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Mediazione e assemblea

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Salve a tutti.

Dopo l'approvazione nel corso di un'assemblea condominiale della ditta alla quale affidare i lavori al fabbricato, un condomino mi fa recapitare, da parte di un organismo di mediazione, un decreto di fissazione di primo incontro. In pratica il condomino sta impugnando il punto dell'OdG che ha scelto la ditta ( in modo pretestuoso!).

 

La domanda e parere che vi pongo è il seguente. L'art. 71-quater dacc stabilisce che:

 

"Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione."

 

Ora così come lo leggo sembrerebbe che prima di potervi partecipare debba fare un'assemblea che mi autorizzi. Tanto è vero che è possibile chiedere una proroga al primo incontro per poter convocare l'assemblea.

 

Quindi: è obbligatorio fare questa assemblea??

L'avvocato mi dice che non strettamente necessario fare l'assemblea. Lo stesso dice un condomino che di mestiere fa il mediatore.

 

Qual è il vostro parere in merito.

 

Grazie

Mi sembra strano che un condomino che fa anche il mediatore dica che non è necessario la delibera per partecipare alla mediazione previsto dall'art 71 quater Dacc.

Tra l'arto ho letto proprio in questo Forum in una discussione simile che il mediatore ha fissato un'altra data appunto per la mancanza della delibera.

Il bello è che non lo dice solo il condomino che fa il mediatore ma me l'ha detto anche l'avvocato al quale mi sono rivolto e che dovrà assistermi alla mediazione. (aspetto una sua relazione scritta e vediamo se conferma quanto detto verbalmente).

Onestamente sono molto dubbioso, ma se un avvocato mi dice che non è necessario dovrò fidarmi.

Ma mettiamo che che ci sia l'obbligo ed io non faccio l'assemblea e vado alla mediazione, a parte il fatto che, come hai detto, il mediatore mi rimanda a casa perché devo fare l'assemblea, che altre conseguenze si possono avere?

Il bello è che non lo dice solo il condomino che fa il mediatore ma me l'ha detto anche l'avvocato al quale mi sono rivolto e che dovrà assistermi alla mediazione. (aspetto una sua relazione scritta e vediamo se conferma quanto detto verbalmente).

Onestamente sono molto dubbioso, ma se un avvocato mi dice che non è necessario dovrò fidarmi.

Ma mettiamo che che ci sia l'obbligo ed io non faccio l'assemblea e vado alla mediazione, a parte il fatto che, come hai detto, il mediatore mi rimanda a casa perché devo fare l'assemblea, che altre conseguenze si possono avere?

Nel link allegato il caso è simile ma l'amministratore proprio non va neppure alla Mediazione;

 

https://www.condominioweb.com/impugnazione-di-una-delibera-istanza-di-mediazione.12182

 

Se invece ci va senza delibera, probabilmente il mediatore darà un'ulteriore data affinché l'amministratore provveda a convocare l'assemblea per ottenere la delibera.

 

Ma mi chiedo, tu sei l'amministratore, cosa ti costa a convocare l'assemblea con all'OdG "Delibera per la partecipazione alla mediazione per ricorso del condomino Pinco Pallino"?"

 

p.s. leggi anche questo link;

 

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Salve a tutti.

Dopo l'approvazione nel corso di un'assemblea condominiale della ditta alla quale affidare i lavori al fabbricato, un condomino mi fa recapitare, da parte di un organismo di mediazione, un decreto di fissazione di primo incontro. In pratica il condomino sta impugnando il punto dell'OdG che ha scelto la ditta ( in modo pretestuoso!).

 

La domanda e parere che vi pongo è il seguente. L'art. 71-quater dacc stabilisce che:

 

"Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione."

 

Ora così come lo leggo sembrerebbe che prima di potervi partecipare debba fare un'assemblea che mi autorizzi. Tanto è vero che è possibile chiedere una proroga al primo incontro per poter convocare l'assemblea.

 

Quindi: è obbligatorio fare questa assemblea??

L'avvocato mi dice che non strettamente necessario fare l'assemblea. Lo stesso dice un condomino che di mestiere fa il mediatore.

 

Qual è il vostro parere in merito.

