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Esenzione IMU Immobile abitato dal coniuge superstite

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Un immobile in atto e' residenza del coniuge superstite. Questi con atto notarile ha rinunciato all'eredità a favore dei figli continuando a risiedere stabilmente nello stesso. Trattandosi dell'immobile adibito illo tempore a residenza coniugale, in riferimento allo stesso può' il coniuge superstite considerarlo prima abitazione e, se si, in base alle attuali leggi è esente da IMU e TASI ?

Un immobile in atto e' residenza del coniuge superstite. Questi con atto notarile ha rinunciato all'eredità a favore dei figli continuando a risiedere stabilmente nello stesso. Trattandosi dell'immobile adibito illo tempore a residenza coniugale, in riferimento allo stesso può' il coniuge superstite considerarlo prima abitazione e, se si, in base alle attuali leggi è esente da IMU e TASI ?

Certamente si, qui puoi trovare maggiori chiarimenti:

https://www.condominioweb.com/chi-convocare-in-assemblea-in-tal-caso-il-marito-o.14684

Ma i Comuni sono obbligati a ritenere prima casa l'immobile occupato dal coniuge superstite? Nel caso del Comune di Palermo, c'è traccia del regolamento IMU o tributi in genere che equipara a prima casa (e, come tale, esente da IMU) l'immobile tenuto dal coniuge superstite (nell'ipotesi che siano proprietari al 50% per successione i due figli? (la madre ha rinunciato all'eredità in favore dei figli ma non al diritto di abitazione sull'immobile).

Il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione dell' ex casa coniugale. E' un legato ex lege e il diritto sorge anche se il coniuge rinuncia all' eredità e anche in presenza di altri eredi, purchè l' abitazione era di proprietà comune o del coniuge deceduto.

Ai fini Imu e Tasi, il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione è l' unico soggetto passivo d'imposta (quindi nulla devono gli altri eredi a tale titolo), ma spetta comunque l' esenzione da Imu e Tasi per legge (indipendentemente da quanto possa prevedere un regolamento comunale, che non può derogare alla norma nazionale), a condizione che il diritto di abitazione sia realmente esercitato dal coniuge (ovvero, occorre residenza anagrafica e dimora effettiva).

E' consigliabile, anche ai fini conoscitivi per il Comune, che in sede di pratiche successorie venga fatta la voltura catastale del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.

Per legge intendi l'art. 540 del c.c.?

Esiste una legge specifica tributaria che tratta del tributo IMU e nello specifico il diritto di abitazione del coniuge superstite?

Il diritto di abitazione sulla prima casa , che permane anche se il coniuge superstite rinuncia all’eredità, deriva dall’art. 540 c.c. :

“a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

 

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/imu.php

e se rimane coniuge e 3 figli eredi ma residenti da un altra parte?

il coniuge non paga IMU

ma i 3 vedi per 2/3 pagano?

Ai fini Imu (ma anche Irpef), per i 3 figli eredi residenti altrove, quell'immobile non esiste e non va dichiarato.

Il diritto di abitazione sulla prima casa , che permane anche se il coniuge superstite rinuncia all’eredità, deriva dall’art. 540 c.c. :

“a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

 

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/imu.php

Ho visto la pagina del link soprastante, ma non riesco a trovare la non applicazione dell'IMU in relazione al coniuge superstite che risiedi stabilmente nell'immobile che era residenza coniugale.

Ai fini Imu (ma anche Irpef), per i 3 figli eredi residenti altrove, quell'immobile non esiste e non va dichiarato.

ok, ma mi dai un riferimento normativo per cui questa ( II casa per i 3 figli) non paga IMU e IRPEF?

 

grazie

ok, ma mi dai un riferimento normativo per cui questa ( II casa per i 3 figli) non paga IMU e IRPEF

Art. 540 c.c. La madre è titolare del diritto di abitazione anche se ha rinunciato all’eredità.

Art. 3-bis TUIR La madre in quanto titolare di diritto di abitazione sulla casa coniugale è soggetto passivo di Irpef , e poiché vi risiede e dimora abitualmente, la casa è considerata abitazione principale. I fratelli, proprietari della casa paterna non avendone il possesso sono equiparati a nudi proprietari, quindi non soggetti passivi di Irpef.

