#51 Inviato 13 Settembre, 2018 florio dice: Beh, sempre meglio di un responso totalmente sfavorevole. Grazie Meglio essere ottimisti che pessimisti --img_rimossa--
#53 Inviato 13 Settembre, 2018 Leonardo53 dice: Prima hai parlato di unanimità. Ma se di cubatura residua ce n'è a sufficienza per tutti ed anche uno solo è contrario, perchè servirebbe l'unanimità per fare una cosa che mi è consentita dall'art. 1102 senza nemmeno il consenso assembleare? Cerchiamo di fare un po di chiarezza: Art. 1102 - Uso della cosa comune Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164). Premesso che tale articolo discerne sull'uso di parti comuni senza modificarne la destinazione ed impedire il godimento agli altri, ribadendo che bel secondo caso prima dovrà acquisirne la proprietà. Seconda considerazione: il terrazzo a livello di solito non è parte comune ma proprietà privata; la chiusura con una vetrate e/o altre strutture fisse (vetrate o finestre scorrevoli comprese) ne altera la destinazione d'uso se lo spazio è incorporato ai locali di abitazione (ad esempio eliminando finestre/portefinestre o modificando le aperture esistenti in facciata) e pertanto necessita di autorizzazione dell'assemblea con maggioranza come per innovazioni (nulla a che l'invidia) semplicemente si modificano i prospetti. Veniamo alla parte urbanistica: Per la realizzazione di strutture all’esterno come tettoie, pergolati o verande, che permettono di sfruttare al meglio balconi e terrazzi, è necessario richiedere le autorizzazioni al Comune di appartenenza e, se si vive in edifici multipiano, al condominio. Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela. La differenziazione di autorizzazione necessaria e se necessario l'intervento anche del tecnico che asseveri la domanda dipende dalla tipologia costruttiva ed estensione. Di seguito degli esempi concreti. Tettoie e pensiline La tettoia è generalmente costituita da una struttura intelaiata rigida che non ha carattere di amovibilità. La tettoia, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 33267/2011 aumenta l’abitabilità dell’immobile. Nella stessa sentenza la pensilina è stata equiparata alla tettoia: con la quale condivide comuni finalità di arredo o di riparo e protezione e dalla quale non può distinguersi neppure per la conformazione, stante le diversità di materiali con i quali possono essere realizzate entrambe le strutture e le modalità di ancoraggio al suolo o in aggetto rispetto a altro edificio Nella maggior parte dei casi è necessario, quindi, richiedere il Permesso di Costruire a cui va allegato un progetto strutturale, nei casi in cui si può escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento. Pergolato Il pergolato è: una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore . (no copertura anche parziale di qualsiasi materiale) Generalmente non ha bisogno di titoli abilitativi edilizi, se di limitate dimensioni . La differenza principale, dunque, tra tettoia e pergolato è nella copertura, fissa nel primo caso e discontinua e amovibile nel secondo. Gazebo Il gazebo è: una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore, aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi ma nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire. Veranda La veranda è definita dal Regolamento edilizio tipo come: locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili La veranda è una struttura chiusa che determina, dal punto di vista edilizio, un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire. È una struttura fissa, anche se in larga parte costituita da superfici vetrate apribili, fatta per durare nel tempo. In merito alla questione della legittimità di verande realizzate senza permesso di costruire, nel 2014 il Consiglio di Stato ha affermato che la veranda poggiata e non ancorata al pavimento non richiede alcun titolo abilitativo perché deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile. Per poter scorrere ed aprirsi le vetrate scorrevoli hanno bisogno di binari o guide fissate a terra o a soffitto e di montanti sigillati per garantire la tenuta all'aria, perciò non è semplice dimostrare che sia movibile. Modificato 13 Settembre, 2018 da SPL House
#54 Inviato 21 Maggio, 2019 Buonasera Signori, riprendo questo argomento perchè al momento mi interessa approfondire. Sto per montare sul mio balcone delle vetrate scorrevoli con chiusura a pacchetto, l'installatore mi assicura che essendo assimilate a delle tende frangivento non necessitano di autorizzazione da parte del comune. Io comunque farò una comunicazione all'amministratore. Ho letto che qualcuno non la pensa in questo modo. Preciso anche che tali strutture sono state già installate sul mio condominio ed in quello difronte e nessuno ha avuto da ridire, questa cosa gioca a mio favore essendoci diciamo dei precedenti? Grazie
#55 Inviato 22 Maggio, 2019 Zinzosub dice: Buonasera Signori, riprendo questo argomento perchè al momento mi interessa approfondire. Sto per montare sul mio balcone delle vetrate scorrevoli con chiusura a pacchetto, l'installatore mi assicura che essendo assimilate a delle tende frangivento non necessitano di autorizzazione da parte del comune. Io comunque farò una comunicazione all'amministratore. Ho letto che qualcuno non la pensa in questo modo. Preciso anche che tali strutture sono state già installate sul mio condominio ed in quello difronte e nessuno ha avuto da ridire, questa cosa gioca a mio favore essendoci diciamo dei precedenti? Grazie ciao è difficile che qualcuno si rilegga i 53 interventi precedenti, per cui il consiglio è di aprire una nuova discussione.