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giani ges

Sperse condominiali e ripetizione delle somme

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Un inquilino, che vive in condominio, vorrebbe richiedere la ripetizione di somme al proprietario, pagate in piu' perche richieste da lui richieste,

inerenti le spese reversibili che competono al conduttore, come iscritto nel contratto di locazione.

Oltretutto il conduttore aveva chiesto, per iscritto al proprietario, di partecipate alla assemblea di approvazione del bilancio.

Ora in quanto tempo si prescrivono tali ripetizioni?.

- La richiesta di ottenere quanto pagato in più dall'inquilino è una questione a cui il condominio non c'entra assolutamente nulla, per cui le richieste dell'inquilino vanno od andavano indirizzate al locatore ovvero l'inquilino poteva ottenere l'indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione ed inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate (L. 392/78).

- L'inquilino può chiedere al locatore di essere delegato da lui per l'assemblea dove è previsto l'approvazione del bilancio, ma il locatore non è obbligato a rilasciare la delega al suo inquilino, se quest'ultimo desidera essere presente senza diritto di voto e come uditore, deve ottenere il benestare di tutti i partecipanti all'assemblea e stare muto come un pesce.

- La prescrizione per le spese condominiali si attua in 5 anni, per cui ritengo che, se l'inquilino ha pagato in più, avrà lo stesso tempo per la richiesta di rimborso al locatore.

Come al solito:

Nessuno ha mai pensato di coinvolgere il condominio.

Se il locatore rifiuta un diritto al conduttore, se da tale rifiuto risulta un danno il locatore paga.

Se il danno è stato voluto,- negazione di un diritto-, negando il diritto di voto al conduttore,

laddove l'approvazione del consuntivo fosse nulla, o annulabile. la prescrizione, per fatto

illecito, è decennale?

Il conduttore non ha il diritto di partecipare all'assemblea dove si delibera il consuntivo se non delegato dal locatore o da qualche altro condomino;

- Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Legge 392/78

 

- Il conduttore può chiedere al suo locatore di partecipare all'assemblea, ma il locatore non ha l'obbligo di concedere la delega ne di farlo partecipare in quanto non ha diritto di assistere, fatto salvo ai punti all'OdG previsti dalla L. 392/78.

Se eventualmente il conduttore ha avuto un danno dal comportamento del suo locatore per la negata delega, sarà necessario dimostrarlo e chiedere un risarcimento con citazione all'A.G.

 

- Nel caso la delibera di approvazione fosse nulla, chi ne ha l'interesse tra i condomini può ricorrere alle vie legali senza scadenza di tempo, ovvero la delibera nulla non ha prescrizione.

Il conduttore ha diritto di partecipèare all'assemblea dove si appova il consuntivo in forza di una Legge del 1971 o 1973.

Nessun problema a dimostrare il danno: pagato il doppio della fattura Enel per energia condominiale e acqua consumata.

 

"...chi ne ha l'interesse tra i condomini può ricorrere alle vie legali senza scadenza di tempo, ovvero la delibera nulla non ha prescrizione.".

Il conduttore non è condomino.

1. Il conduttotore ha diritto di partecipèare all'assemblea dove si appova il consuntivo in forza di una Legge del 1971 o 1973.

Nessun problema a dimostrare il danno: pagato il doppio della fattura Enel per energia condominiale e acqua consumata.

 

"2. ...chi ne ha l'interesse tra i condomini può ricorrere alle vie legali senza scadenza di tempo, ovvero la delibera nulla non ha prescrizione.".

Il conduttore non è condomino.

1. Giani per favore posta la Legge del 71 o 73, scritta così la tua dichiarazione non vale assolutamente nulla, perchè è in contrasto con la Legge 392/78

 

2. infatti il conduttore non è condomino e non può impugnare una delibera nulla.

Ma è Lei che indica al condomino il diritto di impugnare.

Dimenticandosi del conduttore

Io indico quanto prescrive la Legge (cc art. 1137) e se la legge non dice che il conduttore possa impugnare una delibera non posso scrivere che può farlo, mi sembra ovvio.

" Io indico quanto prescrive la Legge (cc art. 1137) e se la legge non dice che il conduttore possa impugnare una delibera non posso scrivere che può farlo, mi sembra ovvio.".

 

Io non sò cosa legge Lei, o che Legge legge, sò che la Cassazione ha ampiamente e costantemente ammesso al conduttore il diritto all'impugnazione delle delibere che lo riguardano.

Io non sò cosa legge Lei, o che Legge legge, sò che la Cassazione ha ampiamente e costantemente ammesso al conduttore il diritto all'impugnazione delle delibere che lo riguardano.
Io leggo l'art. 1137 cc (già detto) il quale dice;

 

- Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Se invece tu come conduttore vuoi impugnare, hai tutto il diritto di farlo, non è vietato dalla Legge, e quello che dici tu non è Legge del 71 o 73 (infatti le cercavo ma non le trovavo) ma una pronuncia del tribunale di Monza e non di Cassazione;

 

il Tribunale di Monza, in un’articolata sentenza, partendo dal sempre attuale parallelismo con la materia societaria, ha specificato che “ in materia condominiale […] la legislazione successiva alla codificazione ha gradatamente attribuito alla disciplina del condominio la tutela di interessi che evadono sempre più dalla limitata sfera dei comproprietari (risparmio energetico, barriere architettoniche, interessi urbanistici, etc.), arrivando inoltre ad attribuire al conduttore la facoltà di intervenire in assemblea ed addirittura di partecipare alla votazione in talune materie (art. 10 l. n. 392 del 1978)” (così Trib. Monza 8 febbraio 2001)

Invece la Cassazione è di avviso contrario, ossia il conduttore può impugnare solamente le delibere dove ha diritto di voto;

Detta norma inoltre rinviando alle disposizioni del Codice civile sull'assemblea dei condomini, certamente prevede per l'inquilino, non solo il diritto di intervento nell'assemblea, ma anche il potere di impugnare le delibere viziate, sempre che abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria”. (Cass. 18 agosto 1993 n. 8755).

