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Danielabi

COMUNICAZIONE SPESE DETRAIBILI ANNO 2022

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Danielabi dice:

Una recente risposta di AdE ad un interpello ha indicato che anche in presenza di rimborso assicurativo le spese sono detraibili, perchè non c'è diretta relazione fra rimborso (che potrebbe essere anche non speso o speso per altro) e costo di manutenzione. Pertanto indichi tutta la spesa sostenuta, interamente ripartita fra i condòmini.

Grazie per la tua risposta. Hai per caso il riferimento dell'intervallo? Ho letto una risposta sul tema dell'ade ma si riferiva al rimborso da danni da fenomeni atmosferici...

stupad83 dice:

Grazie per la tua risposta. Hai per caso il riferimento dell'intervallo? Ho letto una risposta sul tema dell'ade ma si riferiva al rimborso da danni da fenomeni atmosferici...

Presumo che sia lo stesso interpello, qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n.+458_2022.pdf/29184f39-8751-f666-7b77-2ffe98f74806

 

Non è rilevante che l'istante si riferisse a danni da maltempo o altro, vale il principio che è stato stabilito, questo:

 

circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che
“l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi
rimaste interamente a carico dal contribuente” Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tenuto conto che, secondo quanto rappresentato, l’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.

In buona sostanza: se aveste sostenuto spese per € 1000,00 e l'assicurazione avesse rimborsato espressamente le spese indicate per € 1000,00 non potreste detrarre il costo; avendo rimborsato una cifra come semplice conseguenza di un evento compreso dal contratto di polizza, senza che fosse specificato che servisse per rifondere determinati costi, potete non considerare il rimborso assicurativo.
(per me è una "trovata" dell'Agenzia Entrate, che ha "giocato" con i termini, ma la logica c'è)

  • Grazie 1
Danielabi dice:

no.....un negozio (generalmente) non puo' detrarre, pertanto dovrai indicare "caso particolare" si in assenza di cessione del credito.

In sede di denuncia dei redditi, se esistono i presupposti per la detrazione (non si tratta di unità abitativa, quindi, salvo che non siano interventi di ecobonus, sono indetraibili per i negozi) il proprietario inserirà in denuncia dei redditi l'importo da detrarre.

Buongiorno, per i proprietari dei negozi in fabbricati a prevalente destinazione residenziale, vale sempre la regola che spetta la detrazione per ristrutturazioni al 50%  se l'immobile non viene utilizzato direttamente dal proprietario come bene aziendale?

fr_did dice:

Buongiorno, per i proprietari dei negozi in fabbricati a prevalente destinazione residenziale, vale sempre la regola che spetta la detrazione per ristrutturazioni al 50%  se l'immobile non viene utilizzato direttamente dal proprietario come bene aziendale?

La detrazione per ristrutturazione (50%) è possibile solo per unità abitative; l'ecobonus anche per negozi; il superbonus anche per negozi ma solo per le parti comuni; sismabonus anche per negozi

  • Mi piace 1
Danielabi dice:

Indichi tutti gli appartamenti a cui sono stati attribuiti i costi (non è necessario indicare la pertinenza, salvo che non le abbiate attribuito parte del costo); indica anche tutti i box non pertinenziali indicando "non abitativo/caso particolare"

 

Non capisco.

 

Premetto che i box non pertinenziali non hanno partecipato alla spesa (citofoni).

 

Inserito box non pertinenziali nell'elenco immobili "non abitativa"

+

"situazione particolare - si in assenza di cessione...." ma è obbligatorio inserire l'importo spesa UI (pari a zero, non ammesso)

o

"situazione particolare - NO" ma è obbligatorio inserire la spesa attribuita al soggetto (pari a zero, non ammesso)

 

Banalmente forse non vanno inseriti in quanto non hanno partecipato alla spesa?

Grazie ancora Danielabi in anticipo come sempre.

Spaesato dice:

Banalmente forse non vanno inseriti in quanto non hanno partecipato alla spesa?

Aaaaaaaaaaaah, certo che no: se non hanno pagato, non vengono indicati.

Danielabi dice:

Aaaaaaaaaaaah, certo che no: se non hanno pagato, non vengono indicati.

ops 🙂 ciao!!!

Danielabi dice:

La detrazione per ristrutturazione (50%) è possibile solo per unità abitative; l'ecobonus anche per negozi; il superbonus anche per negozi ma solo per le parti comuni; sismabonus anche per negozi

Grazie per la risposta in sintesi le unità non abitative, per le ristrutturazioni 50%, vanno indicate sempre come "situazioni particolari".

fr_did dice:

Grazie per la risposta in sintesi le unità non abitative, per le ristrutturazioni 50%, vanno indicate sempre come "situazioni particolari".

