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roberto zanotto

Scioglimento condominio - come si fa in pratica lo scioglimento del condominio dopo l'appropriazione dell'assemblea

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Come si fa in pratica lo scioglimento del condominio dopo l'approvazione dell'assemblea condominiale? Come si dividono le parti comuni? Da chi si va? Grazie

Scusate, volevo con questa mia arricchire leggermente la precedente discussione sullo scioglimento di un condominio, cosa che è stato possibile fare perché dal suolo al tetto materialmente e come proprietà si è venuta a creare una situazione dell' immobile composto da varie unità immobiliari per cui partendo da due entratine comuni centrali, una al piano terra e una al 1° piano con scala esterna, da cui si accede a vari appartamenti di vari proprietari, a nord tutte le proprietà sono di condomini tutti parenti tra loro, e a sud stessa cosa per altri condomini. Tutto intorno un grande giardino. In pratica si è venuta a creare, da quando abbiamo diviso la grande soffitta in due parti autonome, praticamente quasi una bivilla che deve mantenere il minimo di parti comuni con amministratore cond. che sono solo le due entrate, la scala esterna, quella retrattile che porta alle 2 soffitte e la luce relativa a queste parti. Tutto il resto si può tranquillamente dividere, in particolare il giardino, il tetto, le grondaie ecc.. Ecco, una volta decisa questa operazione - cosa già avvenuta con assemblea condom. straord. secondo quanto stabilito dal 2° comma art. 1136 c.c. e dagli art. 61 e 62 delle dispos. di attuaz. c.c.- il giono dopo cosa si fa in pratica per effettuare lo scioglimento e costituzione di due più piccoli condominii autonomi e la divisione delle parti comuni in base ai millesimi di proprietà? Da chi si va? Come si conclude la questione sul piano legale, notariale, catastale? Grazie per l'aiuto che potete darmi. Saluti. Questi erano i miei primi interventi di discussione, non conosco bene ancora le procedure, scusate. Eventuali risposte dove le posso trovare? "Condominioweb" ha in vendita un testo che parli espressamente e compiutamente di questo agomento? Saluti.

Il condominio non si può sciogliere se rimangono delle parti in comune tra i proprietari.

Come si fa in pratica lo scioglimento del condominio dopo l'approvazione dell'assemblea condominiale? Come si dividono le parti comuni? Da chi si va? Grazie

Art. 61 dacc

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano aproprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, icondominio puo' essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi incondominio separato.Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo commadell'art. 1136 del codice, o e' disposto dall' autorita' giudiziaria su domanda di almeno un terzodei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

Se siete davvero in questa condizione, soddisfatte tutte le condizioni ivi richieste, le parti comuni NON si dividono ma costituiscono un supercondominio.

In caso di diniego dell'assemblea, si ricorre al giudice di pace?

Art. 61 dacc

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano aproprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, icondominio puo' essere sciolto ei comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi incondominio separato.Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo commadell'art. 1136 del codice, o e' disposto dall' autorita' giudiziaria su domanda di almeno un terzodei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

per poter separare un condominio in 2 distinti condomini serve una delibera di 667 millesimi o 501?

Mentre la maggioranza affinché 2 condomini possono unirsi è costituita dall' unanimità?

 

sono in confusione.

E' già scritto nell'art. 61 d.ac.c. per quanto concerne lo scioglimento:

Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice civile..

Poi si và a prendere il 1136 c.c. II comma e si legge:

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degliintervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Per quanto riguarda la costituzione del supercondominio, leggi quì:

--link_rimosso--

per poter separare un condominio in 2 distinti condomini serve una delibera di 667 millesimi o 501?
Desidero precisare che la metà del valore dello stabile previsto dall'art. 1136 cc è di almeno 500 mlm e non 501

quindi se i condomini deliberano in assemblea con 500 millesimi un condominio si può dividere in 2 distinti condomini??

quindi se i condomini deliberano in assemblea con 500 millesimi un condominio si può dividere in 2 distinti condomini??
I due condomini devono anche rappresentare la maggioranza numerica delle teste presenti in assemblea, ovvero in quella riunione dovrebbero essere presenti al massimo 3 condomini.

buona sera, sono uno dei proprietari di una palazzina di 4unità+negozio, in quanto sono stato nominato amministratore dagli altri e avendo fatto uscire quello ufficiale, ora vogliamo scogliere il condominio per non avere più nessun onere ne spese da sostenere come conto bancario, 770, cod. fiscale ecc.

