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jerrySM

Annullato il divieto di pagamento in contanti del canone d'affitto

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Poichè le discussioni che erano state aperto a riguardo il pagamento in contanti dei canoni di locazioni per gli immobili ad uso abitativo sono state chiuse ( ?? ) ho pensato bene di aprire questa nuova discussione (sarebbe stato utile segnalarlo anche nelle altre giusto per tenerle aggiornate per future letture).

Navigando per la rete mi sono imbattuto in questa notizia che cita una circolare di chiarimenti emanata niente popodimeno che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che riporta (cito integralmente):

 

"OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147)

A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).

La norma testualmente recita: “All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “ è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(...)”.

Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.

D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato.

Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti."

fonte: --link_rimosso--

In pratica ci vogliono far credere che per tracciabilità dei pagamenti intendevano che basta una semplice ricevuta di pagamento.

Personalmente non esprimo nessun commento perchè è meglio. Bastava che prima di scrivere un decreto legge che era PALESEMENTE inutile per combattere il nero ci avessero riflettuto, non dico un'ora poichè mi rendo conto che per simili personaggi potrebbe essere considerato un impegno troppo gravoso, ma anche solo 5 minuti e si sarebbero evitati queste figure di m....

Curioso il fatto che tale notizia non sia stata riportata da nessun organo di informazione mentre quando era comparso il decreto che vietava l'uso del contante i titoloni sui giornali si sprecavano ...finalmente lotta ll'evasione, la norma che risolverà tutti i mali del paese ...al rogo.

e qui mi fermo che è meglio.

Saluti, jerry

Siamo un paese di buffoni !!!

 

Prima fai una norma, poi la smentisci con una circolare in puro burocratese.

 

Beneinteso che io concordo con il provvedimento visto l'assurdita del precendete.

Mi segnalavano anche

 

Saluti

Non è propriamente corretto il titolo in quanto il divieto di pagamento in contanti del canone d'affitto rimane. Il ministero del tesoro ha solo chiarito che le sanzioni potranno essere comminate solo dai 999 euro in su. Pertanto nulla di nuovo sotto il sole.

Alla fine comunque il risultato è che una norma che obbliga senza prevedere delle sanzioni in caso di inottemperanza è come se non esistesse.

Personalmente non esprimo nessun commento perchè è meglio.

Non per l'affermazione di Jerry, ma per la circolare ministeriale... posso ghignare amaro ?

Ultimamente (12-24 mesi) "Serietà & Attendibilità" sono termini sconosciuti proprio da quegli apparati statali, che invece le pretendono dal malcapitato contribuente di turno, quando viene preso di mira.

Saluti 🙂

visto che siamo in una repubblica delle banane, io dico che la circolare l'hanno emanata per metterci una toppa, se non per sputtanare la legge. quindi se io (non personalmente) pago in contanti e vengo sanzionato, al funzionario preposto, con una mano mostrero' la legge e con l'altra la circolare. poi gli chiederei, tu a chi daresti retta, alla legge o alla circolare?

visto che siamo in una repubblica delle banane, io dico che la circolare l'hanno emanata per metterci una toppa, se non per sputtanare la legge. quindi se io (non personalmente) pago in contanti e vengo sanzionato, al funzionario preposto, con una mano mostrero' la legge e con l'altra la circolare. poi gli chiederei, tu a chi daresti retta, alla legge o alla circolare?

alla legge visto che e'un atto normativo .

alla legge visto che e'un atto normativo .

scusami, non vorrei sbagliarmi, ma quelli che hanno emanato la legge di stabilita, in pratica non sono poi gli stessi che hanno voluto spiegarla meglio attraverso la circolare? e dire che sono i soliti burocrati da 80/100mila euro annui.

no ,la legge di stabilita' e' approvata dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica e promulgata dal presidente della repubblica . (legge dello Stato)

 

la circolare e' firmata da un capo direzione del ministero tesoro .

