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friofrio

Variazione della destinazione d' uso delle parti comuni

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Buon giorno,

a breve nel mio condominio di 17 unità verrà discussa la proposta di variazione della destinazione d' uso delle parti comuni.

Abbiamo un parcheggio ad uso esclusivo di un ristorante(affittuario) di 5 posti (di cui uno su carta è riservato ai disabili)e vogliono che da 5 parcheggi se ne ricavano 8 modificando il modo di parcheggiare le auto.

Il problema che modificando il verso delle auto si andrà ad occupare con le ruote anteriori e posteriori i due passaggi pedonali.

Considerando che almeno un posto sia riservato ai disabili( con le proprie misure di parcheggio) la posizione delle auto andrebbero a pregiudicare l' accesso delle 2 scale e non immagino in caso di intervento di un mezzo di soccorso cosa può succedere, oltre al fatto che abbiamo un accesso ai box che per accedervi dovremmo fare delle manovre, soprattutto quando si esce.

Spero sia stato chiaro nel far capire il mio problema e confido in una Vostra risposta per avere chiarezza sul problema.

Vi ringrazio anticipatamente.

E perchè parli di cambio di destinazione d'uso?

Semplicemente volete ricavare più parcheggi da un parcheggio che già avete.

Se gli inconvenienti che descrivi costituissero una situazione contraria a norme di legge, la relativa delibera di approvazione rischierebbe di essere affetta da nullità per oggetto illecito.

A maggior ragione se è una modifica casareccia senza l'intervento di un tecnico.

 

Attivati per appurare se tale irregolarità esista o meno.

 

Era la mia opinione e non un parere qualificato.

si ma di 8 posti auto 5 saranno del ristorante e 3 condominiali. quindi 17 condomini per 3 posti non so come si potra' fare. Aggiingere altri posti vuol dire togliere i due passaggi pedonali che sono parte comune a tutti.

E allora?

Ripeto: devi andare con un disegno chiaro a verificare la legalità della cosa presso l'ufficio tecnico in comune e presso il polo prevenzione incendi VV.FF, per l'intralcio alle uscite di sicurezza.

 

Se il passaggio pedonale è necessario per legge è un conto. Se non lo fosse, allora è forse una variaz. dest. d'uso. Dico forse, perchè non è detto che si possa considerare solo il passaggio pedonale, in luogo dell'intera area di parcheggio.

 

Art. 1117-ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso.

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater. Tutela delle destinazioni d'uso.

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136.

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