Tullio Ts. Lei interpreta i problemi a modo Suo, ma non per questo in modo corretto.

Lei nega il diritto del conduttore, - non essendo condomino -, di poter impugnare le decisioni assembleari che lo riguardano?.

Tullio Ts. Lei interpreta i problemi a modo Suo, ma non per questo in modo corretto.

Lei nega il diritto del conduttore, - non essendo condomino -, di poter impugnare le decisioni assembleari che lòo riguardano.

Io non interpreto nulla, riporto le Sentenze di Cassazione, sono loro "gli ermellini" che interpretano la Legge e non io.

E gli ermellini permettono al conduttore di impugnare le delibere a cui ha diritto di voto (riscaldamento e condizionamento) e non il bilancio.

Il conduttore in questo caso potrà rivalersi sul proprio locatore (già scritto) ma non sul condominio.

Che Le danno torto.

Mi indichi dove è vietato al conduttore impugnare un verbale che riguardi i suoi diritti.

Che Le danno torto.

Mi indichi dove è vietato al conduttore impugnare un verbale che riguardi i suoi diritti.

Indicami tu la Legge che lo permette. Tra l'altro il conduttore non ha neppure diritto di ricevere il Verbale dell'assemblea condominiale.

Io ti ho già risposto a quanto tu avevi chiesto, se non ti va bene attendi altre risposte da altri frequentatori.

Grazie

https://www.condominioweb.com/linquilino-ossia-in-conduttore-di-ununita-immobiliare-non-e-soggetto-totalmente-estraneo.375

 

Tanto per capirci........ma ve ne sono altri sul diritto del conduttore ad impugnare delebere che lo riguardanio.

Ho preso il secondo.

Infatti hai preso la Sentenza del Tribunale di Monza (già indicata da me #10), e non quella che tanto vantavi
.. sò che la Cassazione ha ampiamente e costantemente ammesso al conduttore il diritto all'impugnazione delle delibere che lo riguardano.
In pratica c'è solo quella del Tribunale che ti da ragione ma la Cassazione non è dello stesso avviso, sempre mess. #10

E forte aspetta le risposte per correggere le Sue. E incredibile

 

Io non interpreto nulla, riporto le Sentenze di Cassazione, sono loro "gli ermellini" che interpretano la Legge e non io.

E gli ermellini permettono al conduttore di impugnare le delibere a cui ha diritto di voto (riscaldamento e condizionamento) e non il bilancio.

Il conduttore in questo caso potrà rivalersi sul proprio locatore (già scritto) ma non sul condominio.

- - - Aggiornato - - -

 

E Lei che ha messo in mezzo il condominio.

Leggere per credere, perchè io sò che il condominio è estraneo.

E Lei che ha messo in mezzo il condominio.

Leggere per credere, perchè io sò che il condominio è estraneo.

Scusami Giani, mi potresti indicare come fai a impugnare una delibera condominiale senza coinvolgere il condominio?

Ripeto per chi non ha capito, il conduttore, secondo la Cassazione (post #10) può impugnare solamente le delibere in cui ha diritto di voto cioè riscaldamento e condizionamento ma non il bilancio consuntivo cui non ha diritto di voto.

Impugno la delibera.
Quella delibera è condominiale ed il conduttore non aveva diritto di voto se tratta il bilancio consuntivo.

E la Cassazione ha già sentenziato cle il conduttore ha diritto di impugnare la delibera per i fatti che lo riguardano.

E la Cassazione ha già sentenziato cle il conduttore ha diritto di impugnare la delibera per i fatti che lo riguardano.
Infatti il bilancio consuntivo non riguarda il conduttore.

E chi riguarda, visto che in esso si parla anche del riscaldamento e servizi, dove la Legge prevede il diritto di voto al conduttore?.

E chi riguarda, visto che in esso si parla anche del riscaldamento e servizi?.
Riguarda chi ha diritto di voto cioè il proprietario/condomino, la Cassazione dice;

 

Detta norma inoltre rinviando alle disposizioni del Codice civile sull'assemblea dei condomini, certamente prevede per l'inquilino, non solo il diritto di intervento nell'assemblea, ma anche il potere di impugnare le delibere viziate, sempre che abbiano ad oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria”. (Cass. 18 agosto 1993 n. 8755).

In sostanza diritto d’impugnazione in relazione alle materie per le quali hanno diritto di partecipare all’assemblea e votare.

Fonte https://www.condominioweb.com/linquilino-ossia-in-conduttore-di-ununita-immobiliare-non-e-soggetto-totalmente-estraneo.375#ixzz3UT2HpMkX

www.condominioweb.com

Il conduttore, correggimi se sbaglio, non vota per il bilancio consuntivo, per cui secondo la Cassazione non può impugnare questa delibera.

 

Per cui consiglierei all'inquilino d'impugnare la delibera riguardante il riscaldamento/condizionamento se non è regolare ovvero annullabile o nulla, non tutto il bilancio consuntivo.

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