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dandy07

Spese per sollecito pagamenti

ciao

 

Ho capito bene la tua domanda, e ribadisco che, attendo di far approvare il consuntivo all'interno delle quali c'è anche la tua spesa personale, e se non impugni, scaduto il termine, procedo per mancato pagamento delle spese condominiali ( anche la spesa di sollecito è una spesa condominiale, benchè personale). Per 10/20 euro è improponibile un D.I., qualsiasi sia la spesa. Salvo casi particolari, di principio o educativi, vista la spesa, non propongo mai il D.I. per somme debitorie inferiori ai 700/800 €.

Quindi convieni con me che aspetti l'evolversi dei fatti e se impugno una delibera che approvi un riparto in deroga ai criteri legali non potrai emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma dovrai farmi causa con procedimento ordinario se vuoi incassare le sole spese condominiali "personali" non contemplate nell'art. 1123 e successivi (salvo deroga) che riguardano appunto le "spese condominiali"

 

Il nocciolo della questione era tutto qui:

se il mio unico debito sono le spese legali e nient'altro, per recuperarle dovrai farmi causa ed attendere la sentenza del Giudice.

Non puoi farmi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo se io mi metto di traverso.

...dalla delibera d'approvazione Ella ha 30gg di tempo per l'impugnazione; sarà Lei a dover prospettare al giudice le motivazioni/prove per dimostrare l'eventuale incopetenza assembleare in materia; mancata l'impugnazione tale delibera diverrà esecutiva anche nei suoi confronti e pro quota anche ella sarà tenuto a corrispondere quanto dovuto per il sollecito.

Se non ho capito male devo dedurre che anche se non impugnassi una delibera che prevede l'addebito personale e non PRO QUOTA, tale delibera non potrebbe essere eseguita con addebito toale nei miei confronti ma solo PRO QUOTA (il totale della spesa di sollecito a carico di TUTTI i condòmini).

 

... è possibile fare un D.I. per la sola spesa di sollecito non versata? Certo che sì, importante è che la spesa per il sollecito sia stata ripartita tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c. quale spesa necessaria per la gestione delle parti comuni, poichè, salvo diversa indicazione del regolamento di condominio di origine contrattuale o di decisione assembleare adottata con il consenso di tutti i condomini, altra soluzione di riparto non è possibile.

Anche qui, se ho ben capito (e se la legge è uguale per tutti), decreto ingiuntivo a TUTTI i condòmini che non pagano la loro quota di spese sostenute per il sollecito al moroso.

Ma questo non credo di averlo mai messo in dubbio visto che nel mio PRIMO intervento le mie PRIME parole sono state:

 

"Secondo me tu puoi specificare il costo del tuo ulteriore compenso "a carico del condominio" per il sollecito ma non puoi "imporre" con un semplice preventivo di compenso approvato a maggioranza che tale costo sia a carico del singolo senza un regolamento contrattuale o una sentenza del Giudice.."

Non ha capito male.

Il modo per far passare la "voglia" a chi non paga correttamente c'è.. e a prescindere dalla sua caparbietà/resistenza; si tratta solo di utilizzare gli strumenti adatti.

Fossi io amministratore:

1) appovazione in Assemblea del mio compenso per sollecito a morosi

2) riparto dello stesso tra tutti i condòmini ex art.1123

3) Integrazione del Regolamento di Condominio ai sensi del novellato DD. AA 70 e relativa sanzione a carico del moroso

Vedrà come diminuiranno drasticamente i morosi 😎

Non ha capito male.

Il modo per far passare la "voglia" a chi non paga correttamente c'è.. e a prescindere dalla sua caparbietà/resistenza; si tratta solo di utilizzare gli strumenti adatti.

