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manciniarchfabio

Ddaacc art 63 subentro quote condominiali

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arriverò subito al dunque:

 

sono da poco amministratore di un condominio, dove c'è stato un appartamento venduto all'asta.

Col mio subentro, si approva il consuntivo dell'anno 2017 dove viene approvata nel riparto, una spesa per l'esecutato pari ad x euro.

 

La particolarità sta che tale somma è reiterata dall'anno 2016.

Significa che nell'anno 2017 la precedente amministrazione non ha caricato le spese condominiali all'esecutato ma solamente al suo inquilino (c'è un affittuario in questo appartamento).

 

In questi giorni, vengo contattato dal subentrante aggiudicatario, il quale giustamente mi chiede il conto delle spese condominiali. 


Verificato il riparto che gli ho consegnato, pone dubbi che le spese di riparto consuntivate per il 2017, siano effettivamente per il 2017, visto che la stessa cifra è pari al saldo dell'anno precedente (in virtù della premessa fatta poc'anzi).

 

Ora il mio pensiero è:

visto che la somma x è approvata come riparto consuntivo 2017 (nonostante sia la stessa somma del 2016), sapendo che il subentrante è obbligato per le spese dell'anno di subentro (2018) e per l'anno precedente (gestione 2017), visto che la somma è reiterata quindi approvata nuovamente: secondo me questa somma dev'essere liquidata dal subentrante.

 

è corretto il mio ragionamento?

Ulteriori riferimenti normativi da esporre e a cui far riferimento?

A qualcuno è mai capitato un caso analogo, come l'ha sbrogliato?

 

Diversamente, cos'è corretto fare?

 

Grazie a tutti.

 

manciniarchfabio dice:

visto che la somma x è approvata come riparto consuntivo 2017 (nonostante sia la stessa somma del 2016), sapendo che il subentrante è obbligato per le spese dell'anno di subentro (2018) e per l'anno precedente (gestione 2017), visto che la somma è reiterata quindi approvata nuovamente: secondo me questa somma dev'essere liquidata dal subentrante.

L'art. 63 parla di contributi relativi agli esercizi dell'anno in corso e quello precedenti e non ai saldi dei vecchi contributi.

In pratica si deve stilare un rendiconto per competenza ad addebitare al subentrante esclusivamente le spese di gestione 2018 e 2017.

Secondo me il subentrante ha ragione.

Sta al condominio, con i giustificativi di spesa alla mano, dimostrare che le somme richieste siano attribuibili al 2017 e 2018.

 

Credo proprio che se l'ex proprietario è diventato nullatenente, la differenza di quel debito dovrà accollarsela tutto il condominio per millesimi di proprietà, escludendo il nuovo acquirente che pagherà solo quanto previsto dall'art. 63

se la somma del 2017 in realtà si riferisce al 2016 il subentrante nel 2018 non deve pagarla, tale somma dovrà essere ripartita tra tutti ii condomini escluso il nuovo acquirente

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ciao

 

scusate, ma ...  dove sta scritto che anno in corso ed anno precedente di cui all'art. 63, è da intendersi come anno solare 2017 e 2018, e non invece alla gestione che potrebbe essere luglio 2016/giugno 2017 - e luglio 2017/giugno 2018 ?

 

camillo50 dice:

ciao

 

scusate, ma ...  dove sta scritto che anno in corso ed anno precedente di cui all'art. 63, è da intendersi come anno solare 2017 e 2018, e non invece alla gestione che potrebbe essere luglio 2016/giugno 2017 - e luglio 2017/giugno 2018 ?

 

Perfettamente d'accordo con te.

Il principio che però si vuole affermare è che, indipendentemente dalla calendirizzazione dell'esercizio annuale, si deve tener conto solo delle spese di ESERCIZIO ANNUALE (anche non solare) dell'esercizio in cui è avvenuto il rogito e dell'esercizio precedente.

 

Non possono essere richieste le spese di esercizio di 3 anni fa solo perchè riportate nell'esercizio di due anni fa ed ancora nell'esercizio dello scorso anno.

 

Le date di inizio e fine dell'esercizio annuale sono riportate in rendiconto per cui è  facile stabilire quando comincia e quando finisce un esercizio.

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