Art. 1Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016)

La madre, soggetto passivo ai fini IMU – TASI, dimorando nell’abitazione principale è esclusa dal pagamento dei suddette imposte.

I fratelli, equiparati a nudi proprietari della casa paterna, non pagheranno IMU e TASI.

Buongiorno. Riapro questo forum in quanto il mio dubbio ha attinenza con questo argomento. Non parlo, in realtà, di condominio ma di casa, sperando che qualcuno mi voglia aiutare comunque.
Mia sorella ed io abbiamo ereditato la casa di nostro padre in parti uguali. Nostra madre, ancora in vita, ha rinunciato alla sua parte di eredità in nostro favore.
La mamma vive in questa casa mentre noi due figli viviamo altrove. Lei, in qualità di coniuge superstite, gode del diritto di abitazione secondo l'art. 540, comma 2 del C.C. e, se ho capito bene, è soggetto passivo imu, ma è esente in quanto ha il diritto di abitazione.
C'è, però un fatto che mi da dei dubbi. La casa è molto grande e una porzione di casa viene locata a terzi con contratto di locazione abitativa agevolata. Il contratto è intestato a me e a mia sorella.
In questo caso può continuare a sussistere l'esenzione imu di mia madre?
Ho letto su vari siti internet che se una prima casa è parzialmente locata a terzi il proprietario che ci vive (soggetto passivo imu) è comunque sempre esente dal pagare l'imu. Analogamente, quindi, non dovrebbe perdurare l'esenzione, sempre da parte di mia madre, anche in presenza di questo contratto di affitto? Il funzionario del mio Comune sembra avere le idee poco chiare.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.

Antonio66P dice:

In questo caso può continuare a sussistere l'esenzione imu di mia madre?

Si, perchè non vengono meno i requisiti richiesti per l'esenzione: la residenza (tua madre ha lì la residenza) e la dimora ( tua madre vive nell'immobile).

Grazie per la tua gentile risposta.

Il fatto che il contratto di locazione sia intestato a me e a mia sorella anziché a mia madre può intaccare questi requisiti per l'esenzione? Chiedo questo perché il responsabile del Comune con cui ho dialogato sembra dubbioso su questo aspetto.

Antonio66P dice:

Il fatto che il contratto di locazione sia intestato a me e a mia sorella anziché a mia madre può intaccare questi requisiti per l'esenzione?

Ah..quindi avreste "esautorato" dal diritto di abitazione tua madre per una parte di immobile, tanto è che l'avete affittata.

In realtà non avreste potuto, dato che il diritto di abitazione è su tutto l'immobile, salvo patti contrari. E' chiaro che vostra madre non protesterà, pero' la parte di casa affittata di fatto è sottratta al diritto di abitazione e, a mio parere, soggetta ad IMU. Immagino che il problema sia identificare il reddito imponibile IMU sulla parte di immobile che probabilmente non è separatamente accatastata. Per analogia potremmo considerare i termini per il calcolo per gli immobili privi di accatastamento, per cui si utilizza il valore del fabbricato come base imponibile.

Quindi, la parte di casa abitata da tua madre di diritto resta esentata da IMU; la parte di casa priva di diritto di abitazione perchè affittata a vostro nome soggetta ad IMU.

Pero', essendo l'imu un tributo comunale, il consiglio è sempre quello di seguire le indicazioni dell'ufficio tributi del comune: scrivi (pec) chiedendo come devi comportarti per il calcolo imu e poi segui le loro indicazioni, per risponderti dovranno prendere una posizione, almeno si spera.

 

Si, capisco. In realtà (non l'ho specificato all'inizio per non dilungarmi troppo) questo contratto d'affitto nasce nel 2008, anni in cui non c'era ancora l'esenzione imu (o ici) per la prima casa. Con l'abolizione dell'imu sulla prima casa dal 2014 il nostro consulente di allora continuò a far pagare l'imu a me e a mia sorella in parti uguali (in quanto per noi era seconda casa) ignorando l'art 540.

Io nel 2020 ho scoperto per caso questo art. 540 e mi sto interessando sulla possibilità di chiedere al Comune un rimborso che, a quanto mi dici, potrebbe essere solo parziale (ma meglio che niente).