Fossi io amministratore:

1) appovazione in Assemblea del mio compenso per sollecito a morosi

2) riparto dello stesso tra tutti i condòmini ex art.1123

3) Integrazione del Regolamento di Condominio ai sensi del novellato DD. AA 70 e relativa sanzione a carico del moroso

Vedrà come diminuiranno drasticamente i morosi 😎

.... utilizzare il denaro (o parte di esso) incassato dal condominio ed accreditato pro-quota a tutti i condòmini per sanzioni dovute ad infrazioni al regolamento al fine di pagare pro-quota le spese di sollecito.

Bene, quasi una quadratura del cerchio

Assolutamente no;

l'integrazione del Regolamento ex art.70 DD.AA novellato può essere adottata a maggioranza anche nel caso di Regolamento Contrattulale; è la legge che dispone la sanzione, l'assemblea con l'integrazione a maggioranza si limita a recepire la disciplina legislativa; conseguentemente il singolo non può, con l'struzionismo dell'unanimità, impedire l'applicazione di una norma codicistica; l'integrazione di un Regolamento Contrattuale non comporta la modifica di questo, le sue disposizioni rimangono valide, quindi nessuna unanimità è necessaria.

Vedasi in tal senso Trib Genova 939/1996)

Assolutamente no;

l'integrazione del Regolamento ex art.70 DD.AA novellato può essere adottata a maggioranza anche nel caso di Regolamento Contrattulale; è la legge che dispone la sanzione, l'assemblea con l'integrazione a maggioranza si limita a recepire la disciplina legislativa; conseguentemente il singolo non può, con l'struzionismo dell'unanimità, impedire l'applicazione di una norma codicistica; l'integrazione di un Regolamento Contrattuale non comporta la modifica di questo, le sue disposizioni rimangono valide, quindi nessuna unanimità è necessaria.

Vedasi in tal senso Trib Genova 939/1996)

 

Pensavo di essere stato chiaro, forse, breve ma conciso, evidentemente sbagliavo va beh!!!

 

Chi stabilisce la misura della sanzione è l’assemblea, non la legge, libera e sovrana, infatti, la legge stabilisce che;

 

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie».

 

per assurdo l'assemblea potrebbe decidere, all'unanimità, una sanzione di 10 centesimi e nessuno potrebbe obiettare.

 

VEDASI:

 

(Cass. 10929/2011

 

I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.

A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

La delibera all’origine dell’attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell’orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere nulle e delibere semplicemente annullabili.

Non rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità

Il fatto è che con la nuova norma in vigore dal 18.6.13 (legge 220/12) l'art 70 Dacc preveda che sia prevista una sanzione di 200 Euro che si possono elevare a 800 in caso di recidività, pero non afferma nulla se questa norma sia normativa oppure contrattuale.

...Non rientra, infatti, nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all’unanimità

Secondo me quella sentenza era valida nel 2011 quando in un regolamento assembleare non potevano essere inserite sanzioni superiori alle 100 lire perchè contrarie alla legge.

Ora invece l'assemblea sovrana può decidere di stabilire sanzioni nel limite che la legge da te citata (art. 70) le consente.

 

Faccio un esempio pratico perchè faccio fatica a seguire i termini giuridici:

 

se in un regolamento assembleare (approvato a maggioranza qualificata) si stabilisce che trascorsi 15 giorni dalla scadenza della quota deliberata in preventivo, fatto salvo il diritto di procedere comunque con decreto ingiuntivo, sarà corrisposta una sanzione di 50 euro per la prima quota pagata in ritardo e di 100 euro per ogni quota successiva pagata in ritardo (recidività)....

 

per me questo regolamento è valido perchè è l'assemblea che stabilisce la misura della sanzione nei limiti imposti dalla legge.

Pensavo di essere stato chiaro, forse, breve ma conciso, evidentemente sbagliavo va beh!!!

Se per sbaglio intende la necessità di una disposizione contrattuale o di una delibera unanime, sì, le do pienamente ragione

Allego Giurisprudenza:

 

“In tema di condominio, poiché l'art. 70 disp. attuaz. c.c. prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento, sono nulle, in quanto contra legem, le eventuali disposizioni del regolamento di condominio che dovessero prevedere sanzioni di importo maggiore.” (Cass. Civ. 26.01.1995, n.948).