COme comportarsi passo per passo per fare questa cosa grazie

buona sera, sono uno dei proprietari di una palazzina di 4unità+negozio, in quanto sono stato nominato amministratore dagli altri e avendo fatto uscire quello ufficiale, ora vogliamo scogliere il condominio per non avere più nessun onere ne spese da sostenere come conto bancario, 770, cod. fiscale ecc.

COme comportarsi passo per passo per fare questa cosa grazie

Sino a che ci sono più proprietari in uno stabile e delle parti comuni tra loro, p.es. scale, tetto, fondamenta, muri maestri, ... non si può sciogliere il condominio

Non basta eliminare l'amministratore per poter sciogliere il condominio esistono dei presupposti nomenclati da Tullio ( esistenza parti comuni a più condomino) che implicano la sua esistenza permanenza insieme agli adempimenti burocratici e fiscali

quindi se i condomini deliberano in assemblea con 500 millesimi un condominio si può dividere in 2 distinti condomini??

Serve anche la maggioranza delle teste .

Grazie delle risposte, ma non riesco a capire come sia possibile???questo condominio è stato costituito nel 2013 ed ora non si può scogliere? All'agenzia delle entrate mi hanno dato un modulo per estinguere il codice fiscale da presentare assieme a delibera di scioglimento, ma non mi hanno saputo dire altro oltre a dirmi che loro caricano solo le carte sul pc!

Grazie delle risposte, ma non riesco a capire come sia possibile???questo condominio è stato costituito nel 2013 ed ora non si può scogliere? All'agenzia delle entrate mi hanno dato un modulo per estinguere il codice fiscale da presentare assieme a delibera di scioglimento, ma non mi hanno saputo dire altro oltre a dirmi che loro caricano solo le carte sul pc!
Il condominio si può dividere in due o più condominii se ci sono le caratteristiche specificate nell'art 61. Dacc, ma sino a che ci sono delle parti comuni tra due o più proprietari, o per meglio dire "condomini", come già detto p.es. scale, tetto, fondamenta, muri maestri, ... non si può sciogliere il condominio.

quindi cosa posso fare in sostanza??? nulla?

dobbiamo tenre le cose come stanno e tutti relativi costi di gestione?

il conto corrente dobbiamo tenerlo?

L'assicurazione dello stabile dobbiamo continuare a farla?

Posso togliermi come amministratore in modo che non ce ne sia nemmeno uno?

Grazie

quindi cosa posso fare in sostanza??? nulla?

dobbiamo tenre le cose come stanno e tutti relativi costi di gestione?

il conto corrente dobbiamo tenerlo?

L'assicurazione dello stabile dobbiamo continuare a farla?

Posso togliermi come amministratore in modo che non ce ne sia nemmeno uno?

Grazie

Cosa intendi per costi di gestione? Per le spese comuni comunque sarà necessario mantenerle e provvedere, ovvero per l'energia elettrica dell'illuminazione delle scale, la pulizia delle scale, fatto salvo non la fate gratuitamente e volontariamente voi condomini a turno, le spese per il compenso dell'amministratore potete evitarle, sarà sufficiente che l'amministratore/condomino non pretenda nulla, l'assicurazione non è obbligatoria ma consigliata, il conto corrente deve esserci se c'è l'amministratore, ma se ne può fare a meno se tutti d'accordo deliberate la volontà di non avere l'amministratore, assumendovi tutte le responsabilità civili, penali, fiscali ed amministrative delle parti comuni del condominio, dovrete però nominare un rappresentante fiscale depositario del CF condominiale.
quindi cosa posso fare in sostanza??? nulla?

dobbiamo tenre le cose come stanno e tutti relativi costi di gestione?

il conto corrente dobbiamo tenerlo?

