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Apertura finestra lato strada su muri perimetrali condominio

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Buonasera,

vorrei un Vs. parere sul seguente quesito:

in un supercondominio un condomine ha aperto una finestra su una facciata condominiale che da sul lato strada. La motivazione di tale apertura è che ha un locale che non risulta abitabile senza questa finestra.

Oltre l'Autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune deve avere anche l'autorizzazione dei condomini e con quanti millesimi?

Preciso che si ha un Amministratore che gestisce 4 palazzine e tutte le parti comuni ed 1 (che tra l'altro è lo stesso) per gestire 1 palazzina senza le parti comuni alle altre 4.

In attesa di ricevere dilucidazioni in merito, cordialmente saluto.

Elsa Cuter

Buonasera,

vorrei un Vs. parere sul seguente quesito:

in un supercondominio un condomine ha aperto una finestra su una facciata condominiale che da sul lato strada. La motivazione di tale apertura è che ha un locale che non risulta abitabile senza questa finestra.

Oltre l'Autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune deve avere anche l'autorizzazione dei condomini e con quanti millesimi?

Preciso che si ha un Amministratore che gestisce 4 palazzine e tutte le parti comuni ed 1 (che tra l'altro è lo stesso) per gestire 1 palazzina senza le parti comuni alle altre 4.

In attesa di ricevere dilucidazioni in merito, cordialmente saluto.

Elsa Cuter

Ottenuto il permesso da parte del comune, non è necessario nessun benestare assembleare ne da parte dell'amministratore.

Ma l'Amministratore nostro dice che deve essere approvato dall'Assemblea. Specifico che il Condomino aveva acquistato dei locali di cui 1 non era abitabile per mancanza di luce, per cui a aperto la finestra e questa dà sul lato strada comunale.

A tutti gli altri condomini non a chiesto niente e non ha presentato perizie x la stabilità dello stabile (muro vecchio e monto profondo).

Inoltre diche che andava a maggioranza presente in assemblea e non all'unanimità (altro amministratore dice che doveva essere approvato al 100% di tutti i condominio presente e non in asseblea) Per cui chiedo chiarimenti con riferimenti di legge precisi. Grazie

Innanzitutto bisogna verificare se esiste o meno un RdC di origine contrattuale che disponga qualcosa nel merito. In assenza vale l’art. 1102 cc e 1122 cc, con particolare attenzione alla stabilità e, in secondo luogo, al decoro del fabbricato. Nessuna delibera assembleare nè amministratore potrà impedire l’intervento se non è vietato da un RdC. Casomai potrà pronunciarsi un giudice e in prima battuta un mediatore, nel caso in cui vi si rivolga qualche condòmino.

Nel primo intervento si parla di un locale dell'appartamento che non risulta abitabile, non dell'appartamento in toto. Poi, si possono compravendere anche immobili che non hanno l'abitabilità (cantine, mansarde, box auto,...) e in un secondo momento avviare le pratiche per la loro trasformazione in residenziale effettuando le modifiche necessarie, qualora la cosa sia fattibile dal punto divista normativo ed e strutturale.

Nel primo intervento si parla di un locale dell'appartamento che non risulta abitabile, non dell'appartamento in toto. Poi, si possono compravendere anche immobili che non hanno l'abitabilità (cantine, mansarde, box auto,...) e in un secondo momento avviare le pratiche per la loro trasformazione in residenziale effettuando le modifiche necessarie, qualora la cosa sia fattibile dal punto divista normativo ed e strutturale.

Non è vero.

https://www.condominioweb.com/certificato-di-abitabilita-risarcimento-danni.13440

Gentile ChannelMaster, la situazione prospettata da chi ha iniziato la discussione non è quella della compravendita di un immobile destinato a civile abitazione privo di abitabilità ma quella di un immobile con una porzione priva di abitabilità e la cosa è ben diversa. Io ho recentemente acquistato una casa a schiera con un ampio sottotetto che non ha l'abitabilità per via delle altezze insufficienti. Mi sono informato presso l'ufficio tecnico del mio comune e, alzando lo spiovente e dotandolo di adeguata finestratura, potrei ottenere l'abitabilità anche per la nuova stanza che così si creerebbe. Per ora non ne ho bisogno e lascio stare, in futuro vedrò.

Comunque, abitabilità o no, IREN ha conteggiato anche la superficie della parte non abitabile nella determinazione della tassa sui rifiuti...

Un RdC di origine contrattuale è il regolamento redatto in origine, approvato all'unanimità, depositato presso l'Ade o la Conservatoria dei registri immobiliari, che viene richiamato in ogni rogito di vendita successivo. Rappresenta un impegno vincolante per ogni nuovo acquirente e può essere modificato solo all'unanimità. In pratica il notaio che prepara il rogito deve verificare se esiste un regolamento contrattuale trascritto nei pubblici registri e, nel caso, riporlarlo.

Diverso è il Regolamento di Condominio semplice, che vincola soltanto i condomini presenti ma non quelli futuri, che è suscettibile di modifiche, anche a maggioranza, che non deve essere trascritto pubblicamente.

Si il regolamento condominiale esiste e l'art 7 recita:

"I singoli proprietari non potranno intraprendere alcuna opera che modifichi l'architettura esterna del fabbricato e delle parti e comuni del fabbricato, compresa la ritinteggiatura di ringhiere, infissi, scale, cancelli con colori non approvati dall'assemblea e che comunque sia di pregiudizio agli altri condomini. I signori proprietari potranno eseguire nei locali di loro proprietà, (purchè non compromettano la stabilità dell'edificio, il funzionamento degli impianti generali della casa e le norme igienico edilizie del Comune di ....) le modifiche interne che riterranno di apportare, tagli modifiche dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall'Amministratore del Condominio".

Alla luce di ciò non ho ancora capite se doveva avere l'approvazione del 100% dei condomini oppure nella delibera assemblea basta la maggioranza dei millesimi dei presenti?.

Fatemi capire.

Grazie

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie non avevo fatto caso alla sigla "RDC" "Regolamento del condominio"

A giudicare dal tenore della norma si tratta senza dubbio di una norma contrattuale. In tal caso una deroga alla stessa deve essere approvata dalla totalità dei partecipanti al condominio, altrimenti una norma contrattuale non avrebbe ragione di chiamarsi tale.

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