In tema di condominio negli edifici, qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall'art. 70 disp. Att. cod. civ., la previsione di una "sanzione pecuniaria", avente natura di pena privata, a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0,05

Conformemente a Cass. n. 948/95 dal cui "decisum" il Collegio non ha ragione di discostarsi, se l'art. 70 disp. att. c.c., prevede che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito,a titolo di sanzione, il pagamento di una somma "fino a lire cento", ciò significa che non possono essere previste sanzioni di importo maggiore. Pertanto l'applicazione nel caso di specie (consentita dal disposto di cui all'art. 23 del regolamento condominiale di che trattasi) di una sanzione di gran lunga superiore alla misura massima inderogabilmente stabilita dal richiamato disposto legislativo, è nulla in quanto "contra legem". L'impugnata sentenza va conseguentemente sul punto cassata, rimanendo assorbito il quarto motivo concernente modalità applicative di una sanzione ritenuta illegittima, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, dichiarandosi l'inderogabilità della sanzione prevista dall'art. 70 disp. att. c.c." (Cass. Civ. Sez. II Sent., 21 aprile 2008, n. 10329).

Ma ora le cose e l'art. 70 è stato modificato,

 

Art. 24

 

1. L'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice

civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Per le infrazioni al regolamento di condominio puo'

essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma

fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma

e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese

ordinarie».

LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220

Approfitto della risposta fornita per porre un quesito per un problema che si può ritenere in qualche modo analogo.

Il nostro regolamento contrattuale specifica chiramente che trascorsi 15 giorni dalla data dell'avviso di versamento (bollettino) senza avervi provveduto, si entra . Pertanto dal 16° giorno scattano gli interessi di mora (pari al tasso dell'attuale massimo scoperto bancario del conto condòminiale): da tale giorno fino al momento dell'avvenuto pagamento. Vi sono alcuni condòmini che mediamente pagano con 30-40 gg. di ritardo (e talvolta pure oltre). E l'amministratrice calcola gli interessi, addebitandoli. Proprio perchè, ripeto, è previsto dal regolamento. Poiché ci si è resi conto (mi sono reso conto) che degli importi (di mora) incassati non si sà più nulla - che in tutti questi (14) anni ammonterebbero a circa 650/700€ - ho proposto che tale somma venga restituita/ripartita pro-quota millesimale fra tutti coloro che non hanno "mai" ritardato. Inoltre, che tale restituzione/ripartizione avvenga d'ora in poi al termine di ogni anno gestionale, proprio per evitare confusione e che, magari, ne beneficino in qualche modo anche i (più o meno) soliti ritardatari. Ma fino ad ora l'amministratrice ha fatto orecchio da mercante non dicendo chiaramente come ha utilizzato il controvalore di tali interessi di mora finora introitati. In pratica li ha sempre usati per effettuare pagamenti e quindi agevolando (seppur indirettamente) i ritardatari/morosi. Staremo quindi a vedere se con le nuove diposizioni in materia di presentazione "bilancio-rendioconto" esporrà la quota effettiva risultante e se poi si rimetterà finalmente alla decisione di ripartirla secondo quanto già prospettatole. Attendo considerazioni e pareri. Ripeto: tutto previsto da regolamento contrattuale per quanto attiene agli interessi di mora, al termine di inizio della mora e al saggio di interesse.

Ritengo che anche se contrattualmente regolati, tali interessi di mora non siano dovuti; unica sanzione possibile quella prevista dal Codice Civile, pre e dopo riforma; quindi o si integra il regolamento con la penale di legge (€200/€800) o non se ne fa nulla.... quanto al già versato: son denari del condominio, certo che avete il diritto di sapere come siano stati utilizzati (ma saran stati realmente versati...🤔

...Poiché ci si è resi conto (mi sono reso conto) che degli importi (di mora) incassati non si sà più nulla - che in tutti questi (14) anni ammonterebbero a circa 650/700€ - ho proposto che tale somma venga restituita/ripartita pro-quota millesimale fra tutti coloro che non hanno "mai" ritardato...