Quindi si può pagare in contanti o no?

In definitiva non è stato annullato/revocato alcunché, ma è stato semplicemente e correttamente interpretato che l'obbligo di tracciabilità viene soddisfatto anche con la sola prova documentale diversa da quella desumibile con mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, POS etc.).

Ma ciò vale SOLO per i pagamenti dei canoni di locazione inferiori a 1000 euro. E che le sanzioni saranno comminate solo per i pagamenti superiori a 1000 euro, il che farebbe intendere ammissibili i pagamenti cash inferiori a questa soglia.

scusami, non vorrei sbagliarmi, ma quelli che hanno emanato la legge di stabilita, in pratica non sono poi gli stessi che hanno voluto spiegarla meglio attraverso la circolare? e dire che sono i soliti burocrati da 80/100mila euro annui.

Esatto, sono tutti della stessa combricola. Cambiano i nomi, gli incarichi ma la sostanza è sempre la stessa.

 

80/100 mila? ma da quando si sono diminuiti lo stipendio? vuoi dire che finalmente qualcosa sta iniziando a cambiare???!!!

In definitiva non è stato annullato/revocato alcunché, ma è stato semplicemente e correttamente interpretato che l'obbligo di tracciabilità viene soddisfatto anche con la sola prova documentale diversa da quella desumibile con mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, POS etc.).

Ma ciò vale SOLO per i pagamenti dei canoni di locazione inferiori a 1000 euro. E che le sanzioni saranno comminate solo per i pagamenti superiori a 1000 euro, il che farebbe intendere ammissibili i pagamenti cash inferiori a questa soglia.

CORRETTAMENTE INTERPRETATO??!!! cioè avevamo sbagliato tutti a credere che vigeva l'obbligo del pagamenti in contanti per qualsiasi cifra? Che per tracciabilità intendevano realmente che bastava una ricevuta?

Non so a voi ma a me sembra che poichè non hanno avuto neanche la faccia di dire che han fatto una cappellata grossa come una casa adesso dicono "ma no, avete capito male. Per tracciabilità intendevamo che bisogna rilasciare ricevuta con tanto di firma e indicazione della causale! Ma cosa avevate capito".

 

A me pare tanto di gente che cerca di arrampicarsi sugli specchi per non ammettere i propri sbagli. A me ovviamente, parere personale. Come sempre a me sembra una presa in giro (per dirla educatamente).

A questo punto direi quindi che possiamo chiudere anche questa discussione :thumbup:

A me pare tanto di gente che cerca di arrampicarsi sugli specchi per non ammettere i propri sbagli.

Esatto|||||

CORRETTAMENTE INTERPRETATO??!!! cioè avevamo sbagliato tutti a credere che vigeva l'obbligo del pagamenti in contanti per qualsiasi cifra? Che per tracciabilità intendevano realmente che bastava una ricevuta?

Non so a voi ma a me sembra che poichè non hanno avuto neanche la faccia di dire che han fatto una cappellata grossa come una casa adesso dicono "ma no, avete capito male. Per tracciabilità intendevamo che bisogna rilasciare ricevuta con tanto di firma e indicazione della causale! Ma cosa avevate capito".

 

A me pare tanto di gente che cerca di arrampicarsi sugli specchi per non ammettere i propri sbagli. A me ovviamente, parere personale. Come sempre a me sembra una presa in giro (per dirla educatamente).

A questo punto direi quindi che possiamo chiudere anche questa discussione :thumbup:

Salve Jerry, scusa ho aperto un'altra discussione a riguardo, senza accorgermi che tu, in modo impeccabile, avevi già iniziato me ne sono accorto soltanto ieri in quanto ho riacceso il computer, appunto, solo ieri dopo le discussioni, chiuse, del 3 e del 5 gennaio scorse in cui io te e pochi altri dicevamo le stesse cose che sono accadute ora, inevitabilmente.

