oggettiva e diffusa del forum

 

Una cosa ho compreso la tua ostinazione a non ammettere una interpretazione non appropriata, malgrado ti si chiariva e ti veniva spiegato il contrario (argomento 1127).

 

Si possiamo pure chiudere cosi

.. sarebbe consigliabile l'unanimità, ...
Lo consiglio anch'io in casi simili, stavolta me ne sono dimenticato, non essendo obbligatorio :oops:
Sei attento a girare intorno alla questione 🙂Non modifico il mio pensiero, non è necessario nessun permesso assembleare, perchè nessun articolo del Codice Civile lo prescrive (punto)
Non modifico il mio pensiero, non è necessario nessun permesso assembleare, perchè nessun articolo del Codice Civile lo prescrive (punto)

Ma su questo siamo concordi

e ancora aggiri la questione, la divergenza non è sul consenso assembleare.

La divergenza e sulla non applicazione dell'art. 1127 alla tematica qui trattata e alla tettoia qui descritta, e lo ricordo ancora essa non è a sopraelevazione del lastrico solare.

Mentre te affermi, in errore e a torto, che il 1127 è attinente al caso qui di specie

Danyjet1967 potrebbe essere proprietario dell'ultimo piano di uno stabile fatto così;

 

Tetto 1 condo web.JPG

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