Se questi denari sono stati effettivamente incassati confluiscono nella cassa condominiale e quindi dovresti trovarne traccia nei rendiconto tra le entrate.

Per i precedenti consuntivi approvati ormai puoi chiedere spiegazioni solo a livello informativo. Al prossimo consuntivo chiedi spiegazioni.

Nel frattempo esamina tu stesso, se te ne sono state fornite copie, i rendiconto precedenti.

Probabilmente tali cifre risultano in entrata tra le quote dei condòmini e sono state usate per le spese condominiali.

 

Se continueranno ad essere incassati interessi di mora, ma ancor meglio sanzioni previste dalla nuova riforma come suggerite da Olli, ritengo non possiate ripartire tali somme tra i non morosi perchè il beneficiario della sanzione è il condominio e di conseguenza TUTTI i condòmini, morosi compresi.

Caro Olli, ringrazio per il tuo intervento; ma devo comunque contraddirti: la nuova riforma (ma non ce n'era bisogno) dice chiaramente che il dettato di un regolamento contrattuale non è assolutamente derogabile. Rispetto ovviamente la 'tua' opinione (che è in disaccordo sul fatto che si possa prevedere l'addebito di interessi di mora per i ritardatari più o meno cronici). Ma se la situazione di moltissimi processi per questioni condominiali è tale per via di cause aperte mediamente da circa un decennio per simili problematiche, bisogna ringraziare anche (ma non solo) quei regolamenti contrattuali che - per una ragione o per l'altra - non prevedono certe sanzioni. Insomma, quando si firma un rogito al quale è allegato un regolamento contrattuale, bisogna sapere a cosa si può andare incontro se si contravviene. Altrimenti tutto diventerebbe opinabile: una contravvenzione per eccesso di velocità, una sanzione per infedele dichiarazione, una condanna per furto più o meno aggravato, ecc. ecc. .

Fra l'altro ho tralasciato di indicare (con il mio quesito) che i ritardatari a cui sono state sempre inviate le raccomandate di sollecito (dopo primo e talvolta secondo avvertimento 'bonario' dell'amministrazione) sono sempre stati addebitati per il relativo costo. E non vedo come potrebbe altrimenti. Ci mancherebbe pure che uno, oltre a contravvenire e quindi a non pagare per tempo le rate di spese, venga 'premiato' mediante addebito dei costi (per i dovuti/necessari e previsti solleciti) a tutti coloro che invece le scadenze le rispettano pagando puntualmente. Del resto il condominio non può essere scambiato per il banco del mutuo soccorso o l'opera di San Vincenzo.

Ed anche asserire che bisognerebbe procedere immediatamente con l'azione giudiziaria non è corretto in quanto logica vorrebbe che prima si proceda ad una richiesta informale (telefonica o scritta) del pagamento da parte dell'amministratore. E solo dopo il perdurare del mancato versamento procedere sul da farsi; secondo quanto previsto anche dalla vecchia e nuova legge. Fra l'altro è stato confermato (leggere giornali di ieri, in particolare 24 ore) il ricorso alla mediazione per il 90-95% di tutte le questioni condominiali, comprese quelle attinenti ai mancati pagamenti.

