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Importo spese sollecito deliberate in assemblea

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Buongiorno, un piccolo quesito: se l'amministratore inserisce all'ordine del giorno e fa approvare in assemblea le spese di sollecito pagamento per esempio dell'importo di Euro 50,00 + Iva per ogni sollecito inviato, sono valide vero? Naturalmente ricorderà l'importo in ogni lettera di sollecito al condomino moroso...

Dobbiamo risolvere la problematica di condomini che pagano quando vogliono...

Grazie a tutti per l'attenzione.

Buongiorno, un piccolo quesito: se l'amministratore inserisce all'ordine del giorno e fa approvare in assemblea le spese di sollecito pagamento per esempio dell'importo di Euro 50,00 + Iva per ogni sollecito inviato, sono valide vero? Naturalmente ricorderà l'importo in ogni lettera di sollecito al condomino moroso...

Dobbiamo risolvere la problematica di condomini che pagano quando vogliono...

Grazie a tutti per l'attenzione.

Le spese per i solleciti vanno addebitate al condominio (a tutti i condomini per mlm di proprietà) e non al singolo condomino moroso, fatto salvo una delibera unanime, ovvero accettata da tutti i condomini.
Buongiorno, un piccolo quesito: se l'amministratore inserisce all'ordine del giorno e fa approvare in assemblea le spese di sollecito pagamento per esempio dell'importo di Euro 50,00 + Iva per ogni sollecito inviato, sono valide vero? Naturalmente ricorderà l'importo in ogni lettera di sollecito al condomino moroso...

Dobbiamo risolvere la problematica di condomini che pagano quando vogliono...

Grazie a tutti per l'attenzione.

Se il vostro scopo è quello di intimorire i ritardatari addebitando 50 euro di spese di sollecito, lo scopo non può essere raggiunto perchè quei 50 euro devono essere addebitati a TUTTI i condòmini per millesimi di proprietà, salvo che, come già detto da Tullio, la delibera sia votata all'unanimità e cioè anche dai ritardatari cronici.

 

Un ottimo rimedio che raggiunge lo scopo senza che paghino i virtuosi è quello di modificare il regolamento di condominio ed inserire "una sanzione" da comminare a chi paga le quote con un ritardo superiore a XX giorni rispetto alle date di scadenza deliberate.

 

Art 70 d.a.c.c.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice

Credo che anche la soluzione prospettata da Leonardo non sia applicabile in quanto ...

 

... la Cassazione - Seconda sezione civile, con sentenza 10196/2013, ha porto la mano in favore dei ritardatari cronici con i pagamenti delle spese e degli oneri condominiali, decretando che le sanzioni eccedenti gli interessi legali (le cosiddette supermulte) possano essere fissate solo eventualmente nel regolamento contrattuale condominiale, ma assolutamente non possano essere stabilite dall’assemblea dei comproprietari in qualità di misure “ritorsive” nei confronti dei vicini morosi. ...

... A ridosso dell’entrata in vigore delle riforma che tocca proprio il condominio (legge 220/2012), pienamente legittimante le sanzioni per violazione al regolamento condominiale, la sentenza 10196/2013 scaturita ieri fa appello ad un principio fondato sull’unanimità il quale potrebbe arrivare ad incidere persino sul sistema dispositivo, rimasto aspecifico nel testo di riforma, di tutte le sanzioni.

Purtroppo, a quanto pare contro i morosi non resta che la strada del Decreto Ingiuntivo.

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