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Carlotta123

Mancato riconoscimento di ricevuta di pagamento

Salve, nel 2012 ho versato un bollettino per saldare debiti relativi all’anno 2011.

Al giorno d'oggi il condominio sostiene che io non abbia versato le quote legate a quel periodo nonostante io mi sia presentata dall'amministratore con la ricevuta del pagamento.

Successivamente al mio pagamento c'è stato un cambio di amministratore e questo nuovo amministratore

ritiene di non poter riconoscere la validità della mia ricevuta in quanto non gli sono stati forniti i documenti contabili relativi a quell'anno e necessari al dovuto riscontro.

A questo punto mi chiedo se sia sufficiente, da parte mia, il possesso della ricevuta per dimostrare legalmente l'avvenuto versamento delle quote dovute..

 

Mi sono quindi recata presso il vecchio amministratore che ritiene anch'esso di non essere in possesso di alcun documento.

Ci sono responsabilità legate all'irreperibilità della documentazione?

 

Inoltre, l'attuale amministratore sostiene che per aver accesso alla documentazione mancante sia necessaria l'approvazione tramite maggioranza condominiale (che in questo caso non c'è).

è vero che per aver accesso al consuntivo e a qualsiasi documento utile c'è bisogno della maggioranza, o lo posso richiedere individualmente e in modo indipendente dall'assemblea?

 

Grazie

Salve, nel 2012 ho versato un bollettino per saldare debiti relativi all’anno 2011.

Al giorno d'oggi il condominio sostiene che io non abbia versato le quote legate a quel periodo nonostante io mi sia presentata dall'amministratore con la ricevuta del pagamento.

Successivamente al mio pagamento c'è stato un cambio di amministratore e questo nuovo amministratore

ritiene di non poter riconoscere la validità della mia ricevuta in quanto non gli sono stati forniti i documenti contabili relativi a quell'anno e necessari al dovuto riscontro.

A questo punto mi chiedo se sia sufficiente, da parte mia, il possesso della ricevuta per dimostrare legalmente l'avvenuto versamento delle quote dovute..

 

Mi sono quindi recata presso il vecchio amministratore che ritiene anch'esso di non essere in possesso di alcun documento.

Ci sono responsabilità legate all'irreperibilità della documentazione?

 

Inoltre, l'attuale amministratore sostiene che per aver accesso alla documentazione mancante sia necessaria l'approvazione tramite maggioranza condominiale (che in questo caso non c'è).

è vero che per aver accesso al consuntivo e a qualsiasi documento utile c'è bisogno della maggioranza, o lo posso richiedere individualmente e in modo indipendente dall'assemblea?

 

Grazie

certo che se ne sentono di curiose ...

 

... ma quale autorizzazione assembleare va cercando costui ?!?!

 

è un tuo diritto accedere ai documenti, e per alcuni documenti anche fino a 10 anni addietro...

 

https://www.condominioweb.com/amministratore-nega-laccesso-alla-documentazione-condominiale.11380

 

https://www.condominioweb.com/documentazione-condominiale-giustificativa-di-rendiconti-approvati-legittimo-chiedere-copie.12081

 

https://www.condominioweb.com/pagamento-delle-spese-per-lottenimento-delle-copie-dei-documenti-condominiali-laccesso-alla.1585

Tra l’altro dovrebbe essere disponibile l’estratto conto postale del 2012 che, associato alla ricevuta, dovrebbe porre fine alla questione. E poi c’è il registro di contabilità, obbligatorio per legge, che deve far parte dei documenti consegnati in occasione del passaggio di consegne. Questo registro deve riportare ogni singolo movimento monetario tra i quali deve comparire il tuo ...

Sull’autorizzazione assembleare necessaria per accedere ai documenti del condominio mi sembra di sognare. Ogni condòmino ha diritto di prendere visione di giustificativi e documenti in genere, senza alcun limite temporale.

La tua è in copia o in originale?

comunque tu hai una ricevuta di pagamento e quella vale, se colui contro il quale è prodotta una scrittura la intende disconoscere(in giudizio e non a casa sua) è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. IL disconoscimento richiede una contestazione chiara dell'autenticità della scrittura , non essendo sufficente la semplice impugnazione e contestazione della documentazione prodotta dalla controparte cioè l tua. IL disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura pur se prodotta in copia fotostatica comporta che , se la parte intende avvalersene ( e quindi chi intende avvalersene mi pare l'amministratore o il condominio) deve produrre L'ORIGINALE, necessario per la procedura di verificazione.

IN caso contrario vale la copia.

Altra cosa è la querela di falso.

Io sarei tranquillo, così come ho letto.

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