Se, come sostiene Leonardo53 (a mio avviso - ma non solo - alquanto erroneamente) non venissero ripartite le somme fra coloro che non hanno versato con ritardi di sorta e oltretutto venissero beneficiati anche i ritardatari il risultato sarebbe quello che nel volger di qualche mese (o tutt'al più trimestre o semestre) tutti si sentirebbero autorizzati a non pagare più nei tempi previsti. Ciascuno pagherebbe infatti con tutto il comodo proprio perché non varrebbe la pena di essere ligi e corretti. Col risultato che - quasi certamente - l'amministratrice, per per evitare di entrare in una situazione di conflittualità generalizzata, rassegnerebbe subito le proprie dimissioni. Senza contare poi che difficilmente qualche alro amministratore accetterebbe di assumere l'incarico in un condominio dove il 100% dei condòmini paga quando lo ritiene più opportuno (vale a dire il più tardi possibile) dato che poi, pur in presenza di addebito per interessi di mora, potrebbe contare su una ridistribuzione a titolo di rimborso. Quella che le somme accumulate nel corso di una o più gestioni (per interessi di mora) debbano essere ridistribuite a tutti indistintamente è una teoria che non stà affatto in piedi. Poi ciascuno è libero di pensarla come crede e di sostenere magari che andrebbero restituite....... con i dovuti interessi.

Volevo per l'appunto verificare qual'era il pensiero in merito alla vicenda che ho illustrato. Poi il fatto che l'amministratrice si sia astenuta dal restituire (secondo la logica) quanto accumulatosi dal 2001 non significa affatto che la (corretta) restituzione non possa avvenire entro la fine della corrente gestione (31/12/2013) mediante "sbilancio" di eventuali/possibili conguagli dare/avere. È evidente che il sottoscritto ed alcuni altri la marcheranno molto stratta in proposito. Altrimenti: volontaria giurisdizione per la proposta di esonero da parte del Giudice.

Se, come sostiene Leonardo53 (a mio avviso - ma non solo - alquanto erroneamente) non venissero ripartite le somme fra coloro che non hanno versato con ritardi di sorta e oltretutto venissero beneficiati anche i ritardatari il risultato sarebbe quello che nel volger di qualche mese (o tutt'al più trimestre o semestre) tutti si sentirebbero autorizzati a non pagare più nei tempi previsti. Ciascuno pagherebbe infatti con tutto il comodo proprio perché non varrebbe la pena di essere ligi e corretti.

Se oltre ad una adeguata sanzione (diversa e più consistente degli interessi di mora) cominciano a fioccare i decreti ingiuntivi vedrai che i condòmini cominciano ad esser puntuali.

 

...Quella che le somme accumulate nel corso di una o più gestioni (per interessi di mora) debbano essere ridistribuite a tutti indistintamente è una teoria che non stà affatto in piedi. Poi ciascuno è libero di pensarla come crede e di sostenere magari che andrebbero restituite....... con i dovuti interessi.

Art. 70

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

 

E' la frase evidenziata in rosso che mi fa pensare che quella somma debba essere devoluta a TUTTI i condòmini (morosi compresi).

Forse solo una clausola contrattuale potrebbe derogare.

Inoltre a quanto detto da Leonardo aggiungo questa nota e in detto fondo far confluire anche gli interessi di mora;

 

Alcuni regolamenti di Condominio o, talvolta, delibere assembleari

prevedono l'istituzione di un fondo cassa condominiale il cui scopo può

essere generico (eccezionali necessità) o precisamente determinato, come

ad esempio nel caso in cui sia previsto l'accantonamento in un fondo di

somme per affrontare opere di manutenzione di notevole entità alle parti

e/o impianti comuni od per affrontare squilibri tra il bilancio di

previsione e le spese effettive. Spesso però il fondo cassa condominiale

costituisce uno strumento particolarmente adatto per evitare che

l'amministratore, a causa delle morosità dei condomini, non abbia a

disposizione le somme che devono essere pagate con urgenza. L'obbligo di

contribuzione grava su tutti i condomini ma, nel caso in cui uno o più

condomini ritardino od omettano del tutto di pagare le loro quote,

l'amministratore può non essere in grado di fronteggiare le richieste dei

creditori del Condominio, lasciandolo così esposto alla possibilità di

pericolose azioni legali. In tali casi, la presenza di un fondo cassa" è

particolarmente utile: se non vengono pagate le somme richieste nei

termini stabiliti i condomini-debitori sono tenuti a corrispondere gli

interessi di mora ed, in caso di perdurante rifiuto a pagare, sono

costretti a rimborsare anche tutte le onerose spese legali relative alle

azioni esecutive intraprese dai creditori .... (continua http://www.condomini.altervista.org/FondoCassa.htm)