Concordo pienamente su quanto hai scritto e, a quanto pare, sempre se non vado errato, sono pochissimi i giornali o gli organi di informazione in genere che hanno pubblicato la notizia, a differenza, invece, di quando era opportuno fare il favorino alle banche......

Salve.

Da Fisco OGGI del 18 febbraio 2014.

 

 

La tracciabilità dei canoni di locazione.-

Domanda :Il canone di locazione incassato tramite bollettino di c/c postale è considerato tracciabile ai fini del divieto di pagamento in contanti previsto dalla legge di stabilità?

 

Risposta : I pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati, indipendentemente dall’importo, attraverso forme e modalità che escludano l'uso del contante e che assicurino la tracciabilità degli stessi anche al fine della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (articolo 1, comma 50, legge 147/2013). Fanno eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ancora consentito il pagamento in contanti.

Ai fini sanzionatori, tuttavia, occorre precisare che rileva esclusivamente il tetto per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro tra soggetti diversi (articolo 49 del Dlgs 231/2007). Pertanto, fermo restando tale limite, la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali (nota 5 febbraio 2014 del dipartimento del Tesoro).

Da Fisco OGGI del 18 febbraio 2014.

 

 

La tracciabilità dei canoni di locazione.-

Domanda :Il canone di locazione incassato tramite bollettino di c/c postale è considerato tracciabile ai fini del divieto di pagamento in contanti previsto dalla legge di stabilità?

 

Risposta : I pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati, indipendentemente dall’importo, attraverso forme e modalità che escludano l'uso del contante e che assicurino la tracciabilità degli stessi anche al fine della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (articolo 1, comma 50, legge 147/2013). Fanno eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ancora consentito il pagamento in contanti.

Ai fini sanzionatori, tuttavia, occorre precisare che rileva esclusivamente il tetto per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro tra soggetti diversi (articolo 49 del Dlgs 231/2007). Pertanto, fermo restando tale limite, la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali (nota 5 febbraio 2014 del dipartimento del Tesoro).

Appunto!

Infatti, nelle nostre costruttive discussioni (prima che venissero chiuse...), si è sempre detto che, coloro che hanno un rapporto di locazione attraverso un contratto scritto e registrato (sia locatore che locatario) sono già nella regola, in quanto hanno ottemperato all'obbligo di registrazione, già pagano la tassa di registro, il proprietario denuncia l'incasso nella sua dichiarazione dei redditi e, ovviamente, quando incassa, dall'inquilino l'affitto, da che mondo e mondo, gli rilascia la debita ricevuta, hai voglia a tracciabilità........più documentale di così!

E, poi, parliamoci chiaro ma, oggi, per le abitazioni, quanti sono i canoni che superano i 1.000 Euro?

Pochissimi!

Quindi, proprio per questo, la voglia delle banche (di far aprire c/c a vanvera...) è stata tanta, perchè acchiappava una grossa fetta di utenti in quanto, spaventosamente, numerosi sotto i 1.000 Euro, solo che si son dimenticati che c'era già la leggina che obbligava tracciabilità soltanto sopra i 1.000......ma questo si sapeva, lo sanno tutti.

Dai su sarà per la prossima volta......!

Salve

CORRETTAMENTE INTERPRETATO??!!! cioè avevamo sbagliato tutti a credere che vigeva l'obbligo del pagamenti in contanti per qualsiasi cifra? Che per tracciabilità intendevano realmente che bastava una ricevuta?

Non so a voi ma a me sembra che poichè non hanno avuto neanche la faccia di dire che han fatto una cappellata grossa come una casa adesso dicono "ma no, avete capito male. Per tracciabilità intendevamo che bisogna rilasciare ricevuta con tanto di firma e indicazione della causale! Ma cosa avevate capito".