 

Grazie

E' chiaro che non riesci a fare l'assemblea se perdi tempo sul forum, comunque devi presentare un istanza di rinvio al mediatore motivando l'impossibilità di convocare l'assemblea entro la data (30gg) dell'invito a comparire; Non è scritto da nessuna parte che debba concederlo, dipende anche da chi ti ha portato in mediazione, se non è d'accordo con il rinvio, il mediatore deve chiudere la mediazione già al primo incontro, i 30gg sono ritenuti sufficienti per convocare l'assemblea e decidere se aderire o meno, i rinvii non possono essere imposti, ne dal mediatore e ne da chi resiste, possono essere solo concordati dalle parti.

Fare melina in questi casi non serve a niente, prima fai l'assemblea, meglio è.

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https://www.condominioweb.com/procedimento-di-mediazione-obbligatoria-diniego.13335

 

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-costi-e-tariffe-mediazione-civile.php#RisultatoCalcolo

Quanto mi costa convocare un'assemblea? Assolutamente nulla!

Perché non la convoco? La questione sarebbe troppo lunga e complicata da spiegare in questa sede.

E poi, come ho già scritto, l'avvocato mi dice che non è necessario (tradotto: non obbligatorio), per un primo incontro munirsi della delibera. Visto che dovrà seguire lui la questione penso che debba starlo a sentire!

 

Poi rispondo agli altri interventi. Non so gli altri cosa facciano su questo forum cioè se se cazzeggiano o meno. Personalmente non perdo mai tempo!

Grazie

Quanto mi costa convocare un'assemblea? Assolutamente nulla!

Perché non la convoco? La questione sarebbe troppo lunga e complicata da spiegare in questa sede.

E poi, come ho già scritto, l'avvocato mi dice che non è necessario (tradotto: non obbligatorio), per un primo incontro munirsi della delibera. Visto che dovrà seguire lui la questione penso che debba starlo a sentire!

 

Poi rispondo agli altri interventi. Non so gli altri cosa facciano su questo forum a cazzeggiare. Personalmente non perdo mai tempo!

Grazie

Quello che mi domando è il perchè l'avvocato di dice che non è obbligatorio quando un articolo delle Disposizioni di Attuazione del C.C. dice l'esatto contrario?

Dacc Art. 71-quater.

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Comunque non è che io voglio convincerti e sei liberissimo di agire come meglio credi, mi sono limitato ad esprimere il mio parere come da te richiesto.

Quello che mi domando è il perchè l'avvocato di dice che non è obbligatorio quando un articolo delle Disposizioni di Attuazione del C.C. dice l'esatto contrario?

Dacc Art. 71-quater.

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Comunque non è che io voglio convincerti e sei liberissimo di agire come meglio credi, mi sono limitato ad esprimere il mio parere come da te richiesto.

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"Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che

esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a

darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. "

Forse la risposta è in questo passaggio, gli avvocati ragionano sempre sul diritto: "se esorbitano ..." è tenuto ad informare l'assemblea, altrimenti può agire da solo.

 

Spesso gli art. di legge non sono esplicitati in modo esaustivo, vedi Comma IV, inizia con un "se", che significa tanto ...

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"Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che

esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a

darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. "

Forse la risposta è in questo passaggio

 

Spesso gli art. di legge non sono esplicitati in modo esaustivo, vedi Comma IV, inizia con un "se", che significa tanto ...

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Ti ringrazio, ma se mi permetti desidererei saperlo da paolokap sempre che l'avvocato le abbia dato dei riferimenti normativi in merito
Ora così come lo leggo sembrerebbe che prima di potervi partecipare debba fare un'assemblea che mi autorizzi. Tanto è vero che è possibile chiedere una proroga al primo incontro per poter convocare l'assemblea.

Quindi: è obbligatorio fare questa assemblea??

L'avvocato mi dice che non strettamente necessario fare l'assemblea. Lo stesso dice un condomino che di mestiere fa il mediatore.Qual è il vostro parere in merito

Puoi tranquillamente essere presente all'incontro di mediazione. Solo che senza la delibera di cui all'art. 71quter non hai assolutamente voce in capitolo.

Infatti il tuo avvocato dice:

E poi, come ho già scritto, l'avvocato mi dice che non è necessario (tradotto: non obbligatorio), per un primo incontro munirsi della delibera. Visto che dovrà seguire lui la questione penso che debba starlo a sentire!

E mi trovi daccordo su questo.