Certo questa specifica è contenuta nella nuova legge. Che comunque - leggendola attentamente - dice che dev'esser approvata a maggioranza di volta in volta. In ogni caso - almeno per quanto ci riguarda - la restituzione dell'accumulato dovrà essere fatta fra coloro che non hanno mai ritardato i versamenti. Chi si opponesse (i ritardatari cronici? che comunque sia, nel nostro caso, sarebbero pur sempre in minoranza) non vorrebbe certo aprire una vertenza per reclamare un diritto che, per loro, non sussiste. Tantomeno vorrebbero approvaere una delibera che preveda il sanzionamento per qualsivoglia ragione. Che poi in termini di importo risulterebbero molto superiori alle quote di interessi di mora pagati nel corso di questi anni. Voglio vedere chi - fra gli 'scorretti cronici' si prende la briga di promuovere azioni di sorta o comunque passare anche solamente dalla mediazione e, nel caso, da una causa giudiziaria civile (!). Perchè in qualsiasi caso significa pur sempre sborsare subito dei quattrini. Pertanto, anche la citazione in rosso pur con tutto il rispetto lascia - ovviamente nel caso di specie - il tempo che trova, dato che costituirebbe una iniqua restituzione a chi simili diritti non ne può vantare. Altrimenti tutti gli altri diverrebbero, nel giro di poco tempo, dei 'morosi' altrettanto cronici con le conseguenze che si possono/devono immaginare. Oggi come oggi "ciascuno" può asserire di essere in difficoltà finanziaria per via della cosiddetta crisi che colpisce praticamente tutti i settori. Cosa fa l'amministratore? si mette a fare accertamenti su tutti i suoi amministrati? Chiede per tutti un decreto ingiuntivo? con l'approvazione di chi? del suo avvocato? oramai sempre più decisioni debbono passare per l'assemblea e quindi, per molte 'novità' della legge (che comunque nel complesso io approvo anche se con parecchie riserve) c'è la prospettiva dell'elusione o del raggiro . Fino a quando non ci sarà, per parecchie di tali novità, una progressiva rettifica negli anni a venire. Comunque grazie.

Grazie Tuxx- Quanto hai riportato lo sapevo pure io. Il nostro regolamento contrattuale prevede solamente la sanzione per interessi di mora per pagamenti non effettuati entro il 15° giorno successivo a quello indicato sul bollettino. Al tasso pari a quello del massimo scoperto del conto condominiale. Ci si è poi accordati assemblearmente (cme verbalizzato più volte) che l'amministratore, prima di sollecitare ufficialmente con raccomandata (i cui costi restano sempre a carico dei destinatari ritardatari) debba fare dopo x giorni un promenoria-sollecito verbale/telefonico, poi nel caso un ulteriore promemoria-sollecito scritto (comunicazione recapitata in casella o, a seconda dei casi, mail) scritto. Se anche dopo il promemoria/sollecito scritto non succede nulla, trascorsi altri x giorni (mediamente 10) provvede all'invio della raccomandata. Se nulla avviene allora deve riferire e domandare l'approvazione per la richiesta di decreto ingiuntivo. Anche se in tutti questi anni il D.I. è stato domandato una sola volta per un condomino che non pagava da circa un anno. poi è (quasi) rientrato nei ranghi.

Quindi il caso da me esposto era solamente per evidenziare che le somme di interessi di mora versate dai ritardatari e accumulate nel tempo debbono pur sempre essere redistribuite solo ed esclusivamente fra coloro che - copia dei versamenti alla mano - non hanno mai ritardato nei pagamenti. Il che significa, seppur di poco, la maggioranza. Altrimenti è l'anarchia. Grazie ancora comunque.

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