L'assicurazione dello stabile dobbiamo continuare a farla?

Posso togliermi come amministratore in modo che non ce ne sia nemmeno uno?

Grazie

Se fisicamente non potete sciogliere il condominio dovete rimanete tale , oppure vendete tutti gli appartamenti ad un unico soggetto e quindi viene meno il condominio . Oppure un altra soluzione e' diventare tutti comproprietari dell'immobile , non sarebbe piu' un condominio ma una comunione .

Roberto Zanotto: rispondo a Tullio riguardo la sua risposta del 22 u.s.. Scusa Tullio, ma siamo ritornati indietro col discorso, alle origini? Quello che sembrava chiaro ora non lo è più? Nei codici italiani ci sono tante norme incomprensibili, ma i due articoli delle Disp. Att. Cod. Civ. n° 61 e 62, se la lingua italiana ha ancora un senso, sono chiarissimi; se poi vogliamo complicare anche le cose più semplici, allora non c'è speranza. Cosa dicono con parole popolane quei due articoli? Cominciano con queste parole: "Qualora un edificio o più edifici....". Allora comincia a parlare di un edificio: ma se questo edificio ha già tutte le caratteristiche per essere due edifici autonomi, non è più un edificio, sono già due edifici. Poi parla l'articolo di piani o porzioni di piani di proprietà diverse: attenzione, "porzioni di piani", cioè siamo strutturalmente nello stesso piano e una parte è di un proprietario, e un'altra di altro proprietario, ma è lo stesso piano, non si parla di due strutture già divise. E su questo punto l'articolo 62 recita che possono rimanere anche delle parti comuni, con lo scioglimento, quindi può essere un'entrata comune, nello stesso piano, che fa da divisorio tra un appartamento e l'altro. Queste cose le hanno scritte per permettere anche nel caso non vi sia già una divisione netta, totale in due parti della struttura dello stabile, di poter addivenire lo stesso ad una divisione fisica, non solo amministrativa del condominio. L'importante, secondo me questo è lo spirito di questi articoli, è che da cielo a terra questo stabile che è stato costruito unico, si possa configurare fisicamente tagliato a metà, ma non con la sega, ma con gran parte delle strutture, cioè per esempio tutti gli appartamenti posti a nord sono per conto loro, tutti quelli a sud lo stesso, resteranno delle entratine in comune e basta, il tetto diviso, i muri portanti divisi, le facciate divise, il giardino diviso, nessuna servitù altrimenti salta tutto. Per me questo è il senso di quei due articoli, che vanno chiaramente incontro in tutti i modi a chi vuole dividere. D'altronde anche la comunione ha come primo punto quello di favorire la divisione. Altrimenti non avrebbero scritto quei due articoli in quel modo.

Roberto Zanotto: rispondo a Tullio ...
Hai già avuto tutte le risposte necessarie, per cui se sei convinto che il tuo stabile si possa dividere in due o più condominii proponi all'assemblea la divisione, e se l'assemblea dirà NO, avrai la possibilità di adire al Giudice con domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione, come è previsto dall'art. 61 Dacc

Buon giorno, vi aggiorno sulla situazione giusto per ringraziarvi delle risposte.

Agenzia delle entrate mi conferma la possibilità di schiogliere Condominio(estinguere cod. FISCALE)

Rimane il problema delle utenze ad esso collegato-

( ENEL mi dice, ok basta intestare ad uno di voi l'utenza delle scale)

(Servizio idrico - OK basta che mettete N° 4 contatori acqua e attivate 4 contratti invece che uno unico condominiale)

In questo modo è possibile eliminare il condominio.

Grazie

Una cosa e' estinguere il codice fiscale altra e' lo scioglimento .

 

Non basta certo estinguere il codice per far venire meno il condominio .

Se continuano ad esserci condomini il condominio continua ad esistere e dunque occorre mantenere il codice fiscale .

Non credo che Ade abbia detto :estinguere il codice fiscale e' il condominio non esistera' piu' . Avrà detto se il condominio non esiste piu' potete estinguere il codice fiscale .

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