Il fatto è, a mio parere e per la mia esperienza, che se godi della fiducia dei condomini puoi dare mandato al legale di rappresentarvi in sede di mediazione, e darne conto alla prima assemblea utile, ma se ritieni che possano nascere contestazioni ( ci sono dei costi da affrontare come ben saprai), ti consiglio, se il tempo della data di mediazione lo consente, di convocare assemblea straordinaria con OdG che includa anche la nomina del legale e la relativa parcella, oltre alla tua espressa "legittimazione a partecipare" cioè a dire la tua in sede di mediazione.

Altrimenti puoi chiedere istanza di proroga

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione."

Infine circa:

Ma mettiamo che che ci sia l'obbligo ed io non faccio l'assemblea e vado alla mediazione, a parte il fatto che, come hai detto, il mediatore mi rimanda a casa perché devo fare l'assemblea, che altre conseguenze si possono avere?

Nessuna conseguenza, per ora, ma sarà poi il giudice in sede di citazione per impugnazione del deliberato, a valutare il comportamente del condominio. Voglio dire che se sei sicuro che il tizio che ha impugnato non la spunta in sede di giudizio,

In pratica il condomino sta impugnando il punto dell'OdG che ha scelto la ditta ( in modo pretestuoso!).

non occore nemmeno presentarsi alla mediazione nè tu nè il legale.

... ma se ritieni che possano nascere contestazioni ( ci sono dei costi da affrontare come ben saprai), ...
Infatti è proprio questo che potrebbe capitare se l'amministratore si presenta alla mediazione con l'avvocato (obbligatorio), questo avrà un costo, e se poi qualche condomino contesta e convince gli altri a non ratificare la spesa, l'amministratore dovrà assumersi il costo.

E' esattamente così, Tullio. Ed è quello da valutare in primis.

Puoi tranquillamente essere presente all'incontro di mediazione. Solo che senza la delibera di cui all'art. 71quter non hai assolutamente voce in capitolo.

Infatti il tuo avvocato dice:

 

E mi trovi daccordo su questo.

Il fatto è, a mio parere e per la mia esperienza, che se godi della fiducia dei condomini puoi dare mandato al legale di rappresentarvi in sede di mediazione, e darne conto alla prima assemblea utile, ma se ritieni che possano nascere contestazioni ( ci sono dei costi da affrontare come ben saprai), ti consiglio, se il tempo della data di mediazione lo consente, di convocare assemblea straordinaria con OdG che includa anche la nomina del legale e la relativa parcella, oltre alla tua espressa "legittimazione a partecipare" cioè a dire la tua in sede di mediazione.

Altrimenti puoi chiedere istanza di proroga

Comma 4 Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

 

Quali sono i termini? Io penso che l'unico termine da rispettare sia quello dettato per la convocazione dell'assemblea, effettuazione dell'assemblea che garantisca 5gg dal ricevimento della convocazione; Diverso, se l'assemblea convocata non avesse deliberato, in questo caso il termine di riproposizione dell'assemblea sicuramente supera la data del primo incontro, l'istanza di rinvio comunque deve'essere supportata da una nuova convocazione (allegata) in base alla quale il Mediatore fissa il successivo incontro.

 

Sottolineo nuovamente che trattandosi di una mediazione, il tutto dev'essere concordato tra le parti.

 

La mediazione serve a conciliare e non a inasprire la lite con comportamenti strategici di parte.

 

Da considerare che non ci può essere mediazione sulla limitazione dei diritti

Il delinquente non può divenire 1/2 delinquente e l'onesto divenire 1/2 disonesto ...

Comma 4 Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
Il problema non è questo, perchè in pratica prima o dopo la delibera per partecipare alla mediazione ci dovrà essere, per cui perchè non convocare l'assemblea prima di recarsi alla mediazione e perchè l'avvocato dice che non è obbligatoria? [attendo risposta da paolokap tu mi hai già fornito il tuo parere]
Quello che mi domando è il perchè l'avvocato di dice che non è obbligatorio quando un articolo delle Disposizioni di Attuazione del C.C. dice l'esatto contrario?

Ed è la cosa che mi chiedo anch'io!!! L'art.71- quater mi sembra così chiaro!

Questo il motivo per il quale ho scritto nel forum, per sentire qualche altro parere

 

Comunque a momenti aspetto una risposta scritta, quindi ufficiale, da parte dell'avvocato. Quando l'avrò ne darò conoscenza.