Rimane il problema dell'affitto a nostro nome. Sarebbe meglio fare un nuovo contratto intestato a mia mamma anziché a noi figli? Inoltre è da un po'che ci chiediamo se invece di un contratto di affitto non sia il caso di passare a un comodato gratuito, dato che il canone è veramente bassissimo, su questo canone ci paghiamo ancora le tasse e ci troviamo con un guadagno, alla fine, ridicolo.

Cosa ne pensi?

Antonio66P dice:

Cosa ne pensi?

Se il contratto non da' benefici economici, se non avete problemi con l'inquilino il comodato sarebbe senz'altro la soluzione migliore; il contratto lo farebbe tua madre, nessuno avrebbe da denunciare nulla e l'Imu non sarebbe da pagare.

 

L'inquilino lo conosciamo da anni, abbiamo buoni rapporti e stima reciproca. La mancanza del canone compensa alcune attenzioni e lavoretti dell'inquilino nei confronti della casa e di nostra madre.

Ma mi pare che, comunque, nella malaugurata ipotesi che i nostri rapporti si incrinassero (non si sa mai nella vita...), con il comodato ci sia la possibilità di riavere la casa con relativa facilità e velocità.

Antonio66P dice:

con il comodato ci sia la possibilità di riavere la casa con relativa facilità e velocità.

Si, è previsto dal contratto stesso il momento di restituzione dell'immobile.

Bene, per il momento ti ringrazio veramente molto, Daniela.

Non mancherò di farti sapere cosa mi risponderanno dal Comune.

Un buon weekend.

Antonio66P dice:

Bene, per il momento ti ringrazio veramente molto, Daniela.

Non mancherò di farti sapere cosa mi risponderanno dal Comune.

Un buon weekend.

Benissimo, grazie a te.

Buon weekend

Chiedo ancora una cosa in merito a tutto questo.

Si può intestare un contratto di comodato a mia madre anche se ha solo il diritto di abitazione sancito dall'art. 540? Ricordo che ha rinunciato all'eredità e la casa è di proprietà di noi due figli. Dalla visura catastale lei non risulta usufruttuaria (diritto che si ottiene, mi pare, con un contratto notarile).

Ho letto con interesse l'articolo del Caf su Imu e Tasi e coniuge superstite. In pratica, se ho compreso bene, al mancare di un coniuge, gli oneri fiscali vanno a carico del superstite che continua ad abitare nella casa, indipendentemente dalle quote di proprietà, anche pre-esistenti: es. 1/2 casa era dei due coniugi, 1/2 del figlio. 

 

Da quello che leggo il superstite deve al fisco solo la TASI mentre l'Imu diventa esente (essendo abitazione principale), anche se per es. una metà è intestata ad un figlio residente altrove e proprietario anche di una seconda casa?

 

Ora chiedo: nel 730 il coniuge superstite ed i figli eredi comproprietari per effetto della successione (o per quote di proprietà pregresse ante scomparsa del genitore) dovranno continuare ad indicare comunque in dichiarazione gli estremi catastali, la quota di possesso ed la rendita della casa? Quindi ci pagheranno tutti l'Irpef?

 

 

Antonio66P dice:

Si può intestare un contratto di comodato a mia madre anche se ha solo il diritto di abitazione sancito dall'art. 540?

Senz'altro tua madre non puo' locare, per il comodato sinceramente non saprei darti una risposta certa alla luce di riletture sul diritto di abitazione. Penso che sia meglio che tu consulti un notaio o un legale.

 

ZIOMARIO dice:

Da quello che leggo il superstite deve al fisco solo la TASI mentre l'Imu diventa esente (essendo abitazione principale), anche se per es. una metà è intestata ad un figlio residente altrove e proprietario anche di una seconda casa?

Precisazione, la Tasi non c'è piu', è stata interamente assorbita dall'IMU dal 2020.

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento, con contenuto piu' ristretto rispetto all'usufrutto.

Pertanto il titolare ha il diritto di abitare nella casa che gli deriva per morte del coniuge intestatario, oppure per decisione del giudice in caso di separazione.

Il diritto è valido su tutta l'abitazione, indipendentemente dalla proprietà.

ZIOMARIO dice:

Quindi ci pagheranno tutti l'Irpef?

No, come accade per l'usufrutto le imposte e tasse restano a carico dell'usuario, pertanto i comproprietari non dovranno indicare nulla in denuncia dei redditi, sino al momento in cui non decade il diritto di abitazione.

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