... è così ...

Danielabi dice:

La detrazione per ristrutturazione (50%) è possibile solo per unità abitative; l'ecobonus anche per negozi; il superbonus anche per negozi ma solo per le parti comuni; sismabonus anche per negozi

e il bonus facciate anche per i negozi se non ricordo male.

Silvia3 dice:

e il bonus facciate anche per i negozi se non ricordo male.

🙄 il bonus facciate tendo a dimenticarlo....insulso e truffaldino 😃

Si, bonus facciate buono per tutti

  • Haha 1

Non riesco a trovare i codici intervento. sono gli stessi dell'anno scorso? 17 ristrutturazione, 18 facciate, 1 superbonus, 13 sisma?

 

Silvia3 dice:

Non riesco a trovare i codici intervento. sono gli stessi dell'anno scorso? 17 ristrutturazione, 18 facciate, 1 superbonus, 13 sisma?

 

Si

E il sisma con superbonus? credo sempre 13 ma mi crea perplessità perchè se non sbaglio la detrazione di default associata al 13 è 50%

Grazie ora vado a vedere.

 

Ti ricordi anche dov'è che c'è scritto che i negozi non hanno diritto alla detrazione per ristrutturazioni?

Silvia3 dice:

Grazie ora vado a vedere.

 

Ti ricordi anche dov'è che c'è scritto che i negozi non hanno diritto alla detrazione per ristrutturazioni?

Art. 16 bis del Tuir

Danielabi dice:

i codici corrispondono a quelli indicati per la comunicazione degli interventi superbonus, qui trovi la tabella (pag. 4)

io ho i famosi superbonus sisma + eco. il GE ha inviato le comunicazioni opzione con codice 1 per eco e codice 13 per sisma. Mi pareva corretto ma il codice 13 mi appare slegato dal suoerbonus.
Mi sto facendo le solite paranoie inutili?

Silvia3 dice:

io ho i famosi superbonus sisma + eco. il GE ha inviato le comunicazioni opzione con codice 1 per eco e codice 13 per sisma. Mi pareva corretto ma il codice 13 mi appare slegato dal suoerbonus.
Mi sto facendo le solite paranoie inutili?

A me pare che il 13 sia legato al superbonus, perchè non richiede alcun superamento di classi di rischio (come previsto dalla norma superbonus), al contrario degli altri due codici

Danielabi dice:

Art. 16 bis del Tuir

sono di coccio. L'ho cercato, l'ho letto, non trovo sta cosa dei negozi.

Danielabi dice:

A me pare che il 13 sia legato al superbonus, perchè non richiede alcun superamento di classi di rischio (come previsto dalla norma superbonus), al contrario degli altri due codici

Speròm.

voglio vedere cosa mi salta fuori nel fare le dichiarazioni detrazioni (con danea)

incipit dell'articolo: "Dall'imposta lorda..." si sta trattando di Irpef, quindi solo persone fisiche

Legge 449/97, articolo 1:

"1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.......effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale...."

Quindi, la detrazione non è fruibile da unità che non siano residenziali

...anche se i lavori sono sulle parti comuni condominiali....

 

scusa eh più coccio del coccio. andata a leggere l'art. 1 legge 449-97 e parla di realizzazione di interventi sulle parti comuni condominiali o su singole unità abitative residenziali.

Che le unità debbano essere abitative anche per beneficiare delle detrazioni per interventi su parti condominiali non lo trovo

Modificato da Silvia3
  • Mi piace 1

Buongiorno, nel condominio, nel 2022, è stata rifatta l'impermeabilizzazione dei cornicioni con guaina catramata e la sostituzione dei pluviali perchè ammalorati. I lavori sono stati effettuati da due imprese diverse che hanno emesso due fatture al condominio pagate con bonifici parlanti. Nella comunicazione mediante il "Software comunicazione spese ristrutturazione edilizia" all'AdE posso considerarlo un unico intervento? 

Silvia3 dice:

Che le unità debbano essere abitative anche per beneficiare delle detrazioni per interventi su parti condominiali non lo trovo

aaaaaaaaah,  ma no, per le parti comuni tutti possono detrarre a condizione che l'edificio sia a prevalente destinazione abitativa. Stavo pensando ai trainati....in sostanza sto facendo casino...sorry 😬

 

7puntozero dice:

Nella comunicazione mediante il "Software comunicazione spese ristrutturazione edilizia" all'AdE posso considerarlo un unico intervento? 

Direi di si.

 

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