 

comunque da quello che ho capito alla peggio il mediatore mi dirà che dovrò preventivamente fare un'assemblea (in tal caso farò cambiare avvocato ;-) )

[/i]Comunque non è che io voglio convincerti e sei liberissimo di agire come meglio credi, mi sono limitato ad esprimere il mio parere come da te richiesto.

No figurati, anzi ti ringrazio per la partecipazione.

--link_rimosso--

"Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che

esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a

darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. "

Forse la risposta è in questo passaggio, gli avvocati ragionano sempre sul diritto: "se esorbitano ..." è tenuto ad informare l'assemblea, altrimenti può agire da solo.

 

Spesso gli art. di legge non sono esplicitati in modo esaustivo, vedi Comma IV, inizia con un "se", che significa tanto ...

--link_rimosso--

 

Come ho detto il condmino sta impugnando una delibera che non ha vizi di nessun tipo. Lui era presente, quindi convocato regolarmente, ha votato no al punto in questione, che è passato con 520 millesimi e 20 condomini favorevoli su 22.

 

Dovrei spiegarvi su cosa si basa la sua contestazione, allegata al decreto, ma sarebbe lunga ed inutile. E' solo pretestuosa.

 

per quanto riguarda la mia partecipazione, nel caso si fosse andati davanti ad un giudice avrei la legittimità passiva nel caso di impugnazione di una delibera e quindi potrei parteciparvi senza nessun consenso da parte dell'assemblea anche se sono dell'opinione che è sempre meglio coinvolgere i condomini nella scelta.

 

Il fatto è che mi trovo tra l'incudine ed il martello. Se faccio l'assemblea e quindi necessariamente chiedere la proroga, sarò contestato perché, come ho detto c'è un condomino che fa il mediatore che mi dice che non devo fare l'assemblea. Perché se la facessi perderei tempo, si sposterebbe la data della mediazione e bla bla bla....

Se non la faccio sarò contestato (sono sicuro al 100%) perché qualcuno (un altro condomino avvocato che ha già fatto perdere una causa al condominio) dirà che non potevo nominare un avvocato ect. ect.

 

Insomma come mi metto mi metto avrò dei problemi :-)

 

A questo punto qua non mi resta che sentire l'avvocato che ho scelto insieme ad altri due condomini e vedere cosa succede. Se non altro avrò dalla mia un parere ufficiale di un legale visto che io non sono un avvocato.

 

Ed è ovvio che per un eventuale accordo si dovrà fare un'assemblea per ratificare. poi che accordo ci possa essere resta un mistero: o la delibera è valida oppure no! Non vedo altre strade-

Come ho detto il condmino sta impugnando una delibera che non ha vizi di nessun tipo. Lui era presente, quindi convocato regolarmente, ha votato no al punto in questione, che è passato con 520 millesimi e 20 condomini favorevoli su 22.

 

Dovrei spiegarvi su cosa si basa la sua contestazione, allegata al decreto, ma sarebbe lunga ed inutile. E' solo pretestuosa.

 

per quanto riguarda la mia partecipazione, nel caso si fosse andati davanti ad un giudice avrei la legittimità passiva nel caso di impugnazione di una delibera e quindi potrei parteciparvi senza nessun consenso da parte dell'assemblea anche se sono dell'opinione che è sempre meglio coinvolgere i condomini nella scelta.

 

Il fatto è che mi trovo tra l'incudine ed il martello. Se faccio l'assemblea e quindi necessariamente chiedere la proroga, sarò contestato perché, come ho detto c'è un condomino che fa il mediatore che mi dice che non devo fare l'assemblea. Perché se la facessi perderei tempo, si sposterebbe la data della mediazione e bla bla bla....

Se non la faccio sarò contestato (sono sicuro al 100%) perché qualcuno (un altro condomino avvocato che ha già fatto perdere una causa al condominio) dirà che non potevo nominare un avvocato ect. ect.

 

Insomma come mi metto mi metto avrò dei problemi :-)

 

A questo punto qua non mi resta che sentire l'avvocato che ho scelto insieme ad altri due condomini e vedere cosa succede. Se non altro avrò dalla mia un parere ufficiale di un legale visto che io non sono un avvocato.