 

A me pare tanto di gente che cerca di arrampicarsi sugli specchi per non ammettere i propri sbagli. A me ovviamente, parere personale. Come sempre a me sembra una presa in giro (per dirla educatamente).

A questo punto direi quindi che possiamo chiudere anche questa discussione :thumbup:

Concordo in pieno.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Appunto!

Infatti, nelle nostre costruttive discussioni (prima che venissero chiuse...), si è sempre detto che, coloro che hanno un rapporto di locazione attraverso un contratto scritto e registrato (sia locatore che locatario) sono già nella regola, in quanto hanno ottemperato all'obbligo di registrazione, già pagano la tassa di registro, il proprietario denuncia l'incasso nella sua dichiarazione dei redditi e, ovviamente, quando incassa, dall'inquilino l'affitto, da che mondo e mondo, gli rilascia la debita ricevuta, hai voglia a tracciabilità........più documentale di così!

E, poi, parliamoci chiaro ma, oggi, per le abitazioni, quanti sono i canoni che superano i 1.000 Euro?

Pochissimi!

Quindi, proprio per questo, la voglia delle banche (di far aprire c/c a vanvera...) è stata tanta, perchè acchiappava una grossa fetta di utenti in quanto, spaventosamente, numerosi sotto i 1.000 Euro, solo che si son dimenticati che c'era già la leggina che obbligava tracciabilità soltanto sopra i 1.000......ma questo si sapeva, lo sanno tutti.

Dai su sarà per la prossima volta......!

Salve

Ne ero già convinta che tu non facessi crociate, questa è la dimostrazione.

Ciao

Prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi superiori a mille euro, sono sottratti alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, per cui si può operare anche superando il predetto limite.

 

Esistono ancora molti dubbi in materia di tracciabilità dei pagamenti, dubbi alimentati soprattutto dal clima di tensione che la lotta all’evasione ha generato. Vale la pena, quindi, chiarire alcune delle domande più frequenti sull’argomento.

 

Posso prelevare dal mio conto corrente una somma superiore a mille euro?

Contrariamente a quanto molta gente ancora crede, non vi è alcun vincolo o limite a prelevare, dal proprio conto corrente, somme superiori a mille euro.

Con le nuove norme sulla “tracciabilità”, che impongono – come noto – l’obbligo di utilizzare assegni, carte di credito, bonifici bancari ecc. per tutti i trasferimenti di denaro superiori a mille euro, si è diffusa la convinzione che il medesimo tetto riguardi anche i prelievi dal conto in banca. Insomma, qualcuno crede che non sia possibile prelevare, in un’unica soluzione, 1.500 euro dallo sportello o dal bancomat (ammesso che quest’ultimo lo consenta), ma che lo si possa fare solo frazionando la somma in tanti prelievi inferiori a mille euro, in svariati giorni.

Si tratta di un convincimento errato. Le nuove norme vietano il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi per importi a partire da 1001 euro. Tali trasferimenti devono essere necessariamente fatti con sistemi tracciabili come la carta di credito, gli assegni, ecc. Ciò vale a prescindere dalla causa del trasferimento (pagamenti, donazioni, prestiti, ecc.).

Invece, per quanto riguarda le operazioni allo sportello della banca o delle Poste, come i prelievi o i versamenti, esse non sono soggette a questa normativa. Dunque, il correntista ben potrà prelevare somme anche di svariate migliaia di euro, senza incorrere in responsabilità, salva comunque la disciplina in materia di antiriciclaggio.

 

Posso effettuare un versamento in contanti sul mio conto di importo superiore a mille euro oppure devo necessariamente effettuare un bonifico?

Anche in questo caso, come nel precedente, il versamento di somme in contanti presso la propria banca non è soggetto ad alcun limite di importo. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’operazione sia una società.

Tutt’al più, la banca è tenuta a segnalare all’Unione Informazione Finanziaria (UIF) eventuali operazioni che possano apparire sospette. La segnalazione non è automatica, ma rimessa alla valutazione dell’Istituto.

