Vai al contenuto
GAETANA

Amministratore con agenzia immobiliare

Partecipa al forum, invia un quesito

VI RIPORTO QUANTO STAVO LEGGENDO NON RIESCO AD INTERPRETARE QUNTO SCRITTO

 

Con la circolare del 24 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico richiama, in primo luogo, quanto già affermato nella lettera circolare del 4 luglio 2003, e ribadisce che, determinandosi tra condominio e amministratore un contratto generalmente inquadrato nello schema del mandato, gli obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo sono tali da escludere, per il medesimo soggetto, «la configurazione di un'attività professionale assimilabile a quelle previste e disciplinate dal codice civile». E aggiunge che, se l'attività di amministrazione condominiale viene svolta «saltuariamente o a titolo di passatempo», la stessa non può ricadere nell'ambito di controllo e regolamentazione delle Camere, non potendosi in alcun modo definire un'attività imprenditoriale. Il Ministero compie però un decisivo passo in avanti laddove, fugando ogni dubbio, dichiara che «tenuto conto che l'amministratore di condomini ha una qualificazione pluridimensionale a seconda delle fattispecie, laddove venisse accertato l'esercizio dell'attività in modo professionale ed abituale, ovvero imprenditorialmente, questa sarebbe incompatibile con l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione».

 

Ne discende dunque, inequivocabilmente, l'incompatibilità tra l'attività di intermediazione e l'attività di amministrazione condominiale, quando quest'ultima venga esercitata in forma di impresa.

Fonte /ritornano-i-dubbi-circa-lincompatibilita-dello-svolgimento-dellattivita-di-amministratore-di-condominio.1814#ixzz3lLKb5Clbhttps://www.condominioweb.com/ritornano-i-dubbi-circa-lincompatibilita-dello-svolgimento-dellattivita-di-amministratore-di-condominio.1814#ixzz3lLKb5Clb

https://www.condominioweb.com

Ne discende dunque, inequivocabilmente, l'incompatibilità tra l'attività di intermediazione e l'attività di amministrazione condominiale, quando quest'ultima venga esercitata in forma di impresa.

L'amministratore che esercita in forma di impresa (e non come lavoratore autonomo) è quello la cui impresa (generalemente una società) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (CCIAA).

Secondo quanto dice quella circolare, quindi

"Immobiliare S.a.S. di Leonardo53" non può amministrare anche condominii ma Leonardo53 (amministratore di "Immobiliare S.a.S. di Leonardo53") può fare l'amministratore come lavoratore autonomo.

Quindi è giusto dire che una società immobiliare non può esercitare la professione di amministratore

gli agenti immobiliari non possono fare altre professioni

 

io ritengo che attualmente con la riforma e la legge sulle professioni non regolamentate in ordini, come gli amministratori, quella degli amministratori è una professione

 

quindi ritengo che gli agenti immobiliari non possano fare gli amministratori

 

il cambio del codice e l'altra legge sono troppo recenti perchè qualcuno abbia ancora affrontato la cosa e dato che da sempre, molti ag.immobiliari fanno anche gli amministratori, nessuna associazione amministratori ha sollevato il problema

 

l'incompatibilità è nella legge che regolamenta gli agenti immobiliari !!!

gli agenti immobiliari non possono fare altre professioni

 

io ritengo che attualmente con la riforma e la legge sulle professioni non regolamentate in ordini, come gli amministratori, quella degli amministratori è una professione

 

quindi ritengo che gli agenti immobiliari non possano fare gli amministratori

 

il cambio del codice e l'altra legge sono troppo recenti perchè qualcuno abbia ancora affrontato la cosa e dato che da sempre, molti ag.immobiliari fanno anche gli amministratori, nessuna associazione amministratori ha sollevato il problema

 

l'incompatibilità è nella legge che regolamenta gli agenti immobiliari !!!

Stando a quella circolare significa che se Prociotta fa l'agente immobiliare non potrà esercitare la professione di amministratore di condominio nell'impresa SARA S.a.S. ma Prociotta potrà esercitare la professione di amministratore di condominio come lavoratore autonomo (professione non regolamentata).

quella circolare ignora Legge n. 4 del 14.01.2013, G.U. 26.01.2013

non siamo più non regolamentati, non abbiamo albo come tanti altri, ma siamo una professione, e questo contrasta con la legge degli agenti immobiliari che non possono fare nessun altro altro lavoro, oltre al loro

quella circolare ignora Legge n. 4 del 14.01.2013, G.U. 26.01.2013

non siamo più non regolamentati, non abbiamo albo come tanti altri, ma siamo una professione, e questo contrasta con la legge degli agenti immobiliari che non possono fare nessun altro altro lavoro, oltre al loro

La Legge da te citata, che trovi a questo link:

--link_rimosso--

"promuove" l'autoregolamentazione per le professioni non regolamentate (quelle che pur essendo professioni non hanno un albo).

Nella suddetta Legge linkata non mi pare che si faccia riferimento ad alcun divieto se non quello riportato al comma 2 dell'art. 5 e più precisamente:

"Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso didenominazioni professionali relative a professioni organizzate inordini o collegi"

La Legge da te citata, che trovi a questo link:

--link_rimosso--

"promuove" l'autoregolamentazione per le professioni non regolamentate (quelle che pur essendo professioni non hanno un albo).

Nella suddetta Legge linkata non mi pare che si faccia riferimento ad alcun divieto se non quello riportato al comma 2 dell'art. 5 e più precisamente:

"Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso didenominazioni professionali relative a professioni organizzate inordini o collegi"

il divieto non è nella legge citata da me, ma nella legge che regolamenta l'elenco degli agenti immobiliari, è la loro che gli vieta di fare altro

prima della L. 4/13 e del nuovo codice non c'era incompatibilità, ora secondo me, si

il divieto non è nella legge citata da me, ma nella legge che regolamenta l'elenco degli agenti immobiliari, è la loro che gli vieta di fare altro

prima della L. 4/13 e del nuovo codice non c'era incompatibilità, ora secondo me, si

Secondo me quella Circolare ribadisce proprio quanto specificato nella Legge che regolamenta gli agenti immobiliari e cioè la Legge 57/2001 che puoi vedere a questo link

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57!vig=

Alla lettera C dell'art. 18 è scritto:

"L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".

Pertanto nessuna incompatibilità con chi esercita come "lavoratore autonomo" perchè, regolamentato o meno, l'amministratore di condominio, con la sua partita iva, resta sempre e comunque un lavoratore autonomo, anche sotto il profilo fiscale.

Secondo me quella Circolare ribadisce proprio quanto specificato nella Legge che regolamenta gli agenti immobiliari e cioè la Legge 57/2001 che puoi vedere a questo link

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57!vig=

Alla lettera C dell'art. 18 è scritto:

"L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".

Pertanto nessuna incompatibilità con chi esercita come "lavoratore autonomo" perchè, regolamentato o meno, l'amministratore di condominio, con la sua partita iva, resta sempre e comunque un lavoratore autonomo, anche sotto il profilo fiscale.

A me pare esattamente il contrario

"L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata".

C'è una incompatibilità totale con tutte le altre attività proffessionali

La cassazione ha stabilito che solo un mediatore iscritto all'albo è legittimato a richiedere la mediazione e se è iscritto all'albo come mediatore non può svolgere altra professione se non quella di mediatore.

 

https://www.condominioweb.com/lavvocato-che-si-fa-pagare-per-la-vendita-di-un.11428

Io ho vissuto una esperienza reale.

Ad un mio amico agente immobiliare è stato segnalato dall'ade in quanto anche amministratore di condominio

Partecipa al forum, invia un quesito

×