 

Ed è ovvio che per un eventuale accordo si dovrà fare un'assemblea per ratificare. poi che accordo ci possa essere resta un mistero: o la delibera è valida oppure no! Non vedo altre strade-

"Troppi galli a cantà nun schiara mai juorno"

 

Dove ci sono troppi galli non fa mai giorno ...

Puoi tranquillamente essere presente all'incontro di mediazione. Solo che senza la delibera di cui all'art. 71quter non hai assolutamente voce in capitolo.

Se è come dici strategicamente è meglio non fare l'assemblea e aspettare cosa vuole il condomino contestatore.

Il fatto è, a mio parere e per la mia esperienza, che se godi della fiducia dei condomini puoi dare mandato al legale di rappresentarvi in sede di mediazione, e darne conto alla prima assemblea utile, ma se ritieni che possano nascere contestazioni ( ci sono dei costi da affrontare come ben saprai), ti consiglio, se il tempo della data di mediazione lo consente, di convocare assemblea straordinaria con OdG che includa anche la nomina del legale e la relativa parcella, oltre alla tua espressa "legittimazione a partecipare" cioè a dire la tua in sede di mediazione.

Il decreto mi è stato notificato il venerdì 7 aprile e la data per il primo incontro per il 26 aprile. Con le feste di Pasqua in mezzo e il ponte del 25 aprile sarebbe stato un azzardo fissare l'assemblea prima del 26! A questo punto ho guadagnato tempo per consultare un avvocato ed eventualmente chiedere la proroga oppure no

Voglio dire che se sei sicuro che il tizio che ha impugnato non la spunta in sede di giudizio, non occore nemmeno presentarsi alla mediazione nè tu nè il legale.

Se sono sicuro? La delibera non ha nessun difetto. Per non ripetermi ho dato qualche dato in altra risposta (in sintesi voti favorevoli 20 su 22 millesimi favorevoli 520).

L'avvocato dice che se fosse un fatto tra due persone non si presenterebbe, ma trattandosi di un condominio consiglia di presentarsi comunque. Aspetto sua relazione scritta per conferma di quanto dettomi verbalmente.

Con riferimento al #16 di paolokap dico che la la mediazione è passaggio obbligato solo per la parte attorea. Tu puoi:

- convocare l'assemblea e farti legittimare a prendere parte all'incontro pagando gli oneri di mediazione e il legale nominato nella stessa assemblea;

- non partecipare perchè non succede nulla, aspettando la notifica della citazione sempre di parte attorea e nel frattempo proporre assieme ai due condomini il componimento bonario della cosa;

- solo dopo la notifica della citazione devi obbligatoriamente convocare l'assemblea e far deliberare se resistere o meno ed eventualmente nominare il legale.

A me così è successo e lo condivido con voi.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Con riferimento al #16 di paolokap dico che la la mediazione è passaggio obbligato solo per la parte attorea. Tu puoi:

- convocare l'assemblea e farti legittimare a prendere parte all'incontro pagando gli oneri di mediazione e il legale nominato nella stessa assemblea;

- non partecipare perchè non succede nulla, aspettando la notifica della citazione sempre di parte attorea e nel frattempo proporre assieme ai due condomini il componimento bonario della cosa;

- solo dopo la notifica della citazione devi obbligatoriamente convocare l'assemblea e far deliberare se resistere o meno ed eventualmente nominare il legale.

A me così è successo e lo condivido con voi.

 

- - - Aggiornato - - -

 

scusa non ho letto il tuo #18..ora devo andare in tribunale per una....mediazione!!

Se è come dici strategicamente è meglio non fare l'assemblea e aspettare cosa vuole il condomino contestatore.

Il decreto mi è stato notificato il venerdì 7 aprile e la data per il primo incontro per il 26 aprile. Con le feste di Pasqua in mezzo e il ponte del 25 aprile sarebbe stato un azzardo fissare l'assemblea prima del 26! A questo punto ho guadagnato tempo per consultare un avvocato ed eventualmente chiedere la proroga oppure no

Se sono sicuro? La delibera non ha nessun difetto. Per non ripetermi ho dato qualche dato in altra risposta (in sintesi voti favorevoli 20 su 22 millesimi favorevoli 520).

