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corsan

Specifica consuntivo

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Buongiorno, il mio nuovo amministratore ha l'abitudine di inviare il consuntivo non dettagliati ma per gruppi di spesa.

Considerato che sarebbe obbligato a dettagliare le spese , ad una mia richiesta formale, potrebbe dirmi " vieni a vedere il dettaglio in ufficio" oppure sarebbe obbligato ad inviarmi il dettaglio con i riferimenti delle fatture ?

Grazie

Può fare sia l’uno che l’altro. L’art. 1129 c.c. II comma è chiaro.

Il condomino può recarsi in studio e prenderne visione oppure può chiederne copia.. pagando.

 

Già in passato, la Suprema Corte, con sentenza n. 15010 del 21 novembre 2000, ha posto l’accento su uno dei principi fondamentali che l’amministratore di condominio doveva rispettare in occasione della presentazione dei documenti contabili annuali (preventivo delle spese e consuntivo). Secondo la Cassazione l’amministratore è tenuto a distinguere analiticamente le voci di spesa da sostenere o sostenute per l’uso ordinario di parti ed impianti comuni da quelle occorrenti per la conservazione degli stessi e per le innovazioni. L’inadempimento di tale formalità rappresenta un vizio di annullabilità della delibera di approvazione dei documenti. Questa pronuncia della Cassazione nasce dalla necessità di consentire ai partecipanti al condominio quell’utile informazione circa la natura delle spese per poterne poi definire la giusta ripartizione. In particolare il caso di specie, oggetto dell’attenzione della sentenza citata, riguarda il rapporto tra usufruttuario- nudo proprietario da un lato e assemblea-amministratore dall’altro. Quindi non penso che dovrei scomodarmi per andare in ufficio su appuntamento per visionare gratuitamente le spese.

corsan dice:

Buongiorno, il mio nuovo amministratore ha l'abitudine di inviare il consuntivo non dettagliati ma per gruppi di spesa.

Considerato che sarebbe obbligato a dettagliare le spese , ad una mia richiesta formale, potrebbe dirmi " vieni a vedere il dettaglio in ufficio" oppure sarebbe obbligato ad inviarmi il dettaglio con i riferimenti delle fatture ?

Grazie

https://www.condominioweb.com/approvazione-dei-bilanci-consuntivi-condominiali-ecco-i-criteri-da-seguire.13713

Qui si sta facendo confusione tra principi per la redazione del rendiconto e giustificativi di spesa da allegare o meno.

Il rendiconto, per unanime orientamento, deve essere redatto in modo che i condomini possano avere contezza del suo contenuto; non esiste un principio univoco per la redazione.

Se è redatto male, tale non poter essere capito, allora lo si può impugnare.

La questione dei giustificativi è diversa; non esiste obbligo di allegarli al rendiconto; l’amministratore li può portare in assemblea come può comunicare, art 1129 c.c., quando, dove e come consultarli.

Se non ti vuoi scomodare a recarti in studio sono fatti tuoi.

 

Giovanni Inga dice:

Qui si sta facendo confusione tra principi per la redazione del rendiconto e giustificativi di spesa da allegare o meno.

Il rendiconto, per unanime orientamento, deve essere redatto in modo che i condomini possano avere contezza del suo contenuto; non esiste un principio univoco per la redazione.

Se è redatto male, tale non poter essere capito, allora lo si può impugnare.

La questione dei giustificativi è diversa; non esiste obbligo di allegarli al rendiconto; l’amministratore li può portare in assemblea come può comunicare, art 1129 c.c., quando, dove e come consultarli.

Se non ti vuoi scomodare a recarti in studio sono fatti tuoi.

 

Ma le sentenze di Cassazione non hanno nessuna valenza ?

Una gestione trasparente e collaborativa evita perdite di tempo a condòmini e amministratori.

La richiesta di accesso ai documenti si rende necessaria quando impera la nebbia contabile. 

Giovanni Inga dice:

Le sentenze non fanno legge; esse riguardano il caso specifico che deve essere giudicato interpretando le leggi in vigore.

Un avvocato potrà essere più esaustivo di me.


 

https://www.google.it/amp/s/www.laleggepertutti.it/188945_le-sentenze-della-cassazione-fanno-legge/amp

Dispositivo dell'art. 12 Preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse(1), e dalla intenzione del legislatore(2). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione(3), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe(4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato(5).

https://www.brocardi.it/A/analogia-legis.html

 

Modificato da Vito46

A prescindere dal metodo contabile adottato nella tenuta della contabilità e quindi nella elaborazione del rendiconto, è indice di trasparenza e buona amministrazione inserire nella documentazione costituente il rendiconto di gestione, oltre al prospetto sintetico in cui sono riportati i vari titoli di spesa raggruppati per tabella, anche l’elenco dettagliato delle spese sostenute nella gestione chiusa ( col metodo contabile per cassa saranno indicate nei dettagli le singole voci di spesa realmente sostenute e annotate nel registro di contabilità, mentre nel metodo per competenza saranno elencate anche le spese di competenza dell’esercizio chiuso che saranno annotate nel registro di contabilità nella gestione corrente dopo il loro pagamento).

Tuttavia, la nuova normativa impone di allegare al rendiconto il registro di contabilità, per cui il suddetto prospetto potrebbe essere anche omesso per la presenza dei medesimi dati contabili nel registro di contabilità.

Personalmente preferisco allegare un prospetto sintetico dei movimenti in entrata e uscita del registro di contabilità (conto di cassa, flussi di cassa ….) e fornire il prospetto dettagliato delle spese sostenute.

Modificato da G.Ago
Vito46 dice:

La risposta l'ho già data.😂

Che non apporta nulla di nuovo a quanto ti ho risposto in # 7.

😎

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