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Scioglimento condominio - dell'assemblea dei soli costituenti il condominio parziale che vorrebbe divenire condominio

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Buonasera, spero di scrivere nella giusta sezione del forum. La domanda che ho da porvi riguarda lo scioglimento dell'attuale condominio e la costituzione di due nuovi condomini. I presupposti previsti art.61 disp.att.c.c. ci sono tutti. Il mio dubbio nasce in capo ai metodi per ottenerlo. Il suddetto articolo 61 recita:

"Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione."

Al secondo comma, quando si parla di assemblea, si intende l'assemblea dell'attuale condominio, o dell'assemblea dei soli costituenti il condominio parziale che vorrebbe divenire condominio separato? Grazie.

... Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione."

Al secondo comma, quando si parla di assemblea, si intende l'assemblea dell'attuale condominio, o dell'assemblea dei soli costituenti il condominio parziale che vorrebbe divenire condominio separato? Grazie.

Lo scioglimento assembleare è deliberato dall'assemblea attuale di cui fanno parte TUTTI i condòmini.

Se l'assemblea non riesce a deliberare è possibile lo scioglimento rivolgendosi al Giudice.

Nel acaso di scioglimento giudiziale è sufficiente la richiesta di almeno 1/3 del condominio parziale che vuole sciogliersi.

Grazie per la risposta. E si lo immaginavo, anche se sembra un pò un controsenso.

Grazie per la risposta. E si lo immaginavo, anche se sembra un pò un controsenso.

perchè un controsenso ...

c'è un accordo preso in precedenza in comune ed è logico che lo si modifichi o lo si annulli in comune.

se non si riesce ad accordarsi, chi ne ha interesse può chiedere al giudice se le sue considerazioni sono valide.

Mi sembra un controsenso perchè per richiedere al giudice lo scioglimento del condominio, per poterne formare due separati, è necessaria l'azione di solo un terzo dei partecipanti a quello che diverrà il nuovo condominio separato. Sarebbe allora più semplice che la decisione fosse di interesse dei soli condomini che vogliono separarsi, senza dover ricorrere a vie legali. Se infatti gli stessi condomini decidessero di mettere nelle loro palazzine corrimano in oro massiccio, la decisione sarebbe solo di loro pertinenza e non anche dei condomini abitanti nelle altre palazzine.

Mi sembrano quanto mai logiche le controdeduzioni di "EGA" infatti se si richiede la convocazione di un'assemblea parziale per deliberare cose che riguardano una sola palazzina, come per es. richiesta di un condomino di installare pannelli fotovoltaici sul tetto di quella palazzina è altrettanto logico che in una assemblea parziale venga deliberato il distacco dal condominio principale con la maggioranza ivi prevista.

Piccola differenza , lo scioglimento riguarda tutti i condomini ovvero incide su tutti  , i pannelli solari riguardano solo una palazzina ovvero incide solo su una parte di condomini .

 

 

 

 

p.s. Occorre anche dire che oltre a crearsi due distinti condominii , molto probabile che si costituisce anche il supercondominio . Quindi tre amministratori , tre cf, tre conti correnti , tre bilanci etc 

Modificato da peppe64
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