L'avvocato dice che se fosse un fatto tra due persone non si presenterebbe, ma trattandosi di un condominio consiglia di presentarsi comunque. Aspetto sua relazione scritta per conferma di quanto dettomi verbalmente.

I millesimi e i favorevoli rendono le delibere valide, il contenuto può essere viziato rendentole nulle o annullabili.

I millesimi e i favorevoli rendono le delibere valide, il contenuto può essere viziato rendendole nulle o annullabili.

Certo ma nel caso in esame non c'è nulla: convocazioni fatte come da legge, presenti in assemblea rispettando il limite delle deleghe, quorum per la tipologia del deliberato come da legge, trasmissione come da legge a tutti, presenti e ovviamente assenti.

Ma infatti non si contesta nessuna di queste questioni.

Certo qua con i giudici è sempre una scommessa, magari trovano che il verbale è stato scritto con una penna non a norma oppure che qualche virgola è più lunga del normale

Certo ma nel caso in esame non c'è nulla: convocazioni fatte come da legge, presenti in assemblea rispettando il limite delle deleghe, quorum per la tipologia del deliberato come da legge, trasmissione come da legge a tutti, presenti e ovviamente assenti.

Ma infatti non si contesta nessuna di queste questioni.

Certo qua con i giudici è sempre una scommessa, magari trovano che il verbale è stato scritto con una penna non a norma oppure che qualche virgola è più lunga del normale

Le questioni che hai elencato sono solo riferite alla forma, il contenuto (sostanza) va valutato anche al di fuori della legge condominiale, specie se incidono sul diritto individuale.

 

I lavori di cui all'oggetto approvati dall'assemblea devono essere valutati: necessari, non necessari, ordinari o straordinari; Ad es. nel caso non fossero ritenuti necessari, significa che l'assemblea ha abusato del suo potere, per cui possono essere considerati come innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121), sulla base di questo i due contrari devono essere esclusi dalle spese che gravano esclusivamente sui venti, considerando anche che non avevano la maggioranza necessaria dei 2/3 dei millesimi.

 

I lavori di cui all'oggetto approvati dall'assemblea devono essere valutati: necessari,

Lavori necessari e urgenti: il palazzo sembra ubicato in Siria sotto L'ISIS!

Visto che molti mi hanno risposto, volevo aggiornarvi sulla situazione.

 

Prima cosa: è possibile partecipare al primo incontro anche senza autorizzazione dell'assemblea. Solo che in pratica serve a poco visto che per aderire alla mediazione è assolutamente necessaria una delibera che autorizzi l'amm. . Magari andare al primo incontro può essere utile per capire, anche in maniera informale, la controparte cosa propone ed eventualmente nell'assemblea autorizzativa andarci con le idee più chiare.

Quindi, come era stato detto da uno di voi che era intervenuto, al primo incontro il mediatore saggia un po' il terreno ma poi emette un verbale di rinvio per dare tempo all'amm di indire apposita assemblea.

Grazie a tutti per il contributo dato

Visto che molti mi hanno risposto, volevo aggiornarvi sulla situazione.

 

Prima cosa: è possibile partecipare al primo incontro anche senza autorizzazione dell'assemblea. Solo che in pratica serve a poco visto che per aderire alla mediazione è assolutamente necessaria una delibera che autorizzi l'amm. . Magari andare al primo incontro può essere utile per capire, anche in maniera informale, la controparte cosa propone ed eventualmente nell'assemblea autorizzativa andarci con le idee più chiare.

Quindi, come era stato detto da uno di voi che era intervenuto, al primo incontro il mediatore saggia un po' il terreno ma poi emette un verbale di rinvio per dare tempo all'amm di indire apposita assemblea.

Grazie a tutti per il contributo dato

Non è scritto da nessuna parte che al primo incontro non inizia la mediazione, al primo incontro il mediatore deve spiegare in cosa consiste il suo ruolo e come si svolge la mediazione, le parti devono decidere se dare avvio o meno alla mediazione, quindi già al primo incontro non si deve presentare uno sprovveduto che non sa cosa fare (lo gnorri).

 

Chi ricorre non deve accettare questo comportamento, è leggittimato a chiedere il mancato accordo, spesso per ignoranza o perchè l'avvocato fa i suoi interessi (più incontri più parcella) si rinvia.

Chi ti dice che senza avvocato l'amministratore possa comprendere il percorso? 😂

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