Per evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare le operazioni di versamento e prelievo di contanti, indicando le relative causali, anche per una propria futura memoria.

 

Posso frazionare il pagamento a favore di un fornitore o un professionista in tante trance di importi inferiori a mille euro?

Quando si è debitori di un importo superiore a mille euro, è possibile “eludere” l’obbligo della tracciabilità del pagamento effettuando tanti versamenti in contanti di acconti singolarmente inferiori a mille euro, ma complessivamente superiori.

Per esempio: è possibile pagare il compenso del dentista, dell’importo complessivo di 1.500 euro, anche in tre rate mensili da 500 euro versate in contanti e non con assegno.

La possibilità di frazionamento è subordinata ad alcune condizioni:

1) il frazionamento deve essere previsto dalla natura stessa dell’operazione (per esempio, un appalto d’opera normalmente pagato per s.a.l.);

2) oppure deve derivare da un preventivo accordo tra le parti;

3) inoltre, per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.

Così, è ipotizzabile una rateizzazione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l’anticipo dato a un costruttore per l’acquisto di una casa.

La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, infatti, è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. In questo caso, non si configura alcuna violazione alla normativa sulla tracciabilità in quanto è fisiologico che, nella prassi commerciale, il pagamento di determinati importi venga rateizzato.

Tuttavia, è stato anche osservato che, al fine di dimostrare le caratteristiche della dilazione, le modalità di pagamento (frazionato) devono scaturire da un accordo preventivo tra le parti. In buona sostanza, al fine di prevenire possibili contestazioni, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento scritto dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall’inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate.

 

Posso chiedere al commerciante di cambiarmi un assegno superiore a mille euro dietro consegna di denaro?

Per i motivi appena detti, non è più possibile, in caso di importi superiori a mille euro, chiedere a un commerciante o ad altri soggetti di cambiare un assegno con del denaro in contante, pratica un tempo diffusissima ed oggi via via sempre più desueta.

Nel caso di pagamento rateizzato, per stabilire se si incorre nel divieto legale di pagamento in contante è decisiva la natura del contratto.

Uno dei tanti problemi che pone il divieto di pagamento in contanti per importi uguali o superiori a 1000 euro [1] è nel caso di vendita di beni o servizi a rate.

Come noto, nel 2011 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi. Attualmente, il pagamento in contanti è possibile solo per importi fino a 999,99 per singola operazione. Superato tale limite, è obbligatorio usare strumenti di pagamento tracciabili come il bonifico bancario, la carta di credito, gli assegni, ecc.

Sul punto, la legge vieta espressamente manovre elusive del divieto di legge. Pertanto non è corretto frazionare il pagamento in più rate al solo fine di aggirare il divieto di pagamento con il contante.

Infatti, il vincolo in questione investe il valore complessivo oggetto di trasferimento. In particolare – dice la legge – il trasferimento in contanti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia se essi siano stati artificiosamente frazionati solo per ovviare al limite delle mille euro.

In pratica, per stabilire se il pagamento rateizzato è “artificioso” – e quindi illecito perché usato solo per eludere la legge – bisogna vedere la natura del contratto e gli usi commerciali intercorsi tra le parti. Se la suddivisione dell’importo pari o superiore a 1.000 euro dipende da contratti stipulati tra le parti che prevedano, ad esempio, rateazioni o somministrazioni, la molteplicità dei trasferimenti si può considerare una prassi commerciale e non, invece, una elusione della normativa. In tal caso, quindi, il pagamento in rate con cash è lecito.

[1] Decreto legge n. 201 del 13 agosto 2011, (la cosiddetta “manovra Monti”).

 

 

 

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Fonte

http://www.laleggepertutti.it/31092_per-contrastare-il-contante-il-governo-rende-le-carte-di-credito-piu-convenienti#sthash.Wb4vKRhd.dpuf

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